Tempi stretti per l’Agenzia delle Entrate che si rivolge alla Cassazione

E’ idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione la notifica della sentenza all’Agenzia non costituita attraverso l’Avvocatura erariale, in quanto l’Agenzia stessa è dotata di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25980, depositata il 10 dicembre 2014. Il caso. La CTP di Messina, adita per l’ottemperanza di una sentenza divenuta definitiva, accoglieva il ricorso del contribuente ed emanava i provvedimenti necessari per l’esecuzione. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia ricorrevano per la cassazione della decisione resa in sede di ottemperanza. La Corte di Cassazione dichiara, però, inammissibile il ricorso in quanto tardivo il ricorso era stato promosso il 9 gennaio 2008, ma la sentenza era stata notificata dal contribuente l’11 giugno 2007 all’ufficio locale di Messina dell’Agenzia delle Entrate. Agenzie fiscali. I giudici di legittimità ricordano che, nel processo tributario, a partire dall’inizio dell’operatività delle agenzie fiscali con i d.m. 28 dicembre 2000 ed il d.lgs. n. 300/1999 , si deve ritenere ripristinata la disciplina vigente fino al 17 maggio 1999, data in cui era entrato in vigore l’art. 21, comma 1, l. n. 133/1999, dichiarato poi parzialmente illegittimo dalla Consulta con la pronuncia n. 525/2000. Termine breve. Perciò, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione la notifica della sentenza all’Agenzia non costituita attraverso l’Avvocatura erariale, in quanto l’Agenzia stessa è dotata di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità. Quindi, l’abrogazione della norma di carattere speciale ex art. 21 cit. comporta l’applicazione della regola generale, disciplinata dagli artt. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 285 e 170, commi 1 e 3, c.p.c., della notifica personale all’Agenzia, non costituita per il tramite dell’Avvocatura erariale, non essendo più richiesta quella all’Avvocatura distrettuale. Questi sono i motivi per cui la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, proposto oltre il termine ex art. 325 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 24 marzo – 10 dicembre 2014, numero 25980 Presidente Bielli – Relatore Cirillo Ritenuto in fatto Con sentenza del 13 febbraio 2007 la Commissione tributaria Provinciale di Messina, adita da F.S. per l'ottemperanza della sentenza pronunziata dalla stessa Commissione numero 224/01/03 divenuta definitiva il 14 febbraio 2004, accoglieva il ricorso del contribuente ed emanava i provvedimenti necessari per l'esecuzione. Per la cassazione della decisione, resa in sede di ottemperanza, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economa e delle finanze proponevano ricorso in data 9 gennaio 2008, adducendo plurime violazioni di norme di diritto D.Lgs. numero 546 del 1992, articoli 35, 36, 70 e vizi d'insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciando che il giudizio di ottemperanza era già esaurito, perché, promosso una prima volta dal contribuente, esso si era concluso, per cessazione della materia del contendere in seguito a intervenuto rimborso, con sentenza del 29 aprile 2005 non impugnata e oramai definitiva. Resisteva lo S., con controricorso nel quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità dei ricorso per il decorso del termine breve di cui al comma 2 dell'articolo 325 cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata era stata notificata all'ufficio locale di Messina dell'Agenzia delle entrate l'11 giugno 2007. Inoltre, nel merito, rilevava che le doglianze delle parti pubbliche erano manifestamente infondate potendo il procedimento di ottemperanza, così come quello esecutivo, essere sempre attivato fino a quando non fosse stata data effettiva e integrale attuazione al precetto giudiziale. Infine, con memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., il controricorrente ulteriormente illustrava l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché tardivo. E' documentalmente provato che il ricorso è stato promosso in data 9 gennaio 2008, allorquando il termine breve per impugnare era oramai irrimediabilmente spirato, poiché la sentenza impugnata era stata notificata dal contribuente l'11 giugno 2007, all'ufficio locale di Messina dell'Agenzia delle entrate, quale unica parte pubblica costituita in giudizio senza avvalersi dei ministero dell'Avvocatura dello Stato. Ritiene questa Corte, riguardo all'idoneità della notifica della sentenza all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ai fini della decorrenza dei termine breve d'impugnazione, di dover dare ulteriore continuità all'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel processo tributario, a partire dall'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali D.M. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 30 luglio 1999, numero 300 , si deve ritenere ripristinata la disciplina vigente sino al 17 maggio 1999, giorno dopo il quale è entrato in vigore l'articolo 21, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, numero 133 dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sent. numero 525 dei 2000 . Sicché, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione la notifica della sentenza alla Agenzia non costituita attraverso l'Avvocatura erariale, essendo dotata l'Agenzia stessa di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità di guisa che l'abrogazione ancorché implicita della norma di carattere speciale dettata dal citato articolo 21 regolante la notifica della sentenza di secondo grado ai fini del decorso del termine breve per il ricorso per cassazione comporta, con effetto immediato, l'applicazione della regola generale articoli 62, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, e 285 e 170, commi 1 e 3, cod. proc. civ. della notifica personale all'Agenzia, non costituita per il tramite dell'Avvocatura erariale, non essendo più richiesta quella all'Avvocatura distrettuale. In presenza, dunque, di una sentenza direttamente resa nei confronti dell'ufficio locale dell'Agenzia, infatti, la notifica all'Avvocatura distrettuale, in rappresentanza di un ufficio locale dell'Amministrazione finanziaria non più esistente, risulterebbe sganciata da ogni centro di imputazione processuale, non potendosi d'altronde ipotizzare, con riguardo alla persistente veste di sostituto ex articolo 81, in relazione all'art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ. del Ministero dell'economia e delle finanze, la necessità della notifica di una sentenza di secondo grado direttamente a quest'ultimo, presso l'Avvocatura generale. Sez. 5, Sentenza numero 15563 del 07/07/2006, Rv. 593859 conf. Sez. 5, Sentenza numero 18227 del 29/08/2007, Rv. 600481 . Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria che non era stata neppure parte nel giudizio di ottemperanza e dall'Agenzia delle entrate che non era costituita col ministero della difesa erariale deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile risultando proposto oltre il termine di cui all'articolo 325 cod. proc. civ. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2000,00 per compensi, oltre a € 200,00 per borsuali e agli altri oneri di legge.