Casa di proprietà come studio professionale: ‘benefici prima casa’ per l’acquisto di un secondo immobile

Confermata anche in terzo grado la linea di pensiero seguita dalle Commissioni tributarie. Ciò che risulta decisivo è il fatto che l’utilizzo del primo immobile di proprietà come studio professionale lo rende non più idoneo ad abitazione, nonostante l’accatastamento come ‘abitativo’.

Pur se ci si trova nella condizione di essere proprietario di un appartamento, è possibile ottenere, comunque, i famigerati ‘benefici prima casa’ in caso di ulteriore acquisto immobiliare. A condizione che, però, il ‘vecchio’ appartamento, pur accatastato come ‘abitativo’, sia adibito a studio professionale Cassazione, sent. n. 23064/2012, Sezione Tributaria, depositata oggi . Revoca nulla. A sorprendere sono già le pronunzie della Commissione tributaria provinciale prima e della Commissione tributaria regionale poi, che, seguendo la stessa linea di pensiero, azzerano l’azione messa in atto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente. A quest’ultimo, difatti, il Fisco aveva revocato i ‘benefici prima casa’, e, allo stesso tempo, comminato le relative sanzioni, ma per i giudici si è trattata di un’operazione non legittima Per quale ragione? Molto semplicemente perché il primo appartamento, di proprietà del contribuente, era destinato, in realtà, a ‘studio professionale’ . Non a caso, evidenziano i giudici, successivamente esso era stato accatastato come ‘non abitativo’ Uso prioritario. Assolutamente contraria a tale prospettiva, ovviamente, l’Agenzia delle Entrate, che, richiamandosi alla disposizione normativa, pone in evidenzia il fatto che le agevolazioni previste per l’acquisto della ‘prima casa’ è da escludere pel solo mero fatto di essere l’acquirente già in proprietà di altro immobile accatastato ‘abitativo’ . E questa è, secondo l’Agenzia, la situazione oggettiva del contribuente a cui sono stati revocati i ‘benefici prima casa’. Come si può non ritenere fondato tale ragionamento, viene domandato ai giudici della Cassazione? Per questi ultimi, però, oltre all’indicazione oggettiva data dalla norma, va anche tenuta in debito la realtà. Più precisamente, ricordando che è necessario che il compratore dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione , è acclarato che il contribuente ha provato che l’immobile , già di sua proprietà, è stato ed è adibito a studio professionale , quindi in concreto inidoneo ad essere abitato . Evidentemente, secondo l’ottica adottata dai giudici della Cassazione, l’utilizzo dell’immobile come ‘studio professionale’ lo rende non più idoneo ad essere utilizzato come abitazione da ciò consegue che, come avvenuto in questo caso, è lecito riconoscere i ‘benefici prima casa’ – confermata quindi la linea seguita dalle Commissioni tributarie – in caso di acquisto di un secondo immobile, destinato, questo sì, ad abitazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 10 ottobre – 14 dicembre 2012, n. 23064 Presidente Cappabianca – Relatore Bruschetta Svolgimento del processo Con sentenza n. 66/27/05 depositata in data 29.6.2005 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina - rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in Milazzo - confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 749/05/99 che aveva annullato l’AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n. ART. 5030 REGISTRO emesso nei confronti di M.P. e col quale avviso venivano revocati i ‘‘benefici prima casa’’ di cui all’art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 243/93 e ‘‘provvisoriamente’’ riconosciuti in relazione ad una compravendita di immobile in Saponara Marittima per atto n. 72 registrato in data 27.1.1994. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina fondava la propria decisione sull’unica ratio per cui - nonostante al momento dell’acquisto il contribuente M.P. fosse stato proprietario di altro immobile accatastato abitativo A/2 - i ‘‘benefici’’ in parola dovevano essere comunque riconosciuti e dappoiché questo precedente immobile era in quel momento in realtà destinato a ‘‘studio professionale’’ e tant’è che successivamente era anche stato accatastato in A/10 non abitativo. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente M.P. non presentava difese. Motivi della decisione I. Coll’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deducendo violazione dell’art. 16 d.l. 135/93 convertito in l. 249/93 ed in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina avrebbe erroneamente interpretato la disposizione nel senso di dar rilievo alla circostanza ‘‘soggettiva’’ che l’ulteriore immobile del M., pur essendo in allora accatastato in abitativo A/2, fosse stato in realtà destinato a studio professionale e laddove invece il ripetuto art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 249/93 sarebbe da intendersi ‘‘oggettivamente’’ e cioè nella direzione che l’agevolazione in discorso sarebbe da escludere pel solo mero fatto di esser l’acquirente già in proprietà di altro immobile accatastato abitativo. Il motivo è infondato. L’art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 243/93, per quanto di interesse, stabilisce che il diritto ai ‘‘benefici prima casa’’ spetti al compratore che dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. E cosicché la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nella interpretazione dell’art. 16 cit., si è orientata nel senso di una valutazione in concreto della ‘‘idoneità’’ abitativa dell’immobile già in proprietà e colla finale illazione per cui il mero fatto dell’attuale destinazione dell’immobile abitativo ad uso diverso compatibile con le sue caratteristiche oggettive è circostanza che ex se non esclude la ‘‘soggettiva’’ inidoneità del precedente immobile a fungere da civile abitazione ed il diritto a vedersi riconosciuta l’agevolazione di che trattasi Cass. 18128/09 Cass. 19738/03 Cass. 10925/03 Cass. 2417/03 Cass. 7505/01 . Nello specifico deve osservarsi che non è stata oggetto di contestazione la circostanza affermata dalla CTR secondo cui il contribuente avrebbe in effetti provato che l’immobile già in proprietà al momento della dichiarazione ‘‘è stato ed è attualmente adibito a studio professionale’’ compatibilmente con le sue caratteristiche oggettive, come comprovato dal successivo accatastamento in A/10 e quindi fosse in concreto inidoneo ad esser abitato e col conseguente diritto all’agevolazione. Ex art. 383, comma 1, c.p.c. il principio da enunciarsi è quidi ‘‘Ha diritto all’agevolazione ‘‘prima casa’’ ex art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 249/93 chi, al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come Studio professionale’’. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.