Dimora saltuaria nell’immobile, ma ciò che conta è la ‘carta’ del Comune: niente residenza, niente benefici ‘prima casa’

Nessun richiamo a una visione più pratica, fondata cioè sulla concreta situazione vissuta dal contribuente, può modificare l’ottica fissata dalla norma ciò che conta è il trasferimento ufficiale della residenza anagrafica nel Comune dove è ubicato l’immobile. Senza la ‘benedizione’ dell’ente pubblico, i benefici riconosciuti per l’acquisto della prima casa sono persi.

Ubi maior, minor cessat, sostenevano i latini. E, in questo caso, il maior è la residenza anagrafica , assolutamente più rilevante rispetto alla semplice, saltuaria dimora. Di conseguenza, la mancata certificazione del trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile acquistato come ‘prima casa’ comporta la perdita delle agevolazioni concesse a livello fiscale. Cassazione, sentenza n. 17440, sezione Tributaria, depositata oggi . Sostanza A rendere intrigante la vicenda giudiziaria è il pronunziamento della Commissione tributaria di secondo grado, che, sovvertendo completamente l’ottica adottata dai giudici tributari provinciali, annullano l’avviso ‘firmato’ dal Fisco per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta e motivato dalla constatazione che il contribuente non ha rispettato l’impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune, ove era ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di 18 mesi . Secondo la Commissione tributaria di secondo grado, difatti, il contribuente ha dimostrato di aver effettivamente trasferito la sua residenza nella casa acquistata godendo delle agevolazioni , ma, trattandosi di un immobile in fase di ristrutturazione , egli non vi dimorava stabilmente e , per questo, non aveva potuto avere il suggello ufficiale da parte del Comune . Per i giudici tributari di secondo grado, quindi, la sostanza batte la forma ecco spiegato l’accoglimento in toto del ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso recapitatogli dal Fisco. e forma. Ma la visione, assai pratica, proposta, e, come detto, favorevole alla persona del contribuente, non può reggere, non avendo solide fondamenta. Difatti, la decisione dei giudici tributari di secondo grado viene spazzata dal vento delle valutazioni che arrivano dal Palazzaccio, valutazioni che servono a ribadire come la ritenuta effettività del trasferimento di residenza del contribuente non possa prescindere dalla decisiva formalità delle risultanze anagrafiche , ufficializzate dal Comune. Per questo motivo, è valutata come completamente erronea la linea di pensiero dei giudici tributari di secondo grado, i quali, puntando tutto sul concreto trasferimento di residenza del contribuente , hanno considerato praticamente inutili le risultanze anagrafiche , tanto da considerare salve le agevolazioni concesse al contribuente per l’acquisto dell’immobile come prima casa. Così, ancora una volta, i giudici della Cassazione ribadiscono che i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile , senza che ci si possa richiamare a opposte situazioni di fatto . Di conseguenza, non solo il ricorso proposto dal Fisco è da accogliere, ma, andando ancor più in profondità, la questione è da chiudere definitivamente per i giudici di Cassazione, difatti, è da rigettare già il ricorso introduttivo del contribuente. Ciò comporta che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa siano ufficialmente perse.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 29 maggio - 17 luglio 2013, n. 17440 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza n. 68/01/08 depositata l'11 settembre 2008, la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in riforma della decisione della CTP, ha accolto il ricorso proposto da C.R. avverso l'avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del 1986, oltre interessi e sanzioni, non avendo il contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune, ove era ubicato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi. I giudici d'appello hanno ritenuto che il contribuente aveva dimostrato di aver effettivamente trasferito la sua residenza nella casa acquistata godendo delle agevolazioni, anche se, trattandosi di un immobile in fase di ristrutturazione, non vi dimorava stabilmente, e non aveva potuto avere il suggello ufficiale da parte del Comune. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per difetto di jus postulandi non è, infatti, necessario il rilascio in favore dell'Avvocatura dello Stato di una specifica procura riferita al singolo giudizio, essendo applicabile anche all'ipotesi, qui ricorrente - per effetto del richiamo all'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, contenuto nell'art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - di patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la disposizione dell'art. 1, comma 2 del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato cfr. Cass. SS.UU. 23020/05, Cass. n. 11227/2007, n. 3427/2010 . 2. Col primo motivo, la ricorrente deduce, ex art 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione dell'art 21 della L n. 1034 del 1971, in relazione al disposto di cui all'art. 2, co 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che i giudici d'appello avevano disapplicato il provvedimento emanato dal Comune in cui era sito l'immobile acquistato, senza averne il potere, né poteva essere utilizzata la possibilità di accertamento incidentale, in assenza di impugnazione da parte del contribuente. In conclusione, prosegue la ricorrente, la Commissione di secondo grado, accertando incidentalmente che il contribuente risiedeva nel Comune di Penna a differenza di quanto accertato dal Comune medesimo ha di fatto disapplicato il provvedimento emanato dal Comune in questione , ed, in conseguenza, errato nell'annullare il provvedimento di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni . 3. Rigettata l'eccezione d'inammissibilità del motivo che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal contro ricorrente, è dotato di idoneo quesito, il motivo è fondato per le considerazioni che seguono. 4. Va, anzitutto, ribadito che al giudice tributario - non diversamente dal giudice ordinario – è inibito conoscere principaliter degli atti e provvedimenti amministrativi, e di pervenire ad una decisione di annullamento degli stessi, ostandovi il chiaro disposto della L. n. 2248 del 1865, art. 4, ma ciò non toglie che il medesimo giudice ha il potere di disapplicare non solo gli atti amministrativi generali ed i regolamenti, cui si riferisce l'art. 7, co 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche, in forza del principio generale di cui all'art. 5 della citata L. n. 2248 del 1865 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, costituenti il presupposto dell'atto impositivo impugnato, che siano stati, in qualche modo, investiti dai motivi di censura da parte del contribuente cfr. Cass. S.U. 6265/06, Cass. 5929/07, n. 9631/2012 . 5. Tanto premesso, va rilevato che la ritenuta effettività del trasferimento di residenza del contribuente, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, non comporta gli effetti che i giudici di secondo grado, implicitamente disapplicandole, hanno tratto in riferimento all'agevolazione connessa con l'acquisto della prima casa. 6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette v. per tutte Cass. n. 1173/2008 un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto cfr., da ultimo, ord. 1530 del 2012 . 7. L'impugnata sentenza che non si è attenuta al suddetto principio va cassata, restando assorbiti i motivi secondo e terzo, coi quali è stato dedotto vizio di motivazione, in relazione alla prova dell'avvenuto trasferimento di fatto della residenza. 8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, ex art 384 cpc col rigetto del ricorso introduttivo, non avendo il contribuente trasferito la residenza anagrafica nel Comune dove è ubicato l'immobile nel termine di diciotto mesi. 9. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.