La notifica via PEC nel processo tributario

E’ legittima la notifica via PEC del ricorso per cassazione privo della firma digitale, laddove venga depositata l’attestazione di conformità del ricorso all’originale informatico dell’atto.

Neppure la mancanza di firma digitale nella relata di notifica è causa di inesistenza dell’atto. Anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all’art. 156 c.p.c., secondo la cui la nullità non può comunque essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3805 del 16.02.2018, ha affermato rilevanti considerazioni in tema di presupposti di legittimità della notifica PEC. La fattispecie. Nel caso di specie, per quanto qui di interesse, il contribuente sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate per carenza della prescritta sottoscrizione digitale e della relata di notifica. La Suprema Corte, nel respingere l’eccezione, evidenzia che la Legge n. 53/94, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’art. 19- bis del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014 notificazioni per via telematiche eseguite dagli avvocati , emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che, al comma 1 e al comma 2, prevede solo, anche in caso di notifica tramite PEC da eseguirsi nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, che l’atto sia in formato PDF. E, nel caso in esame, l’Avvocatura di Stato aveva regolarmente depositato l’attestazione di conformità, sia del ricorso che della relata di notifica, all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata. Non era pertanto corretta l’eccezione del contribuente, né relativamente alla mancanza della firma digitale del ricorso notificato via PEC data la presenza dell’attestato di conformità all’originale informatico , sia circa la successiva modificabilità del documento non essendo possibile inficiare la validità del documento firmato originariamente . I Giudici di legittimità ricordano inoltre che, come già affermato anche dalle Sezioni Unite sentenza n. 7665/2016 , anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all’art. 156 c.p.c., secondo la cui la nullità non può comunque essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare laddove la eventuale irregolarità non abbia comportato un pregiudizio al diritto di difesa della controparte. Quanto poi alla mancanza di firma nella relata di notifica, la Suprema Corte afferma che, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa di inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore, ed essendosi comunque raggiunto lo scopo legale della notifica Cass. n. 6518/17 . Precedenti della Corte in tema di notifica via PEC La Corte di Cassazione si era, del resto, già soffermata sul tema, seppur su un caso diverso in un certo senso, opposto , con l’ordinanza n. 18321/2017. Nel caso di specie, secondo la CTR, la notifica a mezzo PEC del ricorso, effettuata dal procuratore delle parti in forza della legge 53/1994, non era consentita dalla legge e, realizzando una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale, doveva quindi considerarsi insanabilmente inesistente. Anche in quel caso, peraltro, il ricorrente censurava la sentenza, tra le altre, per violazione/falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c In quel caso, però, la Suprema Corte, non accettando l’applicazione del principio di cui all’art. 156 c.p.c., aveva concluso che In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16- bis , comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che richiama il d.m. n. 163/2013, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 ordinanza n. 17941/2016 . Osservazioni e disciplina in ambito tributario. Uno sguardo alla specifica disciplina in ambito tributario può essere opportuno. L'art. 1, legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 46, comma 1, lett. a , n. 2 , d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata . Da tale disposizione si ricava, a contrario, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come disciplinata dall'art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, inserito dall'art. 16- quater d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 221/2012, che ha abrogato il comma 3- bis dell'art. 3 legge n. 53/1994, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. Deve quindi considerarsi pienamente vigente, in parte qua, l'originaria previsione dell'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 68/2005, avente ad oggetto Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, per la quale le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario . L'ultimo comma dell'art. 3- bis, legge n. 53/1994, quale introdotto dall'art. 46, comma 2, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce del resto che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3- bis , legge n. 53/1994 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso tale disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non possano trovare applicazione nel processo tributario neppure quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario. Tale materia risulta del resto oggi finalmente definita a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 156/2015. Abrogato infatti il comma 1- bis dell'art. 16, è stato aggiunto l'art. 16- bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale comma 3, per quanto qui specificamente rileva, prevede che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione . L'art. 3, comma 3 d.m. n. 163/2013 ha demandato, in particolare, a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze d'individuare le regole tecnico operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T. Sistema informativo della giustizia tributaria , alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 3, d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Conclusioni. Come ora affermato dalla sentenza in commento, in ogni caso, ogni irregolarità nella notifica via PEC, laddove l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, si intende sanata ex art. 156 c.p.c Facendo infine un parallelo anche con il Processo Amministrativo telematico, si evidenzia del resto che il Consiglio di Stato, sezione terza, con la decisione n. 4286/2017, facendo propria la pronuncia n. 1541/2017 , emessa dalla sezione quarta, ha confermato che anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico 1° gennaio 2017 , il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine . E nel caso di specie, invece, era anche presente l’attestazione di conformità.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 28 settembre 2017 – 16 febbraio 2018, n. 3805 Presidente Virgilio – Relatore La Torre Ritenuto in fatto L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 1450/44/16 dep. 18.2.2016, emessa su riassunzione del giudizio originato dal silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso proposto da D.A.M. , ex dirigente Enel, di cui alla sentenza della Cassazione n. 241/2014, che aveva accolto il ricorso del contribuente demandando alla C.T.R. di quantificare la somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato” su cui applicare l’aliquota del 12,50%. La C.T.R., sulla base della certificazione rilasciata dall’Enel, su cui è stata applicata l’aliquota TFR del 32,46%, ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50% sul rendimento certificato dall’Enel, disponendone il rimborso. D.A.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. L’Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c Considerato in diritto 1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. 1.1.Va premesso che la notificazione telematica degli atti è disciplinata dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11 dall’art. 16-septies del d.l. 179/12 conv. l. n. 221/12 dall’art. 18 del D.M. 44/2011 dagli artt. 13 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, oltre che dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata . In particolare la legge n. 53/1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’articolo 19 bis cit. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento , emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che al comma 1 e al comma 2 prevede solo che l’atto sia in formato PDF ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. 1.2.Ciò premesso l’Avvocatura di stato ha regolarmente depositato l’attestazione di conformità del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6 e 9 della l. n. 53/94 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005. Non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la presenza di attestato di conformità all’originale informatico, sia circa la successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES PDF Advanced Electronic Signatures , poiché questa può essere verificata aprendo il file con l’idoneo programma Acrobat Reader opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente. 1.3.Peraltro le Sezioni Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 hanno stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, 11nammissibilità dell’ eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte . 1.4.Quanto alla ulteriore deduzione di inammissibilità del ricorso per mancanza della firma nella relata di notifica, è anch’essa infondata, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata PEC , la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica Cass. n. 6518 del 2017 . 2. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge art. 383, 392 e 393 c.p.c. nonché artt. 16, 17, 41 comma 1 lett. g quater e 42, comma 4 del TUIR, in relazione all’art. 1 comma 5 dl. 669/96 conv. in l. n. 30/97 all’art. 13 comma 9 del d.lgs. 124/93 all’art. 11 comma 3, l. 335/95 , per avere la C.T.R. erroneamente calcolato il rendimento come semplice differenza fra il capitale versato e il capitale liquidato, senza tener conto delle modalità contrattuali con le quali questo capitale veniva impiegato, alla luce del contratto che regola il Fondo. 3. Col secondo motivo si deduce error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36 del d.lgs. 546/92 e 112 e 132 c.p.c., per nullità della sentenza, che si è limitata a rinviare ai conteggi provenienti dall’Enel e dal contribuente, con ciò mancando di motivazione. 4. Col terzo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, art. 13, comma 9 d.lgs. 124/93 art. 1 comma 5 dl. 669/96 conv. in I. n. 30/96 artt. 16, 17, 42 TUIR. 5. Col quarto motivo si lamenta violazione di legge art. 2697 c.c. e art. 62, comma 1, d.lgs. 546/92. 6. Col quinto motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, inerente alla natura giuridica del rendimento sulla base della disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo Fondenel/Pia, e omesso esame dell’impiego sui mercati dal capitale affluito nel Fondo PIA. 7. Il ricorso va accolto nei termini di cui in prosieguo. 7.1. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte n. 13642 del 2011 , che hanno affermato il seguente principio In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario a per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 b per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 . 7.2.Alla stregua di tali principi, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985 aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo si applica agli iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 , sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale. 7.3. Tali principi, non sono risultati però, di fatto, interamente risolutivi delle controversie pendenti, essendo emerse tra le parti in lite nella presente come in altre controversie, come anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione contrapposte interpretazioni circa il concetto di rendimento netto , cui applicare la detta ritenuta del 12,5%. 7.4.Di recente questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente i principi espressi dalla citata sentenza delle S.U., affermando il seguente principio di diritto, che si intende qui ribadire in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario a per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a , e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo vigente ratione temporis b per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato non necessariamente finanziario non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate Cass. 26/04/2017, n. 10285 e Cass n. 12267 del 17/05/2017 . 8. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.