E’ nulla la cartella di pagamento notificata via PEC come file .pdf

La notificazione della cartella di pagamento come file .pdf è illegittima perché non garantisce la conformità del documento informatico all’originale e la validità della firma digitale dell’Agente della riscossione.

Questo è quanto ha statuito la CTP di Milano nella sentenza n. 1023/17 depositata il 3 febbraio. La notificazione della cartella di pagamento via PEC. La sentenza in rassegna non è la prima ad aver affermato la illegittimità della prassi notificatoria seguita dall’Agente della riscossione, essendo stata preceduta dalle sentenze gemelle nn. 100 e 101 della CTP di Savona. Da tali precedenti essa tuttavia si distingue per il maggior approfondimento argomentativo in punto di diritto. In via preliminare, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile alla notificazione della cartella di pagamento. Un’avvertenza è d’obbligo poiché la fattispecie esaminata risale a epoca anteriore al 1° giugno 2016, essa è regolata dall’art. 26, d.P.R. n. 600/1973 nel testo modificato dall’art. 14, d.lgs. n. 159/2015. In secondo luogo i Giudici meneghini precisano che con la PEC, in luogo della cartella di pagamento in formato cartaceo, si notifica come allegato un documento informatico. Tale file deve essere di estensione .p7m” perché solo detta estensione, rappresentando la cosiddetta busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto . La giurisprudenza di merito. La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è regolata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Il comma 2 di tale articolo richiama espressamente Le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 . Nella circolare n. 4/2011, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate afferma che, in base alla richiamata disciplina, la cartella deve essere notificata con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 v. § 18 . Nella circolare n. 98/2015 con decorrenza 22 ottobre 2015 lo stesso Agente della riscossione osserva che la disciplina contenuta nell’art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 richiama le modalità di cui al DPR n. 68/2005 . Il regolamento di cui al d.P.R. n. 68/2005 stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione documenti informatici mediante PEC art. 1, comma 1 . La disciplina de qua è stata valorizzata in maniera esemplare nella sentenza CTP di Avellino, sez. II, 20 giugno 2014, n. 556, ove è stato statuito che l’assenza della relazione di notifica, della prova di un atto sottoscritto con firma digitale, della dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati dall’amministrazione, determinano l’inesistenza dell’atto per nullità e/o inesistenza della notifica, in quanto non può essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione dello specifico atto . Preliminarmente viene svolta una disamina della normativa che ha introdotto e regola l’uso della PEC come strumento di comunicazione e/o notificazione. La CTP di Avellino prende atto del fatto che l’efficacia giuridica della PEC, quale strumento di comunicazione, è disciplinata dal TU sulla documentazione amministrativa, dal CAD, dal decreto anticrisi e dal c.p.c. . Tra le forme di notifica o comunicazione degli atti della PA diretti ai privati rientra oggi anche la PEC gli atti e i provvedimenti inviati dalla PA alle imprese tramite tale strumento sono in grado di produrre gli effetti giuridici cd. integrazione dell’efficacia che l’ordinamento ricollega alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario e consentono alla PA di assolvere agli obblighi connessi alla partecipazione del privato al procedimento art. 48, comma 2, c.a.d. e art. 149- bis c.p.c. . Quanto alla fase di integrazione dell’efficacia dei provvedimenti recettizi, quelli limitativi della sfera giuridica del privato, es. sanzioni, espropriazioni, ordini che, per produrre effetti, devono essere notificati o comunicati al destinatario art. 21- bis , l. n. 41/1990 , la notifica a mezzo PEC è idonea a rendere efficace il provvedimento nei confronti del destinatario medesimo. Anche nelle ipotesi in cui il provvedimento non sia recettizio es. provvedimento ampliativo della sfera giuridica privata , la notifica tramite PEC è idonea a far decorrere comunque i termini processuali per l’eventuale impugnazione del provvedimento . La CTP di Avellino precisa che il notificante deve adempiere tutte le formalità previste dalla legge in materia e ha l’onere di fornire la prova della regolare notifica o comunicazione in caso di contestazione. A tal proposito, occorre fare riferimento al D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, recante il regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo della PEC, con il quale si riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica. Per le comunicazioni che hanno bisogno delle ricevute di invio e di consegna per identificare con certezza il mittente vanno utilizzate la PEC e la firma digitale. L’e-mail certificata acquista valore legale grazie al fatto che la trasmissione del messaggio e la ricezione da parte del destinatario sono certificate dai gestori di PEC del mittente e del destinatario, attraverso la ricevuta di accettazione prodotta dal primo e la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dal secondo. Per quanto concerne l’indirizzo di PEC è indispensabile sia per il mittente e sia per il destinatario, che gli indirizzi siano tratti da appositi registri REGINDE o INI - PEC o IPA tenuti dall’amministrazione statale. È elemento indispensabile, ai fini di una corretta notificazione o comunicazione, la firma digitale, che deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale, inoltre, ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5. []. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta e la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche . La CTP di Avellino afferma la necessità di verificare se tutti gli adempimenti formali richiesti dalla normativa in materia sia stati osservati e cioè 1 se gli indirizzi PEC siano corretti 2 se vi è apposizione della firma digitale 3 se vi è ricevuta di consegna completa sia della spedizione che della consegna tramite il gestore , sottolinea che a qualsiasi allegato va apposta la firma digitale su formato PDF e non una mera fotocopia ed evidenzia che qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici deve essere recettizio e al momento della notifica deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi del servizio postale o come nel caso di specie della notifica a mezzo posta certificata telematica . Secondo la CTP di Avellino inoltre la prova della notifica può essere data mediante documento telematico o mediante documenti cartacei che riproducano esattamente tutti gli atti spediti, debitamente sottoscritti con firma digitale. La prova della notificazione può essere fornita in maniera cartacea, mediante le stampe dell’atto, della relata e dei messaggi di invio, di ricevuta di accettazione e di quello di avvenuta consegna, seguiti dall’attestazione di conformità delle ricevute di accettazione che devono recare la firma digitale del gestore della p.e.c. stessa cfr. art. 9 d.P.R. n. 68/2005 . Nel caso di specie, la CTP di Avellino ha chiesto al soggetto notificante di produrre la stampa dell’atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato le ricevute di accettazione e consegna completa della PEC il certificato di firma digitale del notificante il certificato di firma del gestore di PEC le informazioni richieste dall’art. 18 per il corpo del messaggio arg. TAR Lazio n. 23921/13 TAR Campania n. 1756/13 . La violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale”. Nella sentenza in rassegna viene menzionato anche il cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale” – c.a.d. e le regole tecniche di cui al d.P.C.M. 13 novembre 2014. Il d.lgs. n. 82/2005 stabilisce le seguenti definizioni 1. documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art. 1, comma 1, lett. p autenticazione del documento informatico la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione art. 1, comma 1, lett. b 2. firma digitale un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici art. 1, comma 1, lett. s 3. validazione temporale il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi art. 1, comma 1, lett. bb . Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata inviata al contribuente come file di estensione .pdf” privo di sottoscrizione digitale. È evidente che tali caratteristiche non rispettano nessuna delle condizioni necessarie per la validità e l’efficacia di un provvedimento amministrativo come la cartella di pagamento, in palese violazione del modus operandi delineato dalle norme di cui agli artt. artt. 20 Documento informatico 21, comma 2 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 22 Copie informatiche di documenti analogici e 23- ter Documenti amministrativi informatici c.a.d. che regolano i documenti amministrativi digitali. Dal punto di vista squisitamente tecnico ciò trova conferma in alcune note informative predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ad esempio in materia di Apposizione di firme e informazioni sui documenti firmati”.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. I, sentenza 13 dicembre 2016 – 3 febbraio 2017, n. 1023 Presidente Roggero – Relatore Donvito Svolgimento del processo e motivi della decisione La società C.S. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in M., Via omissis , cod. fisc. omissis , rappresentata e difesa dal dott. Andrea Baudo, per delega in calce del ricorso, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via omissis , ha impugnato la cartella di pagamento n. omissis di Equitalia Nord s.p.a. relativa ad imposte dirette ed indirette per l'anno 2012, notificata a mezzo di posta elettronica certificata il 23 marzo 2016, domandandone l'annullamento. Il ricorso è stato spedito per posta raccomandata il 23 maggio 2016 ad Equitalia Nord s.p.a. ed all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, depositato presso la segreteria di codesta Commissione il 20 giugno 2016, rubricato sub R.g.r. 4231/2016 ed assegnato alla sezione prima. L'Ufficio si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso, con memoria 22 settembre 2016 il concessionario delle imposte si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso, con memoria 13 ottobre 2016. Il ricorrente ha depositato memoria di replica il 2 dicembre 2016. La causa è stata trattata e decisa, con la partecipazione dei difensori della ricorrente e dell'Ufficio, all'udienza del 13 dicembre 2016. Ragioni di fatto e di diritto della decisione A seguito della concessione del pagamento rateale delle imposte indirette accertate per l'anno 2012, dopo il ricevimento di comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate, la società ricorrente pagava con ritardo di otto giorni la prima rata in scadenza. Decaduta, quindi, la società dai benefici della rateazione e del pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 30%, l'Ufficio iscriveva a ruolo le imposte da versare e le sanzioni ricalcolate nella misura piena, a cui seguiva la notificazione della cartella di pagamento, oggi impugnata, da parte del concessionario delle imposte. Quanto ai motivi dell'impugnazione della cartella, la società ricorrente in via pregiudiziale ha contestato la validità della cartella per la nullità della sua notificazione avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata presso il suo indirizzo digitale. Ha eccepito, in particolare, la società C.S. s.r.l. l'illegittimità della notificazione della cartella per la mancata attestazione della conformità della cartella notificata all'originale, nonché per la mancanza della prova dell'effettiva consegna al destinatario. La prima eccezione è preliminare rispetto alla seconda e pregiudiziale di ogni altra la decisione comporta una sintetica rassegna delle norme che disciplinano la notificazione per posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento. L'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla notificazione delle cartelle avvenuta prima del 1 giugno 2016, consentiva la notificazione delle cartelle per posta elettronica certificata, con le modalità di cui al D.P.R. n. 68 del 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. n. 3 del 2003 , senza l'applicazione dell'art. 149-bis, c.p.c. Come noto, il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC inviata all'indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., indipendentemente dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Oggetto della notificazione è il c.d. documento informatico definito dall'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 82 del 2005 come la memorizzazione su supporto informatico e la sua trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell'art. 71 ndr. del D.Lgs. n. 82 del 2005 . Il successivo comma 1-bis prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio-restando fermo quanto disposto dal comma 2 comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico ed al cartaceo sottostante con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità ed immodificabilità del documento, si presume riconducibile ai titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21, co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile . Quanto, infine, alla disciplina della firma elettronica digitale l'art. 71, D.Lgs. n. 82 del 2005 rinvia al DPCons. 22 febbraio 2013. Tanto premesso, richiamando l'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento, si notifica il documento informatico della cartella medesima. Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è il c.d. .pdf . Alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall'art. 20, co. 1-bis, D.Lgs. n. 83 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del.pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale dell'esattoria. Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, co. 2 e 71, D.Lgs. n. 82 del 2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato.pdf, senza l'estensione c.d. .p7m , non sia valida e di conseguenza renda illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato. La certificazione della firma è, infatti, attestata dall'estensione .p7m del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. busta crittografica , che contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica cfr. note dell'Agenzia per l'Italia digitale . Detta estensione garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella. I motivi di merito sono assorbiti dalla decisione sulla notificazione. Quanto alle spese del giudizio, nonostante la soccombenza dell'esattoria, considerata la novità e complessità della questione, la Commissione ritiene giusto compensarle tra le parti. P.Q.M. La Commissione annulla la cartella impugnata spese compensate.