Notifica nulla se non c’è irreperibilità assoluta

In caso di notifica dell’accertamento il messo notificatore deve assicurarsi che il destinatario risulti trasferito e, in caso di irreperibilità temporanea, deve attuare la procedura ex art. 140 c.p.c

Il principio è contenuto nella sentenza n. 2884/17 della Corte di Cassazione depositata il 3 febbraio, da cui emerge che l’agente notificatore prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini. Quadro normativo. La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss c.p.c., come previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Quest’ultima norma richiama l’art. 60, comma 1, lett. a , d.P.R. n. 600/1973, secondo cui la notifica degli atti deve eseguirsi in base alle norme contenute nel codice di procedura civile. E’ possibile eseguire, alternativamente a quella cd. brevi manu ” eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale, la notifica a mezzo posta con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento la notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario. L’art. 140 c.p.c. stabilisce, inoltre, che in caso di irreperibilità temporanea , incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario. La vicenda. Nel caso di specie il contribuente, di professione notaio, ha impugnato l’avviso di accertamento fondato, secondo l’ufficio, sull’interposizione fittizia di una società che avrebbe determinato un indebito aumento dei costi relativi all’attività svolta dal notaio. Quest’ultimo ha eccepito, tra l’altro, l’illegittimità della notifica atteso che non ricorressero i presupposti dell’irreperibilità assoluta di cui al citato art. 60 ma bensì di quella relativa per cui la notifica andava eseguita secondo l’art. 140. La Suprema Corte ha accolto il ricorso chiarendo preliminarmente la distinzione tra irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c. allorché siano conosciuti residenza e indirizzo del destinatario ma lo stesso non è stato rinvenuto in detto indirizzo e irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e , d.P.R. n. 660/1973 quando il messo notificatore non riviene il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto . Al riguardo, è stato accertato che la notifica fu effettuata dall’agente in un giorno particolare 24 dicembre presso la residenza anagrafica, suonando al citofono e, non rinvenendolo, a quello degli altri condomini e svolgendo poi ricerche all’anagrafe comunale, senza tuttavia aver chiesto notizie al portiere. La notifica alla vigilia di Natale. I Giudici hanno ritenuto l’illegittimità della notificazione eseguita in quanto non emergeva da alcun elemento che il contribuente si fosse trasferito in altro comune o che avesse lasciato la residenza anagrafica la giornata particolare 24 dicembre doveva far presumere una temporanea irreperibilità e indurre l’agente ad effettuare un successivo accesso, che avrebbe consentito di acquisire informazioni più dettagliate da parte dei condomini cfr. Cass. n. 12526/14 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 9 gennaio – 3 febbraio 2017, numero 2884 Presidente Tirelli – Relatore Caiazzo Fatti di causa G. P. impugnò innanzi alla CTP di Roma un avviso di accertamento, afferente alla rettifica del proprio reddito di notaio per l'anno 2004, con cui fu recuperato a tassazione il maggior imponibile di euro 198.679,00, relativo a irpef, irpeg, addizionale comunale e regionale in particolare, tale avviso fu fondato sull'accertamento dell'interposizione fittizia della Pebros Service srl, che avrebbe determinato un indebito aumento dei costi inerenti all'esercizio dell'attività svolta dal notaio. Si costituì l'agenzia delle entrate di Roma 1, resistendo al ricorso. L'adita CTP dichiarò inammissibile e, comunque, infondato il ricorso con sentenza appellata dal contribuente il quale ne lamentò l'erroneità, sia in ordine alla ritenuta tardività del ricorso introduttivo, sia in ordine all'asserita illegittima determinazione del maggior reddito, ai fini irpef e irpeg. La CTR rigettò l'appello, rilevando che la notificazione dell'avviso impugnato fu eseguita legittimamente a norma dell'articolo 60, comma 1, del d.p.r. numero 600/73, con conseguente tardività del ricorso, e ritenendo assorbita ogni altra domanda di merito o eccezione formulate. G. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, formulando quattro motivi. Con il primo, il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà della sentenza impugnata, in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c., in quanto, da un lato, il giudice d'appello ritenne di condividere la motivazione del giudice di primo grado, mentre, dall'altro, se ne sarebbe discostato dichiarando legittima la notificazione dell'avviso d'accertamento. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sui vari motivi d'appello. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, c.p.c., e 60, lett. e , del d.p.r. numero 600/73, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., nonché l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c., circa la questione della regolarità della notificazione dell'atto impugnato. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento delle spese, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c. Resiste l'agenzia delle entrate, mediante il deposito del controricorso, eccependo l'inammissibilità dei primi due motivi e l'infondatezza di tutti i motivi formulati. Ragioni della decisione Preliminarmente, il collegio delibera di procedere alla redazione della sentenza in forma semplificata. Data la relativa connessione, i quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Il motivo afferente all'illegittimità della notificazione dell'avviso d'accertamento è fondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte Sez. 5, sentenza del 03/07/2013, numero 16696 Sez. 5, sentenza del 27/06/2011, numero 14030 la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dall'articolo 60 del d.p.r. numero 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi o ogni altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'articolo 60 cit., comma 1, lett. e , quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune da ultima, Cass., numero 24260/14 . Nel caso concreto, la notificazione dell'avviso d'accertamento fu effettuata a norma dell'articolo 60 suddetto, comma 1, lett. e . Ora, il ricorrente ha lamentato che non ricorressero i presupposti dell'irreperibilità assoluta che legittimano la notificazione disciplinata dal predetto comma 1, lett. e , bensì quelli dell'irreperibilità relativa, che avrebbero invece imposto la notificazione dell'avviso a norma dell'articolo 140 c.p.c. Al riguardo, dagli atti emerge che tale notificazione fu eseguita, in un giorno certo particolare 24 dicembre , dall'agente notificatore, il quale si recò presso la residenza anagrafica del ricorrente,4Mando il suo citofono e, non avendolo rinvenuto, quello degli altri condomini, senza ricevere risposte, svolgendo poi indagini all'anagrafe comunale e alla camera di commercio. Ora, è da escludere la legittimità della notificazione in esame, in quanto non sussisteva alcun elemento che inducesse a ritenere che il P. si fosse trasferito in altro comune o che avesse lasciato stabilmente la sua residenza anagrafica, considerato in particolare che il messo notificatore non aveva chiesto al portiere informazioni sul destinatario dell'atto la giornata particolare 24 dicembre avrebbe dovuto far presumere una temporanea irreperibilità e, dunque, suggerire un successivo accesso presso la residenza anagrafica ciò che avrebbe verosimilmente consentito l'acquisizione di dettagliate informazioni da parte dei condomini . Va soggiunto che la Corte ha ritenuto validamente perfezionata la notificazione di cui all'articolo 143 c.p.c. afferente appunto alla fattispecie dell'irreperibilità assoluta per l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto ''YY interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora Cass., 4.6.2014, numero 12526 . Nel caso concreto, come detto, non è riscontrabile l'adeguatezza delle ricerche del destinatario dell'avviso. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per l'esame del merito del giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, rinviando alla CTR del Lazio in diversa composizione.