Contratti conclusi a distanza: il consumatore non ha un diritto di recesso “eterno”

È contraria al diritto europeo la norma che non preveda di escludere il diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza nel caso in cui il contratto sia interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza resa nella causa C-143/18 dell’11 settembre 2019 ECLI EU C 2019 701 . Il caso. La fattispecie al centro della pronuncia della Corte riguarda un contratto di mutuo volto al finanziamento di un immobile concluso a distanza da una coppia di coniugi con una banca tedesca nel 2007. L’istituto di credito consegnava ai mutuatari, tra gli altri, un documento informativo sul diritto di recesso e un documento intitolato scheda informativa per il consumatore relativa ai mutui edilizi , in cui era precisato che il diritto di recesso si sarebbe estinto prima del termine previsto in caso di integrale esecuzione del contratto a fronte di consenso espresso del mutuatario. Nel 2016 i mutuatari comunicavano di voler esercitare il proprio diritto di recesso affermando che il documento informativo sul diritto di recesso non sarebbe stato conforme alla normativa tedesca. In seguito alla contestazione dell’esercizio del diritto di recesso i mutuatari ricorrevano dinanzi al Tribunale regionale di Bonn per far dichiarare che, per effetto del diritto di recesso esercitato, la banca era decaduta dai diritti ad essa derivanti dal contratto di mutuo e per ottenere inoltre dalla banca la restituzione delle somme versate in base al contratto stesso oltre ad un’indennità di godimento delle somme medesime. Le questioni sottoposte alla Corte. Il Tribunale regionale chiede se la clausola contrattuale relativa all’estinzione del diritto di recesso sia legittima e se, dunque, il consumatore sia stato debitamente informato in ordine al proprio diritto. Inoltre, ritiene che il tenore della nota informativa riguardante il diritto di recesso non sarebbe sufficientemente chiara e precisa per un consumatore medio quale definito dalla giurisprudenza tedesca, la quale fa riferimento ad un consumatore medio istruito in materia di diritto. Il quadro comunitario. In proposito, giova rammentare che Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori all’art. 3 prevede che in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, devono essergli fornite, in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, le informazioni relative all’esistenza o meno del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità di esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto. Inoltre, secondo l’art. 6, comma 2, lett. c della medesima direttiva, il diritto di recesso previsto a favore del consumatore che abbia concluso un contratto a distanza con un professionista avente ad oggetto servizi finanziari non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Se il contratto è interamente eseguito da entrambe le parti non si può recedere. La Corte di Giustizia premette che, poiché la direttiva 2002/65 è volta ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori al fine di garantire la libera circolazione dei servizi finanziari, gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla stessa direttiva per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva medesima. Inoltre, l’art. 6, comma 2, lett. c in combinato disposto con l’art., 1, par. 1, nonché con il considerando 13 della stessa direttiva, impedisce che uno Stato membro preveda un diritto di recesso a favore del consumatore allorché il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che questi sia receduto dal contratto. L’obbligo d’informazione sulla sussistenza del diritto di recesso. La Corte di Giustizia s’interroga quindi se l’obbligo di comunicazione chiara e comprensibile al consumatore inerente l’esistenza del diritto di recesso sia violato o meno qualora il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, anche se tale informazione non corrisponde alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tale ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione. Secondo la Corte, data l’interpretazione che la stessa sentenza fornisce dell’art. 6, par. 2, lett. c della direttiva, uno Stato membro non può prevedere l’obbligo per un professionista di comunicare al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, informazioni contrarie alle disposizioni della direttiva 2002/65, ossia informazioni concernenti l’esistenza o meno del diritto di recesso nell’ipotesi in cui il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. In conclusione. Concludendo, la Corte di Giustizia ritiene contraria al diritto comunicatorio una legislazione nazionale che introduca, nell’ipotesi in cui il consumatore non sia stato adeguatamente informato sulla disciplina nazionale del diritto di recesso, la possibilità di un recesso in ogni tempo, anche nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore.

Corte di Giustizia EU, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, causa C-143/18 * Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, paragrafo 2, lettera c , e paragrafo 6, nonché dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE GU 2002, L 271, pag. 16 . 2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Antonio R. e la sig.ra Lidia R., da un lato, e la DSL Bank – succursale della DB Privat und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG in prosieguo la DSL Bank , in merito all’esercizio, da parte dei sig.ri R., del diritto di recesso relativamente ad un contratto di credito concluso tra le stesse parti del procedimento principale. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 1, 3, da 12 a 14, 23 e 24 della direttiva 2002/65 così recitano 1 Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è necessario adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato, misure che devono d’altro canto contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori conformemente agli articoli 95 e 153 [CE]. 3 Per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un livello elevato di protezione del consumatore per aumentare la fiducia del consumatore nel commercio a distanza. 12 Disposizioni divergenti o diverse di protezione dei consumatori, adottate dagli Stati membri in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, potrebbero avere un’incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza tra le imprese in esso attive. È quindi necessario introdurre regole comuni a livello comunitario in tale ambito, senza pregiudicare la protezione generale del consumatore negli Stati membri. 13 Un livello elevato di protezione dei consumatori dovrebbe essere assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari. Gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva stessa. 14 La presente direttiva copre tutti i servizi finanziari suscettibili di essere forniti a distanza. Certi servizi finanziari sono tuttavia disciplinati da disposizioni specifiche della legislazione comunitaria, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari. Occorre tuttavia stabilire principi relativi alla commercializzazione a distanza di tali servizi. 23 Per garantire una protezione ottimale del consumatore, è importante che egli sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente direttiva ed eventualmente sui codici di condotta esistenti in questo settore, e che disponga di un diritto di recesso. 24 Qualora il diritto di recesso non si applichi per effetto di un’esplicita richiesta di esecuzione del contratto da parte del consumatore, il fornitore dovrebbe informarne il consumatore. 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato Oggetto e campo d’applicazione , al paragrafo 1 così dispone La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 5 A termini del successivo articolo 2, intitolato Definizioni Ai fini della presente direttiva s’intende per a contratto a distanza” qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso b servizio finanziario” qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento c fornitore” qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza d consumatore” qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale . 6 Il successivo articolo 3, intitolato Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”, così recita 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti 3 il contratto a distanza a l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità di esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivoca, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei principi di buona fede nelle transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone che, secondo la legislazione degli Stati membri, sono ritenute incapaci, quali i minori. . 7 Il successivo articolo 4, intitolato Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni”, prevede quanto segue 1. Se disposizioni della legislazione comunitaria che disciplina i servizi finanziari contengono requisiti aggiuntivi in materia di informazioni preliminari rispetto a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, tali requisiti rimangono applicabili. 2. In attesa di un’ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose riguardo ai requisiti in materia di informazioni preliminari se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali sui requisiti in materia di informazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo se tali requisiti sono aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Nel procedere alla stesura della relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle disposizioni nazionali comunicate. 4. Al fine di garantire con ogni mezzo appropriato un elevato grado di trasparenza, la Commissione si assicura che le informazioni sulle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano anche comunicate ai consumatori e ai fornitori. 8 A termini del successivo articolo 5, intitolato Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile ed accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta. 2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del paragrafo 1. . 9 Il successivo articolo 6, intitolato Diritto di recesso , così dispone 1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre – dalla data della conclusione del contratto , oppure – dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 o 2, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino. 2. Il diritto di recesso non si applica c ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso. 3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi a ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici o b ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili 6. Se esercita il suo diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine, secondo le istruzioni pratiche che gli sono state date ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera d , una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempreché effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine. . 10 Il successivo articolo 7, intitolato Pagamento del servizio fornito prima del recesso , così dispone 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso conferitogli dall’articolo 6, paragrafo 1 può essere tenuto a pagare quanto prima solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L’esecuzione del contratto può iniziare solo previo consenso del consumatore. 3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a . Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. 5. Il consumatore restituisce al fornitore quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni di calendario, qualsiasi importo e/o bene che abbia ricevuto da quest’ultimo. 11 A termini dell’articolo 11 della direttiva medesima, intitolato Sanzioni Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto da parte del fornitore delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. A tal fine essi possono disporre, in particolare, che il consumatore possa risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza costi e senza penali. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Diritto tedesco 12 L’articolo 312 b, del Bürgerliches Gesetzbuch codice civile , nel testo applicabile al procedimento principale in prosieguo il BGB , prevede, al paragrafo 1, quanto segue Per contratti a distanza” s’intendono i contratti di fornitura di beni o prestazioni di servizi, inclusi i servizi finanziari, conclusi tra un professionista e un consumatore mediante l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, salvo che la conclusione del contratto non avvenga nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. Per servizi finanziari”, ai sensi del primo periodo, s’intendono i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento. 13 L’articolo 312 d del BGB così recita 1. Nei contratti a distanza spetta al consumatore il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355. . 2. In deroga all’articolo 355, paragrafo 2, primo periodo, il termine per il recesso non inizia a decorrere prima dell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 312 c, paragrafo 2, e, in caso di prestazione di servizi, non prima della conclusione del contratto. 3. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi il diritto di recesso si estingue anche nei casi seguenti 1 nei servizi finanziari, quando il contratto è interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il proprio diritto di recesso, 5. Il diritto di recesso a favore del consumatore è escluso, inoltre, nei contratti a distanza in relazione ai quali al consumatore spetti già in base agli articoli 495 e da 499 a 507 il diritto di recesso o di restituzione ai sensi dell’articolo 355 o dell’articolo 356. A tali contratti si applica mutatis mutandis il paragrafo 2, 6. Nei contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari, in deroga all’articolo 357, paragrafo 1, il consumatore è tenuto a prestare un’indennità per il servizio fornito, ai sensi delle norme sul diritto legale di recesso, solo nel caso in cui sia stato informato di detti effetti giuridici prima della sua dichiarazione contrattuale e qualora abbia espressamente acconsentito al fatto che il professionista dia inizio all’esecuzione del servizio prima della scadenza del periodo di recesso. 14 L’articolo 346 del BGB così dispone 1. Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente il diritto di recesso, o tale diritto le spetti ex lege, l’esercizio del recesso implica la restituzione delle prestazioni ricevute e dei benefici ottenuti. 2. In luogo della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere una compensazione di valore equivalente, nel caso in cui 1 la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo della compensazione laddove la compensazione debba essere corrisposta per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi fosse inferiore. 15 A termini dell’articolo 355, paragrafo 3, del BGB Il diritto di recesso si estingue non oltre sei mesi dopo la conclusione del contratto. Nel caso di cessione di beni detto termine inizia a decorrere non prima della loro consegna al destinatario. In deroga al primo periodo, il diritto di recesso non si estingue nel caso in cui il consumatore non sia stato debitamente informato in merito al proprio diritto di recesso nei contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari non si estingue, inoltre, nel caso il cui il professionista non abbia regolarmente adempiuto i propri obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 312 c, paragrafo 2, punto 1. 16 A termini dell’articolo 495, paragrafo 1, del BGB Nei contratti di credito al consumo al mutuatario spetta il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 Nell’ottobre del 2017 i sig.ri R. concludevano con l’istituto di credito DSL Bank, un contratto di mutuo diretto al finanziamento dell’immobile da essi occupato a fini privati. 18 Il contratto, strutturato quale mutuo a ratei di rimborso annuale costanti, prevedeva un tasso di interesse fisso sino al 31 dicembre 2017. A termini del contratto medesimo, il mutuatario doveva procedere ad un rimborso iniziale del 2% del capitale con successivo versamento di rate mensili pari a EUR 548,53 per interessi e sorte capitale. Il rimborso doveva avere inizio il 30 novembre 2007 con il pagamento della prima rata mensile. La concessione del mutuo era subordinata, a titolo di garanzia, alla costituzione di un’ipoteca sull’immobile. 19 La conclusione del contratto aveva luogo nei termini seguenti. 20 La DSL Bank consegnava ai sig.ri R. un documento precostituito, denominato richiesta di mutuo , accompagnato da un documento informativo in ordine al diritto di recesso, di un riepilogo delle condizioni di erogazione del capitale, delle condizioni generali del finanziamento, nonché di un documento intitolato scheda informativa per il consumatore relativa ai mutui edilizi in prosieguo la scheda informativa . 21 In tale documento informativo era precisato che il diritto di recesso si [sarebbe estinto] prima del termine previsto in caso di integrale esecuzione del contratto a fronte di consenso espresso del mutuatario . 22 I sig.ri R. sottoscrivevano la richiesta di mutuo, il documento informativo in ordine al diritto di recesso nonché la ricevuta dell’avvenuta consegna della scheda informativa per il consumatore relativa ai mutui edilizi, rimettendo copia firmata dei documenti medesimi alla DSL Bank, la quale, con successiva comunicazione, accettava la richiesta di mutuo dei sig.ri R 23 I sig.ri R. provvedevano alla costituzione della garanzia prevista. Su loro richiesta, la DSL Bank procedeva quindi al versamento del capitale mutuato ed i sig.ri R. iniziavano il piano di rimborso convenuto. 24 Con lettera dell’8 giugno 2016 i sig.ri R. comunicavano di voler esercitare il proprio diritto di recesso con riguardo al contratto stipulato nel 2007 sostenendo che il documento informativo sul diritto di recesso non sarebbe stato conforme alla normativa tedesca. 25 Avendo la DSL contestato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei sig.ri R., questi ricorrevano dinanzi al Landgericht Bonn Tribunale regionale di Bonn, Germania al fine di far dichiarare che, per effetto del diritto di recesso esercitato, la DSL era decaduta dai diritti ad essa derivanti dal contratto di mutuo de quo. I sig.ri R. chiedevano inoltre la restituzione, da parte della DSL Bank, delle somme versate in base al contratto stesso oltre ad un’indennità di godimento delle somme medesime. 26 Dalla decisione di rinvio risulta che il contratto di mutuo oggetto del procedimento principale è un contratto concluso a distanza vertente su servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 312 b del BGB. 27 A parere del giudice del rinvio, la precisazione contenuta nel documento informativo sul diritto di recesso e richiamata supra al punto 21, relativa all’estinzione del diritto medesimo, si fonda sull’articolo 312 d, paragrafo 3, punto 1, del BGB, che costituisce la trasposizione nell’ordinamento tedesco dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof Suprema Corte federale, Germania , tale disposizione del BGB non troverebbe applicazione nei contratti di credito al consumo, ivi compresi quelli conclusi a distanza. Con riguardo a tali contratti, il consumatore disporrebbe del diritto di recesso non ai sensi dell’articolo 312 d, paragrafo 3, punto 1, del BGB, bensì ai sensi del successivo articolo 355, paragrafo 3, nel combinato disposto con l’articolo 495, paragrafo 1, del Codice medesimo. Orbene, a termini del menzionato articolo 355, paragrafo 3, da un lato, il diritto di recesso non si estinguerebbe qualora il consumatore non sia stato debitamente istruito in ordine al proprio diritto di recesso e, dall’altro, non sarebbe contemplata l’estinzione del diritto medesimo nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. 28 Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se la precisazione, richiamata supra al punto 21, relativa all’estinzione del diritto di recesso sia legittima e se, conseguentemente, il consumatore sia stato debitamente informato in ordine al proprio diritto. 29 Il giudice del rinvio rileva, infine, che il tenore della nota informativa riguardante il diritto di recesso appare sufficientemente chiara e precisa per un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con riguardo all’insieme dei pertinenti elementi di fatto e delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto. Secondo il giudice medesimo, tuttavia, la nota de qua non sarebbe sufficientemente chiara e precisa per un consumatore medio quale definito dalla giurisprudenza tedesca, la quale fa riferimento ad un consumatore medio istruito in materia di diritto. 30 Ritenendo che la soluzione del procedimento principale dipenda dall’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2002/65, il Landgericht Bonn Tribunale regionale di Bonn ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1. Se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge o a una prassi nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale non preveda l’esclusione del diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza nel caso in cui il contratto sia interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. 2. Se l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, della direttiva 2002/65/CE debbano essere interpretati nel senso che la regolare ricezione delle informazioni previste dalla normativa nazionale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , della direttiva medesima e l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore debbano essere riferiti, in base al diritto nazionale, unicamente al parametro del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto e delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto medesimo. 3. In caso di risposta negativa alle questioni prima e seconda Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge di uno Stato membro, la quale preveda che il fornitore sia tenuto, per effetto della dichiarazione di recesso da un contratto di credito al consumo concluso a distanza, a restituire al consumatore, oltre alle somme percepite dal consumatore in base al contratto medesimo, anche un’indennità compensativa per il godimento di dette somme . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 31 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65 debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, la quale, con riguardo ad un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore non escluda il diritto di recesso del consumatore nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso 32 A tal riguardo, si deve ricordare che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva de qua, il diritto di recesso previsto a favore del consumatore che abbia concluso un contratto a distanza con un professionista avente ad oggetto servizi finanziari non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso 33 Dalla decisione di rinvio emerge che, nel procedimento principale, l’articolo 312 d, paragrafo 3, punto 1, del BGB, che costituisce la trasposizione nell’ordinamento tedesco dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, prevede l’estinzione del diritto di recesso nel caso in cui un contratto avente ad oggetto servizi finanziari sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Dalla decisione di rinvio risulta parimenti che tuttavia, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof Suprema Corte federale , tale disposizione del BGB non trova applicazione ai contratti di credito al consumo, ivi compresi quelli conclusi a distanza e che, per quanto attiene ai contratti medesimi, il diritto di recesso non si estingue nell’ipotesi contemplata al menzionato articolo 312 d, paragrafo 3, punto 1, del BGB. 34 Dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, letto alla luce del considerando 13 della medesima, risulta che detta direttiva è volta, in linea di principio, a realizzare un’armonizzazione completa delle materie da essa disciplinate. Infatti, come affermato nel menzionato considerando, gli Stati membri non sarebbero legittimati ad adottare disposizioni diverse da quelle sancite nella direttiva stessa nei settori da essa armonizzati, salvo specifica indicazione contraria ivi espressamente menzionata. 35 Per quanto attiene all’ipotesi d’inapplicabilità del diritto di recesso, contemplata all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, questa non contiene disposizioni che autorizzino gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, un diritto di recesso a favore del consumatore nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. 36 Ciò detto, si deve rilevare che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con il precedente articolo, 1, paragrafo 1, nonché con il considerando 13 della medesima, osta a che uno Stato membro preveda un diritto di recesso a favore del consumatore nell’ipotesi indicata supra al punto precedente. 37 A tal riguardo, si deve rammentare che il principio d’interpretazione conforme esige che le autorità nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo sentenza dell’8 maggio 2019, Praxair MRC, -486/18, EU C 2019 379, punto 37 e giurisprudenza ivi citata . 38 Se è pur vero che l’obbligo di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, i giudici nazionali devono modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva sentenza dell’ 8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, -566/17, EU C 2019 390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata . 39 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con il suo articolo, 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima. Sulla seconda questione Osservazioni preliminari 40 Si deve ricordare, in limine, che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha infatti il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte dai giudici medesimi sentenza dell’8 maggio 20198, PI, -230/18, EU C 2019 383, punto 42 e giurisprudenza ivi citata . 41 La seconda questione verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, della direttiva 2002/65. 42 Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la DSL Bank ha comunicato ai sig.ri R., anteriormente alla conclusione del contratto oggetto del procedimento principale, che il diritto di recesso si estingue prima del termine previsto in caso di integrale esecuzione del contratto a fronte di consenso espresso del mutuatario . 43 Il giudice del rinvio ritiene che, se è pur vero che tale comunicazione integra la fattispecie d’inapplicabilità del diritto di recesso prevista all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, essa risulta tuttavia irregolare rispetto alla normativa nazionale, come interpretata dal Bundesgerichtshof Suprema Corte federale , secondo cui il diritto di recesso non s’estingue qualora il contratto sia stato integralmente eseguito con l’espresso consenso del mutuatario. 44 A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , della direttiva 2002/65, il consumatore deve ricevere, in tempo utile prima di essere vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative, segnatamente, all’esistenza o all’assenza del diritto di recesso, previsto dall’articolo 6 della direttiva medesima. Il paragrafo 2 dello stesso articolo 3 dispone che le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivoca, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto, in particolare, dei principi di buona fede nelle transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione di coloro che, secondo la legislazione degli Stati membri, sono ritenuti incapaci, quali i minori. 45 A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della direttiva medesima su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile ed accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta. 46 Alla luce dei suesposti rilievi, la seconda questione dev’essere riformulata, nel senso che con essa si chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione. Sulla questione 47 A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con il precedente articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , il fornitore è tenuto a comunicare al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative, segnatamente, all’esistenza o all’assenza del diritto di recesso previsto dall’articolo 6 della direttiva stessa. 48 Considerato che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, il diritto di recesso non si applica ai contratti cui le parti abbiano dato integrale esecuzione, su richiesta esplicita del consumatore, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, il consumatore dev’essere informato, nella fase precontrattuale, in ordine all’assenza del diritto di recesso nell’ipotesi prevista da detta disposizione. 49 È ben vero che, come emerge dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/65, nelle more di una più ampia armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose quanto ai requisiti in materia di informazioni preliminari laddove tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione. 50 Tuttavia, come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con il precedente articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del considerando 13 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non escluda il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. 51 Ciò premesso, uno Stato membro non può disporre, nella propria normativa nazionale, l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, informazioni contrarie alle imperative disposizioni della direttiva 2002/65, vale a dire informazioni relative all’esistenza o all’assenza del diritto di recesso nel caso in cui il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. 52 Atteso che la direttiva 2002/65 esclude il diritto di recesso del consumatore nell’ipotesi menzionata supra al punto precedente, non si può ritenere che il professionista sia venuto meno al proprio obbligo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima, nel combinato disposto con il precedente articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , e con il successivo articolo 6, paragrafo 2, lettera c , di fornire al consumatore le informazioni necessarie qualora abbia omesso d’informare il consumatore stesso in ordine all’esistenza, in tale ipotesi, in base alla normativa nazionale, del diritto di recesso, comunicandogli invece che, in tale ipotesi, tale diritto non trova applicazione. 53 Si deve aggiungere che, ai termini dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con il paragrafo 1, punto 3, lettera a , dell’articolo medesimo, l’informazione in ordine all’esistenza o all’assenza del diritto di recesso dev’essere fornita al consumatore in termini chiari e comprensibili. 54 Rilevante, a tal riguardo è unicamente la percezione del consumatore medio, vale a dire un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, v., per analogie sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, -485/17, EU C 2018 642, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata . 55 Infatti, la completa armonizzazione delle disposizioni nazionali, cui la direttiva 2002/65 è volta, implica l’accoglimento di un’interpretazione del criterio del consumatore di riferimento comune a tutti gli Stati membri. 56 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione. Sulla terza questione 57 Considerato che la terza questione è stata posta unicamente nell’ipotesi di risposta negativa alle questioni prima e seconda, non occorre procedere, alla luce delle risposte fornite alle questioni medesime, alla sua soluzione. Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara 1 L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima. 2 L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a , e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c , della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione. * Fonte curia.ue