Per l’ordine europeo d’indagine non occorre l’indipendenza dell’autorità emittente dal potere esecutivo

Gli artt. 1 § .1 e 2, lett. c Direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale c.d. OEI , devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione , ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

Il caso. È quanto stabilito l’8 dicembre dalla CGUE nella EU C 2020 1002, C-584/19 relativa ad un o rdine europeo d’indagine per una frode bancaria diversi indagati dalla Procura di Amburgo avevano emesso 13 bonifici usando dati illegalmente reperiti ed avevano trasferito € 9755,05 su un conto intestato ad uno di loro presso una banca austriaca. La procura d’Amburgo perciò aveva chiesto a quella di Vienna copie degli estratti conto bancari relativi a dette transazioni illecite tramite un OEI. Il Tribunale penale di Vienna investito di tale questione si è posto dubbi sul rispetto del principio dell’indipendenza dal potere esecutivo, imposto per il MAE e ha perciò sollevato una pregiudiziale sopra risolta dalla CGUE, sulla liceità di tale OEI, poiché la procura tedesca aveva ricevuto istruzioni da un organo legato al potere esecutivo Senatore per la Giustizia , seppure poi l’ordine era stato convalidato da un’autorità giudiziaria autonoma. Definizione di OEI ex articolo 1 Direttiva 2014/41. L’ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di far eseguire uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro al fine di acquisire prove , conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi neretto, nda . L’articolo 2 chiarisce la nozione di autorità di emissione un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato . Se emesso da un’autorità diversa da queste deve essere convalidato da un’ autorità giudiziaria ” prima di essere trasmesso ai fini della sua esecuzione in un altro Stato membro neretto, nda . Si noti che l’OEI è uno strumento per attuare il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la pietra angolare” della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali . Più precisamente ha il fine di facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri neretto, nda . Differenze col MAE. In primis si noti che la Decisione quadro che regola e disciplina il MAE non fa alcun riferimento al PM quale autorità di emissione, al contrario della Direttiva sull’OEI. Il PM che emette o convalida un OEI deve rispettare tutte le garanzie dell’equo processo ed i diritti alla difesa presunzione d’innocenza etc. ex artt. 47 Carta di Nizza e 6 CEDU ed il principio di proporzionalità . La procedura ha precise regole orientate al rispetto dei diritti fondamentali e l’OEI deve poter essere impugnato con un mezzo equivalente a quello previsto per i processi penali interni. Infatti, mentre un MAE è diretto all'arresto e alla consegna di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, un ordine europeo di indagine è diretto all'esecuzione di uno o più atti di indagine specifici al fine di acquisire prove. Pertanto, anche se taluni dei predetti atti di indagine possono essere intrusivi, un ordine europeo di indagine, a differenza di un MAE, non è tuttavia atto a ledere il diritto alla libertà dell'interessato . Visto il controllo finale da parte di un giudice indipendente, se non emesso direttamente da un PM, l’OEI può essere emanato anche da un’autorità subordinata al potere esecutivo il rischio d’ingerenza è neutralizzato da dette misure e garanzie. Esecuzione dell’OEI. La Direttiva consente anche all’autorità di esecuzione di garantire il rispetto del principio di proporzionalità nonché dei diritti procedurali e fondamentali della persona interessata, potendo rifiutare l’esecuzione solo se non rispetta i suddetti principi e le condizioni fissate dall’articolo 6 necessaria e proporzionata alle finalità dei procedimenti e l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo in breve può rifiutare l’esecuzione solo in pochi e tassativi casi . Può anche disporre mezzi d’indagine autonomi e diversi da quelli richiesti dall’autorità di emissione, se ritenuti meno invasivi e perseguono gli stessi fini, nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva, dalla Carta di Nizza e dall’articolo 6 TUE. Anche in questa fase sono previsti vari meccanismi a tutela dei diritti dell’interessato . Stante un esame teleologico, letterale e contestuale di dette disposizioni la CGUE ha concluso che il divieto di subordinazione al potere esecutivo è inapplicabile all’OEI per quanto sinora esplicato.

Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 8 dicembre 2020, causa C-584/19 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera c , punti i e ii – Nozioni di autorità giudiziaria” e di autorità di emissione” – Ordine europeo di indagine emesso dalla procura di uno Stato membro – Indipendenza nei confronti del potere esecutivo Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale GU 2014, L 130, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Austria, di un ordine europeo di indagine penale emesso dalla Staatsanwaltschaft Hamburg procura di Amburgo, Germania nei confronti di A. e di altre persone ignote sospettate di aver falsificato ordini di bonifico bancario. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, da 5 a 8, da 10 a 12, 15, 19, 21, 22, 34 e 39 della direttiva 2014/41 sono del seguente tenore 2 A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE , la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione. 5 In seguito all’adozione delle decisioni quadro [2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio GU 2003, L 196, pag. 45 ] e [2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali GU 2008, L 350, pag. 72 ], è apparso evidente che il quadro esistente per l’acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione. 6 Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto. 7 Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine OEI . L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue lo Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. Ciò include anche l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione. 8 L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. Tuttavia, l’istituzione di una squadra investigativa comune e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l’applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine. 10 L’OEI dovrebbe essere incentrato sull’atto di indagine da compiere. L’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l’atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L’autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto nell’OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. 11 Si dovrebbe optare per un OEI quando l’esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L’autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l’atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l’acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all’acquisizione di tali prove. La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva. L’esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell’OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi. 12 Quando emette un OEI, l’autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la Carta . La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell’articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 15 È opportuno attuare la presente direttiva tenendo conto [della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali GU 2010, L 280, pag. 1 , della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali GU 2012, L 142, pag. 1 e della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari GU 2013, L 294, pag. 1 ] che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. 19 La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata. 21 È necessario stabilire limiti temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione, e l’effettiva esecuzione dell’atto di indagine, dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità di un caso interno analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l’esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione. 22 I mezzi d’impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l’applicabilità di tali mezzi d’impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai motivi che determinano l’emissione dell’OEI, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all’autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata. 34 In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove. 39 La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. . 4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione , enuncia quanto segue 1. L’ordine europeo d’indagine OEI è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro lo Stato di emissione” per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro lo Stato di esecuzione” ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva. L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. 2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva. 3. L’emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale. 4. La presente direttiva non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie . 5 L’articolo 2 della direttiva in parola, intitolato Definizioni , così dispone Ai fini della presente direttiva si intende per c autorità di emissione” i un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato o ii qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI d autorità di esecuzione” un’autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l’esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l’autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest’ultimo . 6 L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato Ambito di applicazione dell’OEI , così recita L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra . 7 Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/41, intitolato Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI Un OEI può essere emesso a in relazione a un procedimento penale avviato da un’autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione c nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale e . 8 L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI , così dispone 1. L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni a l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata e b l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso. 3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI . 9 L’articolo 9 della direttiva in esame, intitolato Riconoscimento ed esecuzione , ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue 1. L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva. 2. L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. 3. Se riceve un OEI non emesso da un’autorità di emissione come specificato all’articolo 2, lettera c , l’autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione . 10 L’articolo 10 della medesima direttiva, intitolato Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine , ai paragrafi 1, 3 e 4 così dispone 1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando a l’atto di indagine richiesto nell’OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione oppure b l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia disponibile in un caso interno analogo. 3. L’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi. 4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l’autorità di esecuzione ne informa preventivamente l’autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l’OEI . 11 L’articolo 11 della direttiva 2014/41, intitolato Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione , elenca, al suo paragrafo 1, i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un ordine europeo di indagine nello Stato di esecuzione. Tra tali motivi figura, alla lettera f di tale disposizione, la sussistenza di seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta . 12 L’articolo 14 della suddetta direttiva, intitolato Mezzi d’impugnazione , è del seguente tenore 1. Gli Stati membri assicurano che i mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’OEI. 2. Le ragioni di merito dell’emissione dell’OEI possono essere impugnate soltanto mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. 3. Laddove non comprometta la riservatezza di un’indagine ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente. 4. Gli Stati membri assicurano che i termini per l’impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate. 5. L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI. 6. Un’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi. 7. Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI . 13 Gli articoli 22 e 23 di detta direttiva contengono disposizioni particolari relative al trasferimento temporaneo di persone detenute, rispettivamente verso lo Stato di emissione ai fini della realizzazione di un atto di indagine e verso lo Stato di esecuzione ai fini dell’esecuzione di un atto di indagine. Diritto nazionale Diritto tedesco 14 L’articolo 146 del Gerichtsverfassungsgesetz legge sull’ordinamento giudiziario dispone che i funzionari dell’ufficio della procura si attengano alle istruzioni ufficiali del loro superiore gerarchico. 15 Ai sensi dell’articolo 147 di tale legge Il potere di vigilanza e di direzione spetta 1. al Ministro federale della Giustizia e per la Protezione dei consumatori nei confronti del procuratore generale federale e dei procuratori federali 2. all’amministrazione della giustizia del Land nei confronti di tutti i funzionari dell’ufficio della procura del Land interessato 3. al funzionario di grado più elevato dell’ufficio della procura presso i Tribunali superiori del Land e i Tribunali del Land nei confronti di tutti i funzionari dell’ufficio della procura del rispettivo distretto giudiziario . Diritto austriaco 16 La direttiva 2014/41 è stata recepita nel diritto austriaco da una modifica del Bundesgesetz über die Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea , del 15 maggio 2018 BGBl. I, 28/2018 . 17 L’articolo 55, paragrafo 3, di detta legge così dispone Quando, nello Stato di emissione, il procedimento non è condotto da un’autorità giudiziaria, un ordine europeo di indagine può essere eseguito solo se è possibile adire un giudice avverso l’ordine dell’autorità di emissione e se l’ordine di indagine è stato autorizzato da un’autorità giudiziaria dello Stato di emissione . Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 La procura di Amburgo conduce un’indagine penale per frode a carico di A. e di altre persone ignote. Queste ultime sono sospettate di avere falsificato, nel luglio 2018, utilizzando dati illegittimamente ottenuti e con un intento fraudolento, tredici ordini di bonifico mediante i quali EUR 9 775,05 sarebbero stati o avrebbero dovuto essere trasferiti su un conto bancario intestato ad A. presso una banca austriaca. 19 Ai fini dell’istruzione di tale causa, la procura di Amburgo, il 15 maggio 2019, ha emesso un ordine europeo di indagine da essa trasmesso alla Staatsanwaltschaft Wien procura di Vienna, Austria . Con tale ordine, la procura di Amburgo chiede alla procura di Vienna di trasmetterle copie degli estratti del conto bancario in questione, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2018. 20 Dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente alla Strafprozessordnung codice di procedura penale austriaco , una banca può essere tenuta a trasmettere estratti del conto bancario solo in forza di un atto di indagine che deve essere ordinato dalla procura sulla base di un’autorizzazione giudiziaria. Pertanto, senza autorizzazione giudiziaria, la procura austriaca non può disporre tale atto di indagine. 21 Il 31 maggio 2019, la procura di Vienna ha chiesto al Landesgericht für Strafsachen Wien Tribunale del Land in materia penale di Vienna, Austria , che è il giudice del rinvio nella presente causa, di autorizzare detto atto di indagine, affinché potesse costringere la banca interessata a comunicare gli estratti conto indicati nell’ordine europeo di indagine. 22 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se la procura di Amburgo, che ha emesso tale ordine, possa essere qualificata come autorità giudiziaria , ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41. Esso si chiede altresì se quest’ultima possa rientrare nella nozione di autorità di emissione , ai sensi dell’articolo 2, lettera c , di tale direttiva, e più in particolare in quella di pubblico ministero , di cui al punto i di quest’ultima disposizione, in quanto, conformemente agli articoli 146 e 147 della legge sull’ordinamento giudiziario in vigore in Germania, tale procura può ricevere istruzioni, anche in singoli casi, dal Justizsenator von Hamburg senatore per la giustizia di Amburgo, Germania . 23 Detto giudice rileva, a tal riguardo, che dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41 risulta che, per poter essere eseguito, l’ordine europeo di indagine deve essere emesso da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, oppure essere convalidato da una delle summenzionate autorità. 24 Detto giudice sottolinea tuttavia che, sebbene la direttiva 2014/41 enunci che l’ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria , la medesima direttiva prevede nondimeno che una siffatta decisione possa essere emessa o convalidata da un pubblico ministero, benché non tutte le procure degli Stati membri soddisfino l’insieme dei criteri ai quali devono rispondere i giudici o gli organi giurisdizionali, in particolare il criterio dell’indipendenza che, sul piano esterno, presuppone che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad un vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte. 25 A tal riguardo, esso ritiene che le motivazioni delle sentenze della Corte del 27 maggio 2019, OG e PI Procure di Lubecca e di Zwickau C 508/18 e C 82/19 PPU, EU C 2019 456 , nonché del 27 maggio 2019, PF Procuratore generale di Lituania C 509/18, EU C 2019 457 , riguardanti il mandato d’arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri GU 2002, L 190, pag. 1 , siano applicabili all’ordine europeo di indagine. 26 La direttiva 2014/41 e la decisione quadro 2002/584 si fonderebbero infatti sugli stessi principi di riconoscimento e di fiducia reciproci. Esse utilizzerebbero le stesse nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione e conterrebbero un elenco esaustivo dei motivi in base ai quali lo Stato di esecuzione può rifiutare l’esecuzione, rispettivamente, di un ordine europeo di indagine e di un mandato d’arresto europeo. 27 Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, contrariamente alla decisione quadro 2002/584, la direttiva 2014/41 conferisce espressamente ai pubblici ministeri la qualità di autorità di emissione e consente loro di emettere o convalidare ordini europei di indagine. Esso ritiene che tale direttiva possa pertanto essere interpretata nel senso che la questione se un pubblico ministero sia o meno esposto al rischio di essere soggetto ad istruzioni individuali del potere esecutivo è irrilevante nell’ambito di quest’ultima. 28 Detto giudice afferma inoltre che il requisito attinente all’indipendenza dell’autorità di emissione di un mandato d’arresto europeo è giustificato dalle gravi lesioni arrecate ai diritti fondamentali della persona oggetto di un siffatto mandato, il quale comporta una privazione della libertà e un trasferimento di tale persona in un altro Stato membro. A suo avviso, lesioni della stessa natura sono arrecate dall’ordine europeo di indagine, che copre tutti gli atti di indagine, compresa la perquisizione, la sorveglianza video o audio o la sorveglianza delle telecomunicazioni. 29 Il giudice del rinvio precisa inoltre che, se la procura di Amburgo dovesse essere considerata un’ autorità giudiziaria , ai sensi della direttiva 2014/41 e dell’articolo 55, paragrafo 3, della legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea, l’ordine europeo di indagine di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbe essere eseguito in Austria, posto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto nazionale. 30 Ciò premesso, il Landesgericht für Strafsachen Wien Tribunale del Land in materia penale di Vienna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se le nozioni di autorità competente”, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2014/41] e di pubblico ministero”, ai sensi dell’articolo 2, lettera c , punto i , della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse ricomprendano anche le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale il Justizsenator di Amburgo, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un ordine europeo d’indagine . Procedimento dinanzi alla Corte 31 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultima. 32 A sostegno della sua domanda, esso fa valere, in primo luogo, che esistono numerosi procedimenti di indagine che sollevano la stessa questione posta nel presente rinvio pregiudiziale e che sono volti a determinare se gli ordini europei di indagine emessi dalle procure tedesche debbano essere eseguiti. Inoltre, tale questione sarebbe importante anche per altri Stati membri in cui, come in Germania, le procure sono esposte al rischio di essere soggette ad istruzioni individuali del potere esecutivo. In secondo luogo, a causa delle lesioni arrecate durante i procedimenti di indagine ai diritti fondamentali delle persone ricercate, siffatti procedimenti dovrebbero, alla stregua di quanto previsto dal diritto austriaco, essere conclusi nel più breve tempo possibile. 33 Dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura. 34 Il 6 settembre 2019, il presidente della Corte, sentiti la giudice relatrice e l’avvocato generale, ha deciso di respingere la domanda del giudice del rinvio ricordata al punto 31 della presente sentenza. 35 Infatti, da un lato, il motivo vertente sul fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’esecuzione di un ordine europeo di indagine e, pertanto, richiederebbe una risposta fornita con celerità, di per sé, non può giustificare che la presenta causa venga sottoposta al procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, atteso che quest’ultimo costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di straordinaria urgenza v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C 508/18 e C 509/18, non pubblicata, EU C 2018 766, punto 11, e giurisprudenza ivi citata . 36 D’altro lato, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non può, in quanto tale, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato. Lo stesso vale per il numero rilevante di cause che potrebbero essere sospese in attesa della decisione della Corte sul rinvio pregiudiziale ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C 508/18 e C 509/18, non pubblicata, EU C 2018 766, punto 14 e giurisprudenza ivi citata . 37 Tuttavia, il presidente della Corte ha deciso che la presente causa sarebbe stata trattata in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Sulla questione pregiudiziale 38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione , ai sensi delle disposizioni citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del suddetto potere nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine. 39 In via preliminare, occorre ricordare che tale direttiva ha lo scopo, come risulta dai suoi considerando da 5 a 8, di sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l’istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento denominato ordine europeo di indagine , a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri. 40 A tal riguardo, emerge in particolare dai considerando 2, 6 e 19 di detta direttiva che l’ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, il quale è fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali. 41 In tale contesto, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 definisce l’ordine europeo di indagine come una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di far eseguire uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro al fine di acquisire prove, conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi. 42 L’articolo 2, lettera c , della direttiva in parola definisce ciò che deve intendersi, ai fini di detta direttiva, per autorità di emissione , precisando, al punto ii di tale disposizione, che, qualora un ordine europeo di indagine sia emesso da un’autorità competente dello Stato membro di emissione diversa da una di quelle indicate al punto i della stessa disposizione, tale ordine deve essere convalidato da un’ autorità giudiziaria prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione. 43 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, gli Stati membri eseguono un ordine europeo di indagine in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva. 44 In particolare, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, l’autorità di esecuzione riconosce un ordine europeo di indagine, senza che sia richiesta alcun’altra formalità, e provvede affinché esso sia eseguito nello stesso modo e secondo le stesse modalità applicabili ove l’atto di indagine di cui trattasi fosse stato ordinato da un’autorità dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in base alla medesima disposizione, detta autorità può decidere di non eseguire un ordine europeo di indagine adducendo uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione o uno dei motivi di rinvio previsti dalla direttiva in parola. 45 Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2014/14 dispone che, se l’autorità di esecuzione riceve un ordine europeo di indagine non emesso da un’autorità di emissione, a norma dell’articolo 2, lettera c , della direttiva in parola, lo restituisce allo Stato di emissione. 46 Dalle considerazioni che precedono discende, da un lato, che un ordine europeo di indagine può essere eseguito solo se l’autorità che l’ha emesso è un’ autorità di emissione , ai sensi dell’articolo 2, lettera c , di detta direttiva, e, dall’altro, che, qualora un siffatto ordine sia emesso da un’autorità di emissione diversa da una di quelle indicate al punto i della predetta disposizione, esso deve essere convalidato da un’ autorità giudiziaria prima di essere trasmesso ai fini della sua esecuzione in un altro Stato membro. 47 Nel caso di specie, la questione posta verte, in sostanza, sulla questione se un pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro corrisponda alle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione , ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41, quand’anche fosse in un rapporto di subordinazione legale nei confronti del potere esecutivo di tale Stato membro, esponendolo al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte di detto potere nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine. 48 Tale questione si pone in quanto, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità, nel contesto della direttiva 2014/41, della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI Procure di Lubecca e di Zwickau C 508/18 e C 82/19 PPU, EU C 2019 456, punto 90 , e del 27 maggio 2019, PF Procuratore generale di Lituania C 509/18, EU C 2019 457, punto 57 , in cui la Corte ha interpretato la nozione di autorità giudiziaria emittente , di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nel senso che, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, essa non riguarda le procure di uno Stato membro esposte a un siffatto rischio. 49 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte sentenza del 3 marzo 2020, X Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione , C 717/18, EU C 2020 142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata . 50 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle disposizioni citate al punto 47 della presente sentenza, occorre rilevare che, mentre la decisione quadro 2002/584, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, utilizza la nozione di autorità giudiziaria emittente senza precisare le autorità coperte da tale nozione, l’articolo 2, lettera c , punto i , della direttiva 2014/41 prevede espressamente che il pubblico ministero figuri tra le autorità che, al pari del giudice, dell’organo giurisdizionale o del magistrato inquirente, vengono intese come autorità di emissione . 51 Quest’ultima disposizione subordina la qualificazione come autorità di emissione alla sola condizione che l’organo giurisdizionale e le persone che esercitano la funzione di giudice, di magistrato istruttore o di pubblico ministero siano competenti nel caso interessato. 52 Pertanto, qualora, in forza del diritto nazionale, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di tale Stato membro, siano competenti ad ordinare atti di indagine al fine di acquisire prove in una determinata causa, essi rientrano nella nozione di autorità di emissione , ai sensi dell’articolo 2, lettera c , punto i , della direttiva 2014/41. 53 Dai termini dell’articolo 2, lettera c , punto ii , della direttiva in esame si evince altresì che il pubblico ministero figura tra le autorità giudiziarie abilitate a convalidare un ordine europeo di indagine, prima della sua trasmissione all’autorità di esecuzione, qualora tale ordine sia stato emesso da un’autorità di emissione diversa da una di quelle indicate al punto i della disposizione in parola. 54 Va constatato che né il punto i , né il punto ii di tale articolo 2, lettera c , subordinano la qualificazione come autorità di emissione o autorità giudiziaria del pubblico ministero, ai fini della direttiva 2014/41, alla mancanza di un rapporto di subordinazione legale di quest’ultimo nei confronti del potere esecutivo dello Stato membro cui appartiene. 55 Dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettera c , punti i e ii , della direttiva 2014/41 risulta altresì che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine da parte di un pubblico ministero conferisce a tale ordine la qualità di decisione giudiziaria. 56 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono siffatte disposizioni, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine è soggetta, in forza della direttiva 2014/41, a una procedura e a garanzie distinte da quelle che disciplinano l’emissione di un mandato d’arresto europeo. Tale direttiva prevede disposizioni specifiche volte a garantire che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine da parte di un pubblico ministero, come quello di cui all’articolo 2, lettera c , della direttiva in esame, sia accompagnata da garanzie proprie all’adozione delle decisioni giudiziarie, in particolare da quelle relative al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata e, segnatamente, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 57 Anzitutto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c , e con il considerando 11 di detta direttiva, tale emissione o convalida è subordinata alla duplice condizione, da un lato, che essa sia necessaria e proporzionata alle finalità dei procedimenti, in particolare penali, di cui all’articolo 4 della direttiva di cui trattasi, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o dell’imputato, e, dall’altro, che l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’ordine europeo di indagine avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 58 Pertanto, quando emette o convalida un ordine europeo di indagine, un pubblico ministero, come quello di cui all’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41 deve garantire il rispetto delle garanzie procedurali nazionali, che devono essere conformi alle direttive, enunciate al considerando 15 di tale direttiva, relative ai diritti procedurali nell’ambito dei procedimenti penali. 59 Del pari, come peraltro ricordato ai considerando 12 e 39 della direttiva in esame, esso deve garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta, in particolare il diritto alla presunzione di innocenza e i diritti della difesa previsti all’articolo 48 di quest’ultima. Inoltre, ogni limitazione apportata all’esercizio di tali diritti da un atto di indagine disposto conformemente alla medesima direttiva deve rispettare i requisiti previsti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che presuppone, segnatamente, che la limitazione di cui trattasi sia, nel rispetto del principio di proporzionalità, necessaria e risponda effettivamente a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione o all’esigenza di tutelare i diritti e le libertà altrui. 60 L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, letto alla luce del suo considerando 22, prevede poi un obbligo generale per gli Stati membri di provvedere affinché mezzi di impugnazione almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’ordine europeo di indagine. 61 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva in esame, l’autorità di emissione deve provvedere affinché le persone interessate da un siffatto ordine dispongano di informazioni sufficienti in merito ai mezzi e ai termini di impugnazione previsti avverso lo stesso dal diritto nazionale, al fine di garantire l’esercizio effettivo del loro diritto di ricorso. 62 Infine, a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva in parola, lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l’esecuzione di un ordine europeo di indagine sia stato impugnato con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Pertanto, fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nel procedimento penale nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’ordine europeo di indagine. 63 Dalle disposizioni della direttiva 2014/41 menzionate ai punti da 57 a 62 della presente sentenza risulta che un pubblico ministero, come quello di cui all’articolo 2, lettera c , di tale direttiva, che emette o convalida un ordine europeo di indagine, deve tener conto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali della persona interessata, in particolare quelli sanciti dalla Carta, e che la sua decisione deve poter essere oggetto di mezzi di impugnazione efficaci, almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo. 64 Sotto un secondo profilo, sebbene l’ordine europeo di indagine sia certamente uno strumento fondato sui principi di fiducia e riconoscimento reciproci, la cui esecuzione costituisce il principio e il cui rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI Procure di Lubecca e di Zwickau , C 508/18 e C 82/19 PPU, EU C 2019 456, punto 45 e giurisprudenza ivi citata], le disposizioni della direttiva 2014/41 consentono tuttavia all’autorità di esecuzione e, più ampiamente, allo Stato di esecuzione di garantire il rispetto del principio di proporzionalità nonché dei diritti procedurali e fondamentali della persona interessata. 65 Anzitutto, dall’articolo 2, lettera d , della direttiva 2014/41 si evince che il procedimento di esecuzione di un ordine europeo di indagine può comportare l’autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione ove previsto dal diritto nazionale di quest’ultimo. Come emerge dalla decisione di rinvio, ciò avviene nel diritto austriaco, il quale subordina l’esecuzione di taluni atti di indagine, quali una richiesta di comunicazione di informazioni relative ad un conto bancario, all’autorizzazione di un organo giurisdizionale. 66 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva in esame, poi, qualora l’autorità di esecuzione abbia motivo di ritenere che le condizioni sancite al paragrafo 1 di tale articolo non siano state rispettate, in particolare quella relativa al fatto che l’atto di indagine è necessario e proporzionato alle finalità del procedimento per il quale è stato emesso, tenuto conto dei diritti della persona interessata, essa può consultare l’autorità di emissione sull’importanza di eseguire l’ordine europeo di indagine, il che può condurre, se del caso, al ritiro di tale ordine da parte dell’autorità di emissione. 67 A termini dell’articolo 10 della direttiva in parola, l’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto di indagine diverso da quello richiesto nell’ordine europeo di indagine. Tale possibilità è concessa, in particolare, qualora, come risulta dal paragrafo 3 di tale articolo, letto alla luce del considerando 10 della suddetta direttiva, siffatta autorità ritenga che quest’altro atto di indagine consenta di ottenere lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’ordine europeo di indagine con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali. 68 Infine, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f , della direttiva in parola, lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un ordine europeo di indagine qualora sussistano fondati motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’ordine europeo di indagine sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione a norma dell’articolo 6 TUE e della Carta. 69 Alla luce degli elementi menzionati ai punti da 57 a 68 della presente sentenza, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41 si inseriscono in un contesto normativo che comporta un insieme di garanzie tanto nella fase di emissione o di convalida quanto nell’esecuzione dell’ordine europeo di indagine, al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata. 70 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo della direttiva 2014/41, quest’ultima mira a garantire, come ricordato ai punti 39 e 40 della presente sentenza, una cooperazione semplificata ed efficace tra gli Stati membri assicurando il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie di tali Stati membri ai fini dell’acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera. 71 Come sottolineato dal considerando 34 della direttiva in parola, quest’ultima contempla unicamente provvedimenti provvisori allo scopo di raccogliere prove. Inoltre, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della stessa direttiva, l’emissione di un ordine europeo di indagine può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, un provvedimento del genere può essere quindi disposto nell’interesse della persona interessata. 72 Occorre peraltro sottolineare che l’ordine europeo di indagine disciplinato dalla direttiva 2014/41 persegue, nell’ambito di un procedimento penale, un obiettivo distinto dal mandato d’arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584. Infatti, mentre il mandato d’arresto europeo mira, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, all’arresto e alla consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l’ordine europeo di indagine mira, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, a far eseguire uno o più atti di indagine specifici allo scopo di acquisire prove. 73 Certamente, come risulta dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/41, un ordine europeo di indagine può comprendere, in linea di principio, qualsiasi atto di indagine ai fini, in particolare, di procedimenti penali. Orbene, alcuni di tali atti possono essere intrusivi, in quanto ledono, segnatamente, il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà della persona interessata. Tuttavia, come hanno fatto valere tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, fatto salvo il caso particolare del trasferimento temporaneo di persone già detenute ai fini della realizzazione di un atto di indagine, il quale forma oggetto di garanzie specifiche agli articoli 22 e 23 della direttiva 2014/41, l’ordine europeo di indagine, a differenza di un mandato d’arresto europeo, non è atto a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, sancito all’articolo 6 della Carta. 74 Tenuto conto delle differenze di ordine testuale, contestuale e teleologico, rilevate nelle considerazioni che precedono, tra la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2014/41, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 adottata dalla Corte nelle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI Procure di Lubecca e di Zwickau C 508/18 e C 82/19 PPU, EU C 2019 456 , e del 27 maggio 2019, PF Procuratore generale di Lituania C 509/18, EU C 2019 457 , secondo cui la nozione di autorità giudiziaria emittente , ai sensi della suddetta disposizione, non comprende le procure di uno Stato membro esposte al rischio di essere soggette ad ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non è applicabile al contesto della direttiva 2014/41. 75 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione , ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine. Sulle spese 76 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c , della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione , ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine. * Fonte curia.eu