Un marchio che evoca la marijuana non può essere registrato dall’EUIPO

Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza di oggi nella causa T-683/19 ECLI EU T 2019 855 , ha confermato la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio, per prodotti alimentari e bevande, raffigurante un segno che evoca la marijuana in quanto contrario all’ordine pubblico.

Decisione confermata. Secondo il Tribunale, l’EUIPO ha correttamente ritenuto che la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis costituisse il simbolo mediatico della marijuana . Il disegno comprendeva anche la parola Amsterdam”, facendo quindi riferimento alla città olandese dove è nota la presenza di punti vendita di tale sostanza stupefacente derivante dalla cannabis in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della sua commercializzazione nei Paesi Bassi. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione riportava anche la parola store” con la conseguenza che il pubblico potrebbe aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti . Questi i motivi per cui il Tribunale, pur ammettendo che la canapa è considerata sostanza stupefacente solo oltre ad una certa soglia di THC, dichiara che nel caso di specie, è per la combinazione di tali diversi elementi che il segno in questione attira l’attenzione dei consumatori, che non sono necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sulla cannabis quale sostanza stupefacente, illegale in numerosi Paesi dell’Unione . Ordine pubblico. Il Tribunale ha poi osservato che nonostante la questione circa la legalizzazione della cannabis a fini terapeutici o anche ricreativi sia oggetto di dibattito in vari Stati membri, allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri. In questi ultimi, quindi, la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde ad un obiettivo di sanità pubblica, volto a combatterne gli effetti nocivi . Per tali motivi, il regime applicabile al consumo e all’utilizzo della sostanza rientra dunque nella nozione di ordine pubblico .

Tribunale dell’Unione Europea, Settima Sezione, sentenza 12 dicembre 2019, causa T-683/19 * Sentenza Fatti 1 Il 19 dicembre 2016 la ricorrente, s. Conte, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale EUIPO , ai sensi del regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea GU 2009, L 78, pag. 1 , come modificato [sostituito dal regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea GU 2017, L 154, pag. 1 ]. 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente omissis 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 30, 32 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione – classe 30 Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci sale, spezie, aromi e condimenti ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti pasticceria salata – classe 32 Bevande non alcoliche birre e prodotti derivati preparati per fare bevande – classe 43 Fornitura di alimenti e bevande . 4 Con decisione del 7 settembre 2017, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c , e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c , e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]. 5 Il 9 ottobre 2017, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione dell’esaminatore. 6 Dopo aver spiegato, in risposta alle osservazioni della ricorrente, che le commissioni di ricorso avevano facoltà di eccepire un impedimento assoluto alla registrazione non sollevato nella decisione dell’esaminatore, fatto salvo il rispetto del diritto di difesa, la commissione di ricorso, con decisione del 31 agosto 2018 in prosieguo la decisione impugnata , ha respinto il ricorso in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, ritenendo che il segno oggetto della domanda di marchio fosse contrario all’ordine pubblico. Conclusioni delle parti 7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia – annullare la decisione impugnata – condannare l’EUIPO a pagare le spese, ivi incluse le spese del procedimento amministrativo. 8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia – respingere il ricorso – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 9 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , e dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 10 Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che, conformemente al combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio dell’Unione europea, l’EUIPO ha l’obbligo di sollevare d’ufficio i fatti rilevanti per il procedimento, fra i quali rientrano l’apprezzamento sul significato del segno la cui registrazione a titolo di marchio è stata richiesta e la relativa percezione da parte del pubblico di riferimento. Orbene, tale obbligo, che è espressione del dovere di diligenza derivante dalla disposizione in oggetto, sarebbe stato violato dalla commissione di ricorso. 11 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. 12 Occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in seguito all’esame sul merito del ricorso presentato avverso una decisione di uno degli organi di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura . Conformemente all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nel corso della procedura l’EUIPO procede d’ufficio all’esame dei fatti. 13 Come ha correttamente rilevato la ricorrente, risulta dalla giurisprudenza, in primo luogo, che il significato del segno di cui è stata chiesta la registrazione e la relativa percezione da parte del pubblico dell’Unione europea rientrano necessariamente tra i fatti che devono essere sollevati d’ufficio dall’EUIPO [sentenza del 25 settembre 2018, Medisana/EUIPO happy life , T‑457/17, non pubblicata, EU T 2018 599, punto 11] e, in secondo luogo, che l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 è diretto a regolare un obbligo di diligenza dell’organismo competente nell’esaminare con cura e imparzialità tutti i fatti e le questioni di diritto pertinenti del caso [v. sentenza del 25 gennaio 2018, SilverTours/EUIPO billiger-mietwagen.de , T‑866/16, non pubblicata, EU T 2018 32, punto 15 e giurisprudenza ivi citata]. Nella misura in cui, in terzo luogo, la ricorrente deduce la mancata presa in considerazione di fatti notori da parte della commissione del ricorso, occorre rilevare, da un lato, che un ricorrente ha il diritto di presentare dinanzi al Tribunale documenti al fine di corroborare o contestare dinanzi a quest’ultimo l’esattezza di un fatto notorio [v. sentenza del 15 gennaio 2013, Gigabyte Technology/UAMI – Haskins Gigabyte , T‑451/11, non pubblicata, EU T 2013 13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata] e, dall’altro, che i fatti notori sono fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili [v. sentenza del 10 febbraio 2015, Boehringer Ingelheim International/UAMI – Lehning entreprise ANGIPAX , T‑368/13, non pubblicata, EU T 2015 81, punto 89 e giurisprudenza ivi citata]. 14 È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente. 15 In primo luogo, secondo la ricorrente, la valutazione della commissione di ricorso, e in particolare quella di cui al punto 29 della decisione impugnata, è viziata da errore in quanto ha valutato che il segno di cui è stata chiesta la registrazione si riferiva al simbolo della foglia di marijuana e che detto simbolo si riferiva alla sostanza psicotropa. Ebbene, sarebbe noto che la marijuana non è una pianta, bensì una sostanza psicoattiva che si ottiene non dalle foglie della cannabis, ma dalle infiorescenze essiccate degli esemplari femminili di cannabis. Inoltre, il principio attivo tetraidrocannabinolo in prosieguo il THC sarebbe uno tra i 113 cannabinoidi presenti nelle infiorescenze degli esemplari femminili della pianta di Cannabis sativa. L’EUIPO non avrebbe tuttavia dato importanza al fatto che gli effetti psicotropi derivati dal THC fossero unicamente collegati alla quantità percentuale di tale principio attivo nei fiori di Cannabis sativa e non al contenuto delle foglie di tale pianta, rappresentate nel segno la cui registrazione è stata richiesta. Si tratterebbe, dunque, di fatti notori che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione, violando così l’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 16 Occorre osservare, a tale riguardo, che è vero che la decisione impugnata contiene, ai punti 28 e 29, l’espressione foglia di marijuana . Tale espressione è imprecisa, come ammette l’EUIPO nel controricorso, poiché la marijuana non è, stricto sensu, una specie vegetale e, di conseguenza, non può avere foglie, ma designa, in realtà, una sostanza psicotropa estratta dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di cannabis. 17 Tuttavia, la decisione impugnata va letta nel suo insieme. A tale riguardo, occorre osservare che, al punto 27 della medesima, la commissione di ricorso ha rilevato che il segno in questione conteneva dieci raffigurazioni di foglie di cannabis e che la particolare forma di tale foglia [veniva] spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana, intesa come la sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di cannabis . Peraltro, la ricorrente non rimette in discussione in quanto tale la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale la particolare forma [della] foglia [di cannabis] viene spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana . Di conseguenza, alla luce della spiegazione dettagliata e rigorosa di cui al punto 27 della decisione impugnata, l’inesattezza individuata dalla ricorrente non implica una violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’obbligo di procedere d’ufficio all’esame dei fatti e, in particolare, del significato del segno di cui si chiede la registrazione, cosicché tale inesattezza non può che rimanere ininfluente sulla legittimità di detta decisione. 18 In secondo luogo, a parere della ricorrente, non prendendo in considerazione un altro fatto notorio, ossia che è il tenore di THC che determina il carattere psicotropo o meno dei prodotti contenenti cannabis e che la marijuana è estratta dai fiori di cannabis e non dalle foglie, la commissione di ricorso ha viziato di parzialità il suo ragionamento. 19 Tale censura deve essere tuttavia respinta in quanto carente in punto di fatto, poiché la commissione di ricorso ben ha specificato, al punto 21 della decisione impugnata, che la cannabis è diventata una sostanza illegale in molti paesi dell’Unione solo a partire da un certo tenore di THC, vale a dire lo 0,2%, e, al punto 23 di tale decisione, che la sostanza è ricavata dai fiori femminili della cannabis. La commissione di ricorso ha quindi chiaramente separato la cannabis dotata di effetti psicotropi da quella che è priva di tali effetti, sulla base appunto del tenore di THC. Di conseguenza, se vi è fatto notorio, la commissione di ricorso lo ha espressamente identificato. 20 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha realizzato un apprezzamento, in particolare ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, che non può essere ritenuto imparziale tenendo conto unicamente della propria interpretazione dell’elemento denominativo cannabis e associandolo, da un lato, ad una errata percezione della rappresentazione delle foglie riprodotte nel segno oggetto della domanda di marchio come foglie di una pianta che non esiste, ossia la marijuana, e, dall’altro, all’indicazione geografica Amsterdam . 21 Occorre notare a tale riguardo che, come giustamente sottolineato dall’EUIPO nel controricorso, il criterio dirimente al fine di valutare la contrarietà di un segno all’ordine pubblico è la percezione che di esso avrà il pubblico di riferimento, la quale può basarsi su definizioni imprecise da un punto di vista scientifico o tecnico, il che implica che ciò che rileva è la percezione concreta e attuale del segno, a prescindere dalla completezza delle informazioni possedute dal consumatore. Così, anche se ciò non corrisponde, o corrisponde solo in parte, alla verità scientifica, il fatto che la rappresentazione della foglia di cannabis venga associata, nella mente del pubblico di riferimento, alla sostanza psicotropa corrisponde effettivamente a ciò che la commissione di ricorso deve ricercare in un caso del genere, vale a dire la percezione di detto pubblico. Ebbene, è esattamente ciò che ha fatto la commissione di ricorso, come ha ricordato l’EUIPO sia nel controricorso che in udienza, sottolineando che la particolare forma [della foglia di cannabis veniva] spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana . Manifestamente in questo caso non si tratta di un fatto scientifico, ma della percezione del pubblico di riferimento, nella cui mente detta foglia è diventata un simbolo mediatico della marijuana. Di conseguenza, tale analisi non è in alcun modo di parte. 22 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che un’altra mancanza di imparzialità e di cura incide sul punto 29 della decisione impugnata. Infatti, le parole cannabis , canapa e il termine inglese hemp identificherebbero in maniera indistinta la pianta di canapa. Peraltro, altri termini inglesi, ovvero store e amsterdam , sarebbero presenti nell’elemento denominativo del segno oggetto della domanda di registrazione del marchio, il che esprimerebbe un’esigenza di continuità logica e idiomatica e un’esigenza di conferire il più ampio respiro internazionale al segno di cui trattasi, essendo l’inglese la lingua principale del commercio mondiale. Così, la commissione di ricorso avrebbe proceduto a un apprezzamento lungi dall’essere imparziale affermando che la ricorrente avrebbe potuto impiegare un termine diverso da cannabis , ossia la parola italiana canapa , o la parola inglese hemp , per designare i prodotti e i servizi controversi. 23 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può addebitare alla commissione di ricorso di avere adottato un ragionamento viziato da parzialità. A tale riguardo, le censure che essa solleva a proposito della seconda frase del punto 29 della decisione impugnata non possono trovare accoglimento. In tale frase, infatti, la commissione di ricorso ha suggerito che la ricorrente avrebbe potuto integrare il segno in questione con elementi denominativi più adatti a sottolineare le caratteristiche di alimenti e bevande privi di THC, ad esempio la parola canapa o hemp , e che avrebbe potuto omettere il riferimento ad Amsterdam o il simbolo mediatico della marijuana. Indipendentemente dalla questione se le parole cannabis , canapa e hemp siano sinonimi, come sembra sostenere la ricorrente, occorre rilevare che tale suggerimento, effettuato dalla commissione di ricorso, costituisce soltanto un obiter dictum e non è pertanto idoneo ad inficiare la legittimità della decisione impugnata [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon NORMOSANG , T‑103/17, non pubblicata, EU T 2018 126, punto 78]. Infatti, la commissione di ricorso non aveva alcun obbligo di indicare alla ricorrente alternative che potessero eventualmente far cadere le obiezioni sollevate nei confronti del segno controverso. In ogni caso, tale obiter non rivela alcuna parzialità o mancanza di cura da parte della commissione di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. 24 In quinto e ultimo luogo, secondo la ricorrente, la scelta della parola amsterdam si riferisce semplicemente all’origine della cannabis che essa adopera, nonché allo stile e all’atmosfera di tale città olandese, alla quale essa dice di ispirarsi per la prestazione dei propri servizi di ristorazione e, in particolare, per l’allestimento dei propri punti vendita. L’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale i consumatori sarebbero indotti dal segno oggetto della domanda di marchio ad associare i prodotti e i servizi da essa commercializzati, perfettamente legali, alle sostanze vendute nei coffee shops di Amsterdam dimostrerebbe un apprezzamento di parte e inesatto del significato di detto segno, tenuto conto soprattutto del numero considerevole e in costante crescita di aziende che producono alimenti e bevande a base di cannabis e di negozi che li commercializzano. 25 Tuttavia, erroneamente la ricorrente percepisce una mancanza di imparzialità o di cura nell’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale la parola amsterdam verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come riferita alla città dei Paesi Bassi che tollera l’uso di sostanze stupefacenti e nota per i suoi coffee shops punti da 27 a 29 della decisione impugnata . Al contrario, la commissione di ricorso ha esaminato, con cura e imparzialità, gli argomenti dedotti dalla ricorrente. Quanto al fatto che la parola amsterdam potrebbe essere associata anche ad altri significati, come quelli indicati dalla ricorrente, è sufficiente ricordare, da un lato, che la ricorrente non contesta che la città di Amsterdam sia nota per i suoi coffee shops autorizzati a vendere marijuana e space cakes e, dall’altro, che, secondo la giurisprudenza, la registrazione di un segno deve essere negata se, in almeno uno dei suoi potenziali significati, esso configura l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione [v. sentenza del 2 maggio 2018, Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO ALPINEWELTEN Die Bergführer , T‑428/17, EU T 2018 240, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. 26 Di conseguenza, la commissione di ricorso, nell’adottare la decisione impugnata, non ha violato il combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, cosicché il primo motivo di ricorso deve essere respinto. Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 27 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel definire il pubblico di riferimento, affermazione che essa ha tuttavia mitigato in udienza v. infra, punto 41 , nonché nell’individuare la percezione del segno in questione da parte di detto pubblico, e che il segno di cui è stata chiesta la registrazione non è contrario all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. 28 L’EUIPO contesta tali affermazioni. 29 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. Tale parte può eventualmente essere costituita da un solo Stato membro [v. sentenza del 20 settembre 2011, Couture Tech/UAMI Raffigurazione dello stemma sovietico , T‑232/10, EU T 2011 498, punto 22 e giurisprudenza ivi citata]. 30 Dalla giurisprudenza risulta che l’interesse generale sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001 è quello di evitare la registrazione di segni che pregiudicherebbero l’ordine pubblico o il buon costume al momento del loro utilizzo nel territorio dell’Unione [sentenze del 20 settembre 2011, Raffigurazione dello stemma sovietico, T‑232/10, EU T 2011 498, punto 29, e del 15 marzo 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italia La Mafia SE SIENTA A LA MESA , T‑1/17, EU T 2018 146, punto 25]. 31 L’esame relativo alla contrarietà di un segno all’ordine pubblico o al buon costume deve essere effettuato con riferimento alla percezione di tale segno, al momento del suo uso come marchio, da parte del pubblico di riferimento situato nell’Unione o in una parte di essa [sentenze del 20 settembre 2011, Raffigurazione dello stemma sovietico, T‑232/10, EU T 2011 498, punto 50, e del 9 marzo 2012, Cortés del Valle López/UAMI ¡Que buenu ye! HIJOPUTA , T‑417/10, non pubblicata, EU T 2012 120, punto 12]. 32 La valutazione dell’esistenza dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001 non può basarsi né sulla percezione della parte del pubblico di riferimento imperturbabile né, del resto, sulla percezione della parte del pubblico che si offende facilmente, ma deve essere effettuata sulla base dei criteri di una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza [sentenze del 9 marzo 2012, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, T‑417/10, non pubblicata, EU T 2012 120, punto 21 del 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/UAMI FICKEN LIQUORS , T‑54/13, non pubblicata, EU T 2013 593, punto 21, e dell’11 ottobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation OSHO , T‑670/15, non pubblicata, EU T 2017 716, punto 103]. 33 Inoltre, il pubblico di riferimento non può essere circoscritto, ai fini dell’esame dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento n. 2017/1001, al pubblico al quale sono direttamente destinati i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è richiesta. Occorre, infatti, tener conto del fatto che i segni oggetto di tale impedimento alla registrazione scioccheranno non solo il pubblico al quale i prodotti e i servizi designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza essere interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella loro vita quotidiana [v. sentenze del 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T‑54/13, non pubblicata, EU T 2013 593, punto 22, e dell’11 ottobre 2017, OSHO, T‑670/15, non pubblicata, EU T 2017 716, punto 104]. 34 Si deve parimenti ricordare che i segni percepibili come contrari all’ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali v. sentenza del 15 marzo 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU T 2018 146, punto 28 e giurisprudenza ivi citata . 35 Ne consegue che, per l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, occorre prendere in considerazione tanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione quanto le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati, che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati sentenze del 20 settembre 2011, Raffigurazione dello stemma sovietico, T‑232/10, EU T 2011 498, punto 34, e del 15 marzo 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU T 2018 146, punto 29 . 36 Nella fattispecie, il segno oggetto della domanda di marchio dell’Unione europea, riprodotto al punto 2, contiene un elemento denominativo composto dai termini cannabis , store e amsterdam , nonché un elemento figurativo, ossia tre file di foglie verdi stilizzate, corrispondente alla comune rappresentazione della foglia di cannabis, su uno sfondo nero delimitato da due bordi di colore verde fosforescente, al di sopra e al di sotto del motivo. Le tre parole anzidette partecipano anche alla dimensione figurativa del segno controverso in quanto appaiono in lettere maiuscole, ove la parola cannabis è in esso rappresentata con caratteri di colore bianco, molto più grandi delle altre due parole, che essa sovrasta al centro del segno. Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 20 della decisione impugnata, che l’elemento denominativo cannabis fosse dominante, sia per lo spazio che occupava, sia per la sua posizione centrale nel segno oggetto dalla domanda di marchio. Tale circostanza è del resto pacifica. 37 È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminate le due parti dedotte dalla ricorrente nell’ambito del secondo motivo di ricorso. Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertente sugli errori in cui è incorsa la commissione di ricorso nell’individuare il pubblico di riferimento e la percezione, da parte di quest’ultimo, del segno controverso 38 La ricorrente sostiene che il segno in questione è costituito da un’espressione di lingua inglese che verrà percepita, in tutti gli Stati membri dell’Unione e dal pubblico di riferimento che conosce e comprende la lingua inglese, come riferita ad una denominazione che significa negozio di cannabis proveniente da Amsterdam . Ebbene, il termine cannabis non si riferirebbe a nessuna sostanza stupefacente illegale, ma designerebbe semplicemente la canapa nel linguaggio corrente, tanto in inglese, quanto in italiano. La commissione di ricorso avrebbe inoltre tralasciato di attribuire la giusta rilevanza alle altre due parole di lingua inglese amsterdam e store . 39 Inoltre, la Commissione di ricorso non si sarebbe fondata sui criteri di una persona ragionevole con una sensibilità e una tolleranza nella norma, mediamente informata e ragionevolmente attenta e avveduta. Di conseguenza, l’apprezzamento della percezione del segno oggetto della domanda di marchio da parte di detto pubblico sarebbe erroneo e non attuale rispetto all’evoluzione della concezione culturale e sociale, nell’Unione, della cannabis e del suo uso a fini industriali e legali, il che sarebbe ormai confermato nella legislazione dell’Unione. La commissione di ricorso non avrebbe, per di più, analizzato il segno in questione nel contesto del suo uso normale, ossia la vendita o l’uso legale, presso i negozi della ricorrente, di alimenti o di bevande a base di canapa. 40 In primo luogo, per quanto riguarda il presunto errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nel definire il pubblico di riferimento e, di conseguenza, la sua erronea valutazione della percezione, da parte di detto pubblico, del segno oggetto della domanda di marchio, occorre rilevare che la commissione di ricorso, pur accogliendo l’analisi dell’esaminatore secondo la quale il segno in questione conteneva vocaboli di lingua inglese, ha attribuito particolare importanza alla presenza dominante della parola cannabis , proveniente dal latino, ampiamente utilizzata e compresa in molte lingue dell’Unione diverse dall’inglese, ad esempio il danese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, l’italiano, l’ungherese, il polacco, il portoghese, il rumeno e lo svedese, cosicché tale circostanza, suffragata dalla presenza di foglie di cannabis stilizzate contenute in detto segno, consentiva di concludere che il pubblico di riferimento sarebbe stato costituito non soltanto da consumatori anglofoni, ma da tutti i consumatori dell’Unione in grado di comprendere il significato del termine cannabis associato a tale elemento figurativo. 41 Alla domanda se, con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente cercasse di definire il pubblico di riferimento esclusivamente come pubblico anglofono, essa ha risposto negativamente in udienza e ha ammesso che detto pubblico doveva essere inteso in senso più ampio. Essa ha quindi indicato che, a suo avviso, il pubblico di riferimento doveva essere inteso come quello di tutta l’Unione con una buona conoscenza dell’inglese. A tale riguardo, tenendo conto di tutte le caratteristiche del segno oggetto della domanda di marchio, occorre confermare la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, in quanto detto segno contiene almeno due parole che possono essere comprese da un pubblico molto più esteso di quello anglofono, vale a dire, come ha rilevato la commissione di ricorso, la parola di origine latina cannabis , ma anche la parola amsterdam , che si riferisce ad una città dei Paesi Bassi conosciuta a livello internazionale, e poiché l’elemento figurativo presente in tale segno può, come ha giustamente sottolineato la commissione di ricorso, essere riconosciuto come la rappresentazione mediatica della marijuana. 42 È quindi dal punto di vista non soltanto del pubblico anglofono, ma, più in generale, del pubblico dell’Unione che occorre verificare la legittimità dell’esame, da parte della commissione di ricorso, della contrarietà del segno oggetto della domanda di registrazione all’ordine pubblico, fermo restando che, conformemente alla giurisprudenza riportata al precedente punto 35, occorre prendere in considerazione tanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione quanto le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati, che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati. 43 In secondo luogo, occorre notare che, attraverso tale prima parte, la ricorrente intende discutere anche della composizione del pubblico di riferimento e del livello di attenzione di quest’ultimo. Interpellata su tale punto in udienza, essa ha precisato che il pubblico di riferimento era prevalentemente costituito da un pubblico giovane, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che era certamente al corrente di tutte le informazioni disponibili sulla cannabis. Essa ha ritenuto che non fosse necessario distinguere, all’interno di detto pubblico, il pubblico che si trova nel territorio di Stati membri dotati di una legislazione che vieta la sostanza psicotropa derivata dalla cannabis dal pubblico nel territorio degli Stati membri che adottano un approccio meno restrittivo. 44 A tale riguardo, è pacifico che i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio siano destinati ai consumatori, cosicché il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale dell’Unione. Ebbene, è chiaro che quest’ultimo non è necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sugli stupefacenti in generale, e su quello derivato dalla cannabis in particolare, anche se tale situazione può variare a seconda degli Stati membri nel cui territorio si trova il pubblico in questione e, in particolare, dei dibattiti che hanno eventualmente portato all’adozione di leggi o regolamenti che autorizzano o tollerano l’uso terapeutico o ricreativo di prodotti con un tenore di THC sufficiente a produrre effetti psicotropi. 45 Inoltre, poiché la ricorrente, nella domanda di marchio, fa riferimento a prodotti e servizi di consumo corrente, destinati al grande pubblico senza distinzione di età, non vi è alcuna ragione valida per circoscrivere, come sostenuto dalla ricorrente in udienza, il pubblico di riferimento al solo pubblico giovane, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Analogamente, occorre aggiungere che, come ha giustamente sottolineato l’EUIPO, nel particolare contesto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, il pubblico di riferimento non è solo il pubblico cui sono direttamente rivolti i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione, ma anche quello composto da altre persone che, senza essere interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella loro vita quotidiana v. punto 33 supra , il che porta a respingere, anche per tale motivo, l’affermazione della ricorrente, formulata in udienza, secondo la quale detto pubblico sarebbe per la maggior parte un pubblico giovane, composto da persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni. 46 In terzo luogo, per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, se è vero che la decisione impugnata non contiene chiarimenti espliciti al riguardo, ne risulta tuttavia che la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione la definizione dell’esaminatore secondo la quale, per quanto riguarda i prodotti di consumo corrente, come quelli indicati nella domanda di marchio, essi erano principalmente destinati al consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto punto 3 della decisione impugnata , il che corrisponde, nella sostanza e mutatis mutandis, ad un pubblico composto da persone ragionevoli, di normale sensibilità e tolleranza, che deve essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 32. Tenuto conto dei beni e dei servizi in questione, appare quindi esente da errori la definizione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione che la commissione di ricorso ha fatto propria. 47 In quarto luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso anche di non aver tenuto conto dell’evoluzione della concezione culturale e sociale, nell’Unione, della cannabis e del suo uso a fini legali, cosicché non avrebbe correttamente valutato la percezione del pubblico di riferimento punto 40 del ricorso . A tale riguardo cita due regolamenti agricoli relativi alla coltivazione della canapa, ossia il regolamento delegato UE 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato UE n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all’aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l’allegato X del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio GU 2017, L 167, pag. 1 , ed il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento CE n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio GU 2013, L 347, pag. 608 . 48 A tale riguardo, è importante sottolineare che è vero che sono attualmente in corso numerose riflessioni sia sull’uso di prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di THC che non li rende stupefacenti, sia sul loro uso, quando sono stupefacenti, a fini terapeutici o anche ricreativi. Sotto tale profilo, in effetti, la legislazione di alcuni Stati membri si è già evoluta o è in fase di evoluzione. 49 Rimane tuttavia il fatto, come ha opportunamente indicato la commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, che in numerosi paesi dell’Unione [e]uropea a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito , i prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di THC superiore allo 0,2% sono considerati sostanze stupefacenti illegali. 50 Il diritto dell’Unione, dal canto suo, non disciplina l’uso di prodotti derivati dalla cannabis qualora costituiscano sostanze stupefacenti. Infatti, l’articolo 168, paragrafo 1, terzo comma, TFUE dispone che l’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione. Quanto al regolamento n. 1307/2013, esso dispone, all’articolo 32, paragrafo 6, che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di THC delle varietà coltivate non supera lo 0,2%. Con il regolamento delegato 2017/1155, la Commissione ha adottato la normativa che consente l’attuazione di tale disposizione. 51 Ne consegue che, attualmente, non si osserva nell’Unione alcuna tendenza unanimemente accettata, e neppure predominante, in merito alla liceità dell’uso o del consumo di prodotti derivati dalla cannabis con un tenore di THC superiore allo 0,2%. 52 In tali circostanze, da un lato, occorre constatare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha tenuto conto degli sviluppi descritti ai precedenti punti 47 e 48, sia a livello legislativo che sociale, sottolineando le possibilità riconosciute per l’uso legale della cannabis, soggette tuttavia a condizioni particolarmente rigorose, e ricordando il quadro normativo dell’Unione che disciplina la materia punto 11, trattini sesto e decimo, e punto 25 della decisione impugnata . Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha anche giustamente tenuto conto del fatto che la legislazione di numerosi Stati membri ha qualificato il consumo di cannabis come illegale allorché i prodotti da essa derivati contenevano THC in quantità superiori allo 0,2%. Infatti, i segni percepibili dal pubblico come contrari all’ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali v. sentenza del 15 marzo 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU T 2018 146, punto 28 e giurisprudenza ivi citata . Pertanto, è conformemente alla giurisprudenza che la commissione di ricorso si è richiamata alla legislazione di tali Stati membri, poiché, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/2001, tali elementi non sono presi in considerazione per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, del segno di cui trattasi v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2011, Raffigurazione dello stemma sovietico, T‑232/10, EU T 2011 498, punto 37 . 53 In quinto e ultimo luogo, e come sostenuto dall’EUIPO, la questione dell’effettivo tenore di THC dei prodotti commercializzati dalla ricorrente è irrilevante, in quanto la valutazione che la commissione di ricorso era tenuta a effettuare al riguardo doveva essere indipendente dal comportamento della ricorrente e basata esclusivamente sulla percezione del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 2003, Durferrit/UAMI – Kolene NU-TRIDE , T‑224/01, EU T 2003 107, punto 76, et del 13 settembre 2005, Sportwetten/UAMI – Intertops Sportwetten INTERTOPS , T‑140/02, EU T 2005 312, punto 28]. 54 Infine, la questione se il pubblico di riferimento percepisca il segno in questione quale riferito all’uso legale della canapa, come sostiene la ricorrente, o, al contrario, quale evocativo della cannabis quale sostanza stupefacente illegale, come risulta dalla decisione impugnata, è oggetto della seconda parte del secondo motivo e sarà esaminata nel prosieguo. 55 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve dichiarare che la commissione di ricorso non è incorsa negli errori che le vengono addebitati dalla ricorrente. 56 Occorre pertanto respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso in quanto infondata. Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il segno di cui è stata chiesta la registrazione non è contrario all’ordine pubblico 57 In primo luogo, secondo la ricorrente, il segno di cui si chiede la registrazione non fa riferimento ad alcuna sostanza stupefacente illegale. Anche se così fosse, tale circostanza non sarebbe sufficiente a giustificare il rifiuto di registrare detto segno come marchio dell’Unione europea. Infatti, il mero rinvio o l’indicazione diretta di un prodotto illegale non sarebbero sufficienti a dichiarare una domanda di marchio contraria all’ordine pubblico, poiché sarebbe inoltre necessario che il segno in questione comporti un’incitazione, una banalizzazione o l’approvazione dell’uso o del consumo della sostanza stupefacente illegale. Ebbene, nel caso di specie, il segno oggetto della domanda di marchio non conterrebbe alcuna denominazione e non possiederebbe alcun significato che, nell’ambito del suo uso normale per i prodotti e i servizi oggetto di tale domanda, inciti, banalizzi o trasmetta approvazione rispetto all’uso di una sostanza stupefacente illegale. 58 In secondo luogo, l’infondatezza dell’impedimento assoluto alla registrazione che la commissione di ricorso ha opposto alla ricorrente risulterebbe parimenti in modo chiaro dalle modalità di consumo, da un lato, dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio e, dall’altro, delle sostanze stupefacenti come la marijuana, che, di norma, si fumano. La ricorrente si avvale, a tale riguardo, della decisione della divisione di annullamento del 20 marzo 2009 nel procedimento 2665 C relativo alla domanda di registrazione come marchio denominativo del segno COCAINE per prodotti rientranti nelle classi 3, 25 e 32, e, in particolare, per birre, nella quale sarebbe stato in particolare constatato che la modalità di consumo dei prodotti di cui trattasi era rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001 e che il mero effetto di disturbo o l’immagine negativa che potrebbero derivare dalla percezione di un marchio non erano rilevanti per affermarne la contrarietà all’ordine pubblico. 59 L’EUIPO si oppone a tali argomentazioni. 60 In primo luogo, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che il segno per il quale è stata chiesta la registrazione sarebbe percepito nel suo complesso dal pubblico di riferimento come un rinvio ad una sostanza stupefacente illegale. 61 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ricordato, al punto 23 della decisione impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale [sentenza del 19 novembre 2009, Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe CANNABIS , T‑234/06, EU T 2009 448, punto 19], il termine cannabis aveva tre possibili significati. Sotto un primo profilo, il termine cannabis si riferisce ad una pianta tessile la cui organizzazione comune di mercato è regolamentata nell’ambito dell’Unione e la cui produzione è soggetta a una normativa molto rigorosa per quanto riguarda il tenore di THC, che non può superare la soglia dello 0,2%. Sotto un secondo profilo, il termine cannabis indica una sostanza stupefacente proibita in un gran numero di Stati membri, ad oggi maggioritario. Sotto un terzo profilo, esso designa una sostanza il cui possibile uso terapeutico è attualmente oggetto di discussione. 62 La commissione di ricorso ne ha tratto la conseguenza, al punto 24 della decisione impugnata, che, conformemente a quanto sostiene la ricorrente, tale termine non doveva automaticamente intendersi come riferito alla sostanza stupefacente, a meno che non sussistano ulteriori indizi in tal senso. La commissione di ricorso ha quindi pienamente riconosciuto il fatto che la sostanza illegale corrispondeva ad uno solo dei significati del termine cannabis e, pertanto, la ricorrente non può legittimamente affermare che essa avrebbe ignorato, a tale riguardo, l’esistenza del fatto notorio che il THC, ossia la sostanza psicoattiva, fosse solo uno dei cannabinoidi presenti nella cannabis e che tale sostanza diventasse illegale solo oltre una certa soglia. 63 Occorre pertanto stabilire, per rispondere al primo argomento della ricorrente, se la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che esistessero ulteriori indizi tali da dimostrare che il pubblico di riferimento assocerebbe il segno richiesto alla sostanza stupefacente illegale, circostanza che la ricorrente contesta, ossia le parole amsterdam e store , nonché la rappresentazione stilizzata di foglie di cannabis. 64 La commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che fosse necessario, in particolare, definire quale sarebbe la percezione del pubblico di riferimento alla luce di tutti gli elementi che compongono il segno oggetto della domanda di marchio punti 26 e 27 della decisione impugnata . Essa ha ritenuto che la concomitante presenza, nel segno controverso, della rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis, simbolo mediatico della marijuana, e della parola amsterdam , che fa riferimento al fatto che nella città di Amsterdam sono presenti numerosi punti vendita della sostanza stupefacente derivante dalla cannabis, in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della commercializzazione di quest’ultima nei Paesi Bassi, rendesse molto probabile che il consumatore interpretasse, nelle circostanze del caso di specie, la parola cannabis come riferita alla sostanza stupefacente, illegale in numerosi paesi dell’Unione [e]uropea v. punto 49 supra . 65 Tale interpretazione deve essere corroborata, a maggior ragione, in considerazione dell’indicazione, nel segno oggetto della domanda di marchio, della parola store , che solitamente significa boutique o negozio , cosicché il segno in questione, il cui elemento dominante è il termine cannabis v. punto 36 supra , verrà percepito dal pubblico di riferimento anglofono con il significato di negozio di cannabis ad Amsterdam , e dal pubblico di riferimento non anglofono come cannabis ad Amsterdam , il che, in entrambi i casi, rafforzato dall’immagine delle foglie di cannabis, simbolo mediatico della marijuana, costituisce una chiara e univoca allusione alla sostanza stupefacente ivi commercializzata. Il suddetto pubblico potrebbe quindi aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati dalla ricorrente corrispondano a quelli offerti da un negozio del genere. 66 Le spiegazioni della ricorrente, vertenti sul fatto che la parola amsterdam indica l’origine della cannabis da essa utilizzata nella fabbricazione dei suoi prodotti, nonché lo stile di vita e l’atmosfera che caratterizzano la città di Amsterdam, non possono inficiare tale analisi. Non sarà infatti questa la prima percezione del pubblico di riferimento quando troverà i termini amsterdam e cannabis associati al simbolo mediatico della marijuana, dal momento che i Paesi Bassi, e tale città in particolare, sono noti per aver adottato una normativa che tollera, a determinate condizioni, l’uso di tale sostanza stupefacente. 67 Non sono maggiormente convincenti gli argomenti secondo i quali il motivo stilizzato che rappresenta la foglia di cannabis sarebbe utilizzato anche da tutti i settori industriali che utilizzano la cannabis, in particolare i settori tessile e farmaceutico. La commissione di ricorso non ha infatti fondato la sua conclusione sulla percezione, da parte del pubblico di riferimento, del motivo stilizzato che rappresenta la foglia di cannabis, preso singolarmente, ma sulla combinazione dei vari elementi che compongono il segno controverso, la quale porta appunto alla conclusione, richiamata dalla commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata, che la ricorrente ha richiamato l’attenzione, anche se involontariamente, sul concetto di cannabis come sostanza stupefacente. 68 Sebbene la ricorrente sostenga, tuttavia, che i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio non hanno nulla a che vedere con i locali di Amsterdam di tipo coffee shop punto 31 del ricorso e che le modalità di consumo dei prodotti da essa commercializzati differiscono da quelle delle sostanze stupefacenti, che normalmente si fumano punto 53 del ricorso , occorre nuovamente ricordare che da una lettura complessiva dei vari punti dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, risulta che questi ultimi si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del segno oggetto della domanda di marchio e non a circostanze relative al comportamento del soggetto richiedente il marchio sentenze del 9 aprile 2003, NU-TRIDE, T‑224/01, EU T 2003 107, punto 76 del 13 settembre 2005, INTERTOPS, T‑140/02, EU T 2005 312, punto 28, e del 15 marzo 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU T 2018 146, punto 40 . In ogni caso, è pacifico che la cannabis, come sostanza stupefacente, possa anche essere ingerita, attraverso bevande o alimenti, ad esempio nei cakes torte , il che corrisponde ad alcuni dei prodotti oggetto della domanda di marchio. 69 Dalle suesposte considerazioni risulta che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno controverso verrebbe percepito, nel suo complesso, dal pubblico di riferimento come riferito ad una sostanza stupefacente vietata in un elevato numero di Stati membri. 70 In secondo luogo, occorre esaminare se il segno di cui si chiede la registrazione sia contrario all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, avendo la commissione di ricorso accolto tale impedimento assoluto alla registrazione. 71 A tale riguardo, occorre rilevare che il regolamento 2017/1001 non contiene una definizione di ordine pubblico . In tali circostanze, e tenendo conto dello stato attuale del diritto dell’Unione, descritto al precedente punto 50, nonché della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ai sensi del quale il paragrafo 1 del medesimo articolo si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione, si deve concludere che il diritto dell’Unione non impone una scala di valori uniforme e riconosce che le esigenze di ordine pubblico possono variare da un paese all’altro e da un’epoca all’altra, mentre gli Stati membri restano essenzialmente liberi di determinare il contenuto di tali esigenze in funzione delle loro necessità nazionali. Pertanto, le esigenze di ordine pubblico, che pure non coincidono con gli interessi economici né con la mera prevenzione delle perturbazioni dell’ordine sociale insite in qualsiasi infrazione della legge, possono comprendere la protezione di diversi interessi considerati fondamentali dallo Stato membro di cui trattasi secondo il proprio sistema di valori [v., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Saumandsgaard Øe nelle cause riunite K. e H. Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra , -331/16 e -366/16, EU C 2017 973, paragrafi 60 e 63, nonché giurisprudenza ivi citata . 72 Per quanto riguarda, più in particolare, l’interpretazione di tale nozione nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, l’avvocato generale Bobek, al paragrafo 76 delle conclusioni nella causa Constantin Film Produktion/EUIPO -240/18 P, EU C 2019 553 , ha sottolineato che l’ordine pubblico esprime una concezione normativa di valori e obiettivi che la pertinente autorità pubblica stabilisce dover essere perseguiti ora ed in futuro, ossia in prospettiva. Ne consegue, proseguiva, che l’ordine pubblico esprime le intenzioni dell’ente normativo pubblico quanto alle norme che devono essere rispettate nel contesto sociale. 73 Alla luce di quanto precede, la ricorrente può legittimamente sostenere, in sostanza, che ogni contrarietà alla legge non costituisce necessariamente una contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È ancora necessario, infatti, che tale contrarietà leda un interesse considerato fondamentale dallo Stato membro o dagli Stati membri di cui trattasi in base al loro sistema di valori. 74 Nel caso di specie si deve constatare che, negli Stati membri in cui il consumo e l’uso della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis restano vietati, la lotta alla diffusione di quest’ultima riveste carattere particolarmente delicato, che risponde ad un obiettivo di salute pubblica volto a combattere gli effetti nocivi di tale sostanza. Tale divieto mira quindi a tutelare un interesse che detti Stati membri considerano fondamentale secondo il proprio sistema di valori, cosicché il regime applicabile al consumo e all’uso di detta sostanza rientra nella nozione di ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 75 Peraltro, l’importanza di tutelare tale interesse fondamentale è ulteriormente sottolineata dall’articolo 83 TFUE, secondo il quale il traffico illecito di stupefacenti è una delle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, nelle quali è previsto l’intervento del legislatore dell’Unione, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, secondo il quale l’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione. 76 Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, nell’esaminare la contrarietà all’ordine pubblico del segno controverso con riferimento all’insieme dei consumatori dell’Unione che sono in grado di comprenderne il significato, e dato che la percezione di questi ultimi si colloca necessariamente nel contesto indicato ai precedenti punti 74 e 75, che il segno controverso, che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande menzionati dalla ricorrente nella domanda di marchio, nonché i relativi servizi, contenevano sostanze stupefacenti illegali in diversi Stati membri, fosse contrario all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 77 La ricorrente non può confutare tale conclusione affermando che la commissione di ricorso non ha esaminato se, inoltre, il segno controverso incitasse, banalizzasse o trasmettesse approvazione dell’uso di una sostanza stupefacente illegale. In effetti, il fatto che tale segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande menzionati dalla ricorrente nella domanda di marchio, nonché i relativi servizi, contengono sostanze stupefacenti illegali in diversi Stati membri è sufficiente per concludere che detto marchio è contrario all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso, tenuto conto dell’interesse fondamentale evidenziato ai precedenti punti 74 e 75. In ogni caso, dal momento che una delle funzioni di un marchio consiste nell’identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 5 marzo 2003, Alcon/UAMI – Dr. Robert Winzer Pharma BSS , T‑237/01, EU T 2003 54, punto 48 e giurisprudenza ivi citata], detto segno, nella misura in cui sarà percepito nel modo sopra descritto, incita, implicitamente, ma necessariamente, all’acquisto di tali prodotti e servizi o, quantomeno, ne banalizza il consumo. 78 Infine, la ricorrente non può neppure confutare tale conclusione adducendo che esistono marchi dell’Unione europea che contengono termini come cannabis o cocaina . 79 A tale riguardo, la ricorrente si richiama alla decisione della divisione di annullamento del 20 marzo 2009, relativa alla domanda di registrazione come marchio denominativo del segno COCAINE v. punto 58 supra e, all’udienza, ha inoltre fatto riferimento alla propria domanda di marchio CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM, rispetto alla quale l’esaminatore avrebbe recentemente ritirato le proprie obiezioni. Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che i riferimenti alle decisioni adottate in primo grado dall’EUIPO non possono vincolare né le commissioni di ricorso della medesima né, a fortiori, il giudice dell’Unione [sentenza del 25 gennaio 2018, Brunner/EUIPO – CBM H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE , T‑367/16, non pubblicata, EU T 2018 28, punto 103]. In particolare, sarebbe contrario alla funzione di controllo della commissione di ricorso, quale definita al considerando 30 e agli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, che la sua competenza fosse ridotta all’osservanza di decisioni degli organi di primo grado dell’EUIPO [v. sentenza dell’8 maggio 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO HEATCOAT , T‑469/18, non pubblicata, EU T 2019 302, punto 52 e giurisprudenza ivi citata], cosicché la ricorrente non può utilmente invocare tali decisioni. 80 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha violato il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f , e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Occorre pertanto respingere il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità. Sulle spese 81 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO. Per questi motivi, il Tribunale Settima Sezione dichiara e statuisce 1 Il ricorso è respinto. 2 s. c. è condannata alle spese. Fonte curia.eu