La PEC si allarga ancora e arriva in altre 7 Regioni

Si allarga ulteriormente l’utilizzo della PEC. Infatti, l’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario si estende alle Commissioni tributarie provinciali e regionali di alcune, selezionate, regioni. Ma entro breve tutte le Regioni d’Italia potranno inviare notifiche via PEC.

Altre 7 Regioni con la PEC Il decreto che estende l’uso della posta elettronica certificata PEC nel processo tributario alle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, dell’11 ottobre. per una maggiore velocità del processo. Il provvedimento consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse. Si tratta del terzo decreto che introduce la PEC. Il primo, datato 26 aprile 2012, aveva aperto le porte del processo telematico al Fiuli-Venezia-Giulia e all’Umbria. Il secondo, del 26 giugno 2012, aveva allargato l’ambito di applicazione a Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto. Ora, come già detto, è il turno di altre 7 Regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. Il 18 ottobre si parte. Ma ci vorrà ancora qualche giorno di attesa per queste Regioni. Il decreto, infatti, firmato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, entrerà in vigore il 18 ottobre 2012.

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 ottobre 2012 G.U. 11 ottobre 2012, n. 238 Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata PEC , per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera a , punto 2 , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale é stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale é stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto Accertate le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata PEC , in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 16, comma 1- bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 18 ottobre 2012. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.