La CGUE precisa i criteri di competenza per le richieste di ripresa in carico

Per la determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, il cittadino non UE che presenta una domanda di ripresa in carico non può invocare i criteri di competenza previsti per la procedura di presa in carico, a meno che non abbia trasmesso elementi che dimostrino la sussistenza del criterio di competenza familiare.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza nelle cause riunite C 582/17 e C 583/17 del 2 aprile 2019 ECLI EU C 2019 280 , tornando a pronunciarsi su una problematica relativa all’individuazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. La vicenda. Le fattispecie al centro della controversia in questione vedono due cittadine siriane presentare una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Poiché entrambe avevano in precedenza già inoltrato analoga domanda di protezione internazionale in Germania, il segretario di Stato ha deciso di non prendere in considerazione la domanda di protezione internazionale presentata sulla base della mancata applicabilità del criterio di competenza individuato dall’art. 9 del regolamento Dublino III, giacché si trattava di una situazione di ripresa in carico e non di una situazione di presa in carico. Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento del segretario di Stato. La questione pregiudiziale. In seguito alla successiva impugnazione, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che un cittadino non UE che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbai in seguito abbandonato tale Stato membro e poi successivamente inoltrato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro possa invocare in tale secondo Stato membro avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza di cui all’art. 9 del suddetto regolamento. Il quadro normativo comunitario. Giova rammentare che il regolamento n. 604/2013 c.d. Dublino III impone agli Gli Stati membri di esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito art. 3 . La domanda d’asilo è esaminata dallo Stato membro identificato alla stregua di alcuni criteri di competenza tra cui quello disciplinato dall’art. 9 alla stregua del quale Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto . La differente disciplina per la procedura di ripresa in carico. La Corte di Giustizia evidenzia che nell’ambito della procedura di presa in carico, l’art. 21 del regolamento Dublino III consente allo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale, di domandare a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente nel caso in cui lo ritenga competente per l’esame della domanda. Nondimeno, tale regola non si applica in ipotesi di procedura di ripresa in carico, giacché questa è regolamentata da una disciplina differente rispetto a quella relativa alla procedura di presa in carico. Tant’è che, ai sensi degli artt. 18, par. 2, e 20, par. 5, dello stesso regolamento il trasferimento di una persona verso lo Stato membro tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha obbligatoriamente la funzione di portare a termine l’esame di tale domanda. La facoltà di presentare una richiesta di ripresa in carico non presuppone la competenza. Di conseguenza, secondo la Corte, l’esercizio della facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico presuppone che lo Stato membro richiesto ad esaminare la domanda di protezione internazionale soddisfi le condizioni stabilite dagli artt. 18 o 20 del regolamento, e non che sia accertata la competenza di tale Stato membro. Pertanto, l’obbligo di ripresa in carico è imposto allo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale . La Corte dunque conclude evidenziando che mentre l’art. 22, par. da 2 a 5, del regolamento stabilisce in maniera puntuale le modalità di applicazione dei criteri di competenza alla procedura di presa in carico, l’art. 25 dello stesso regolamento prescrive allo Stato membro di procedere esclusivamente agli accertamenti doverosi per rispondere alla richiesta di ripresa in carico – procedura dal carattere semplificato che prevede un termine più breve di quello stabilito per rispondere a una richiesta di presa in carico. In conclusione. Poiché si tratta quindi di procedure autonome, applicabili a fattispecie diverse, disciplinate da differenti norme, un cittadino di un paese terzo non può invocare, nell’ambito della procedura di richiesta di ripresa in carico, il criterio di competenza che si basa sulla presenza di un proprio familiare autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro. Tuttavia, in ossequio al principio di tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare degli interessati, lo Stato membro è tenuto a riconoscere la propria competenza qualora il cittadino abbia trasmesso all’autorità competente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di del criterio di competenza familiare.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 2 aprile 2019, cause riunite C ‑ 582/17 e C ‑ 583/17 * Rinvio pregiudiziale – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento UE n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d – Articolo 23, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Procedura di ripresa in carico – Criteri di competenza – Nuova domanda presentata in un altro Stato membro – Articolo 20, paragrafo 5 – Procedura di determinazione in corso – Ritiro della domanda – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide GU 2013, L 180, pag. 31 in prosieguo il regolamento Dublino III . 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi in prosieguo il segretario di Stato a H. e a R., cittadine siriane, relativamente alla decisione del primo di non prendere in considerazione le loro domande di protezione internazionale. Contesto normativo Il regolamento n. 1560/2003 3 Gli allegati I e III del regolamento CE n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo GU 2003, L 222, pag. 3 , come modificato dal regolamento di esecuzione UE n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 GU 2014, L 39, pag. 1 in prosieguo il regolamento n. 1560/2003 , contengono rispettivamente un Modulo uniforme per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo e un Modulo uniforme per le richieste di ripresa in carico . Il regolamento Dublino III 4 I considerando 4, 5, 13, 14 e 19 del regolamento Dublino III sono così redatti 4 Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. 5 Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. 13 Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. 14 Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. 19 Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito . 5 L’articolo 2 di tale regolamento è formulato nel modo seguente Ai fini del presente regolamento s’intende per d esame di una domanda di protezione internazionale” l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale GU 2013, L 180, pag. 60 ,] e alla direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta GU 2011, L 337, pag. 9 ] ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento . 6 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato così recita 1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. . 7 Contenuto nel capo III del regolamento Dublino III, relativo ai [c]riteri per determinare lo Stato membro competente , l’articolo 9 di tale regolamento, intitolato Familiari beneficiari di protezione internazionale , ha il seguente tenore Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto . 8 L’articolo 18 di detto regolamento precisa quanto segue 1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a a prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro b riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno c riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno d riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 2. Per quanto riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere a e b , lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente. Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c , qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale . Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d , qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE . 9 Il capo VI del medesimo regolamento, intitolato Procedure di presa in carico e ripresa in carico , contiene gli articoli da 20 a 33 dello stesso. 10 L’articolo 20, paragrafo 5, primo comma, del regolamento Dublino III, dispone quanto segue Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente . 11 L’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento è così redatto Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 . 12 L’articolo 22, paragrafi 2, 4, 5 e 7, del regolamento in questione prevede quanto segue 2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie. 4. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. 5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza. 7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa . 13 L’articolo 23 dello stesso regolamento così recita 1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. 4. Una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2 . 14 L’articolo 24 del regolamento Dublino III enuncia 1. Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. 5. La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento. . 15 L’articolo 25 di tale regolamento prevede quanto segue 1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane. 2. L’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso . 16 L’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento precisa quanto segue Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c o d , ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale . Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 582/17 17 Il 21 gennaio 2016, H. ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. 18 In considerazione del fatto che H. aveva precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in Germania, il 21 marzo 2016 il segretario di Stato ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento Dublino III. 19 Le autorità tedesche non hanno risposto a tale richiesta di ripresa in carico entro il termine impartito di due settimane. 20 Con decisione del 6 maggio 2016, il segretario di Stato ha deciso di non prendere in considerazione la domanda di protezione internazionale presentata da H., ritenendo che quest’ultima non poteva avvalersi dell’articolo 9 del regolamento Dublino III per dimostrare la competenza del Regno dei Paesi Bassi a motivo della presenza del suo coniuge in tale Stato membro, giacché si trattava di una situazione di ripresa in carico e non di una situazione di presa in carico. 21 H. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen Tribunale dell’Aia, sede di Groninga, Paesi Bassi . 22 Con sentenza del 6 giugno 2016, detto giudice ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione del segretario di Stato, ritenendo che non fosse sufficientemente motivata. 23 H. e il segretario di Stato hanno interposto appello avverso tale sentenza. 24 Il giudice del rinvio ritiene che, conformemente alla logica sottesa al regolamento Dublino III, solo lo Stato membro nel quale è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale determini lo Stato membro competente. Esso ne deduce che H. non possa avvalersi di un criterio enunciato al capo III di detto regolamento nei Paesi Bassi, dal momento che non aveva atteso la conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente in Germania e dato che esiste già un accordo di ripresa in carico tra i due Stati membri. 25 Ciò posto, detto giudice si interroga sulla compatibilità di una simile soluzione con quella formulata nelle sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash -63/15, EU C 2016 409 , e del 7 giugno 2016, Karim -155/15, EU C 2016 410 . 26 In tale contesto, il Raad van State Consiglio di Stato, Paesi Bassi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se il regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro in cui è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell’articolo 27 [di tale regolamento], un’errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III [del regolamento Dublino III], tra i quali l’articolo 9 . Causa C ‑ 583/17 27 Il 9 marzo 2016, R. ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. 28 In considerazione del fatto che R. aveva presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in Germania, il segretario di Stato ha chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico la medesima in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento Dublino III. 29 Le autorità tedesche hanno inizialmente respinto la richiesta di cui trattasi con la motivazione che R. sarebbe coniugata con una persona beneficiaria di protezione internazionale nei Paesi Bassi. 30 Il segretario di Stato ha quindi inviato alle autorità tedesche una domanda di riesame, in cui si precisava che il matrimonio di R. con tale persona non era giudicato verosimile. Sulla base della suddetta domanda, le autorità tedesche hanno riconsiderato la propria posizione e, con decisione del 1º giugno 2016, hanno accettato di riprendere in carico R. 31 Con decisione del 14 luglio 2016, il segretario di Stato ha deciso di non prendere in considerazione la domanda di protezione internazionale presentata da R., ritenendo, da un lato, che il presunto coniuge di R. non potesse essere considerato un suo familiare, dato che R. aveva reso non verosimile l’asserito matrimonio, e, dall’altro, che R. non potesse avvalersi dell’articolo 9 del regolamento Dublino III, posto che si trattava di una situazione di ripresa in carico e non di una situazione di presa in carico. 32 R. ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Hertogenbosch Tribunale dell’Aia, sede di Bois-le-Duc, Paesi Bassi . 33 Con sentenza dell’11 agosto 2016, detto giudice ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione del segretario di Stato, con la motivazione che un cittadino di un paese terzo può invocare i criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III tanto in una situazione di presa in carico quanto in una situazione di ripresa in carico. 34 Il segretario di Stato ha impugnato la sentenza in parola dinanzi al giudice del rinvio. 35 In tale contesto, il Raad van State Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se il regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro in cui è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell’articolo 27 [di tale regolamento], un’errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III [del regolamento Dublino III], tra i quali l’articolo 9. 2 In che misura, al fine di rispondere alla prima questione, sia rilevante che nello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta, su detta domanda sia già stata adottata una decisione oppure che lo straniero abbia prematuramente ritirato detta domanda . 36 Con decisione del presidente della Corte del 19 ottobre 2017, le cause -582/17 e -583/17 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali 37 Con la sua questione nella causa -582/17 e le sue questioni nella causa -583/17, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro possa invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del menzionato regolamento, in detto secondo Stato membro avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all’articolo 9 del regolamento citato. Sulla portata del diritto al ricorso 38 L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la persona oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. 39 La portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, -670/16, EU C 2017 587, punto 43, e del 25 ottobre 2017, Shiri, -201/16, EU C 2017 805, punto 37 . 40 In tale contesto, alla luce, in particolare, dell’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti dal menzionato regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenze per l’esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo v., in tale senso, sentenze del 26 luglio 2017, A.S., -490/16, EU C 2017 585, punti 27 e 31 del 26 luglio 2017, Mengesteab, -670/16, EU C 2017 587, punti da 44 a 48, nonché del 25 ottobre 2017, Shiri, -201/16, EU C 2017 805, punto 38 . 41 La circostanza che la decisione di trasferimento contro la quale viene esperito il ricorso sia stata adottata al termine di una procedura di presa in carico o di ripresa in carico non è atta ad influire sulla portata in tal modo riconosciuta a detto ricorso. 42 Infatti, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III garantisce un diritto di ricorso tanto ai richiedenti la protezione internazionale, i quali possono essere oggetto, a seconda dei casi, di una procedura di presa in carico o di ripresa in carico, quanto alle altre persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c o d , del regolamento in parola, le quali possono essere oggetto di una procedura di ripresa in carico, senza operare alcuna distinzione quanto alla portata del ricorso offerto a tali diverse categorie di ricorrenti. 43 Ciò premesso, da una simile constatazione non può discendere che una persona interessata possa invocare, dinanzi al giudice nazionale investito di un siffatto ricorso, disposizioni del citato regolamento che, in quanto non applicabili alla sua situazione, non vincolavano le autorità competenti al momento dello svolgimento della procedura di presa in carico o di ripresa in carico e dell’adozione della decisione di trasferimento. 44 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che le questioni sollevate trovano specificamente la loro origine nei dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità, nelle situazioni in esame nei procedimenti principali, dell’articolo 9 di detto regolamento e, pertanto, quanto all’obbligo, per le competenti autorità olandesi, di tener conto, nell’ambito di una procedura di ripresa in carico, del criterio di competenza enunciato nell’articolo menzionato. 45 Per rispondere a tali questioni, occorre dunque stabilire se le autorità competenti siano tenute, in situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a procedere alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda prendendo in considerazione siffatto criterio, prima di poter validamente formulare una richiesta di ripresa in carico. Sulla procedura applicabile in situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali 46 L’ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III. Dall’articolo 23, paragrafo 1, e dall’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che detta procedura è applicabile alle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 5, o all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , del regolamento in parola. 47 L’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede, in particolare, che esso si applica ad un richiedente che presenti una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda. 48 Suddetta disposizione implica quindi che un richiedente che abbia formalmente informato l’autorità competente dello Stato membro in cui aveva presentato la sua prima domanda del suo intento di rinunciare alla stessa prima che tale procedimento sia terminato potrà tuttavia essere trasferito verso detto primo Stato membro allo scopo della conclusione del procedimento in questione. 49 Orbene, un trasferimento a tal fine verso detto primo Stato membro dovrebbe a fortiori essere possibile in una situazione in cui un richiedente abbia lasciato siffatto Stato membro, prima che sia terminato il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, senza informare l’autorità competente di tale primo Stato membro del suo intento di rinunciare alla sua domanda e in cui, di conseguenza, il procedimento in parola sia ancora in corso in detto Stato membro. 50 Pertanto, come hanno sostenuto il governo finlandese e la Commissione in udienza, si deve ritenere che l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III sia applicabile anche in una situazione del genere, dal momento che la partenza del richiedente dal territorio di uno Stato membro nel quale questi abbia presentato una domanda di protezione internazionale deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, a un implicito ritiro di detta domanda. 51 Quanto all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , del regolamento Dublino III, esso si riferisce a una persona la quale, da un lato, ha presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame, ha ritirato una siffatta domanda in corso di esame o ha visto la stessa respinta e, dall’altro, ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato membro sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan, -360/16, EU C 2018 35, punto 44 . 52 Dal momento che dall’articolo 2, lettera d , di tale regolamento emerge che l’esame di una domanda di protezione internazionale copre l’insieme delle misure di esame adottate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale, ad eccezione della procedura di determinazione dello Stato membro competente in forza di detto regolamento, si deve ritenere che l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , del medesimo regolamento possa applicarsi solo ove lo Stato membro in cui una domanda sia stata precedentemente presentata abbia condotto a termine tale procedura di determinazione riconoscendo la propria competenza per l’esame di detta domanda ed abbia avviato l’esame della stessa conformemente alla direttiva 2013/32. 53 Da quanto precede discende che situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico, indipendentemente dal punto se la domanda di protezione internazionale presentata nel primo Stato membro sia stata ritirata o se l’esame di quest’ultima conformemente alla direttiva 2013/32 sia già stato avviato nel suddetto Stato membro. Sul regime applicabile alle procedure di ripresa in carico 54 Le procedure di presa in carico e di ripresa in carico devono essere obbligatoriamente condotte in conformità delle norme enunciate al capo VI del regolamento Dublino III v., in tale senso, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, -670/16, EU C 2017 587, punto 49, nonché del 13 novembre 2018, X e X, -47/17 e -48/17, EU C 2018 900, punto 57 , le quali assoggettano tali procedure a regimi distinti, rispettivamente definiti nelle sezioni II e III di detto capitolo. 55 Nell’ambito della procedura di presa in carico, l’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità, per lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale, di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente solo qualora il primo di tali Stati membri ritenga che il secondo sia lo Stato membro competente per l’esame della stessa , essendo quest’ultimo in linea di principio lo Stato membro designato dai criteri esposti al capo III di detto regolamento. 56 L’applicabilità dei criteri di cui trattasi nell’ambito della procedura di presa in carico è confermata dalle disposizioni dell’articolo 22, paragrafi da 2 a 5, del medesimo regolamento, che disciplinano in modo dettagliato l’esame degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che consentono l’applicazione di detti criteri e definiscono il livello di prova necessario per dimostrare la competenza dello Stato membro richiesto. 57 Da tali elementi si evince che, nell’ambito della procedura di presa in carico, il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda sulla base dei criteri stabiliti nel capo III del regolamento Dublino III ha carattere centrale e che l’autorità competente dello Stato membro al quale una domanda è stata presentata può rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di presa in carico soltanto qualora tale autorità ritenga che detto altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda v., in tale senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, -63/15, EU C 2016 409, punto 43 . 58 Tuttavia, lo stesso non può dirsi per la procedura di ripresa in carico, in quanto essa è disciplinata da disposizioni che, al riguardo, presentano differenze sostanziali con le disposizioni che disciplinano la procedura di presa in carico. 59 Infatti, in primo luogo, l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevedono la facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico qualora lo Stato membro richiedente ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere [da] b [a] d , di tale regolamento, e non qualora ritenga che un altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda . 60 Come rilevato dalla Commissione all’udienza, ne consegue che il termine competente è impiegato all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III in un senso diverso da quello di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto non riguarda specificamente la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Dall’articolo 18, paragrafo 2, e dall’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento, peraltro, risulta che il trasferimento di una persona verso lo Stato membro tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha necessariamente lo scopo di portare a termine l’esame di tale domanda. 61 Pertanto, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, l’esercizio della facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico presuppone non che sia accertata la competenza dello Stato membro richiesto ad esaminare la domanda di protezione internazionale, ma che tale Stato membro soddisfi le condizioni previste all’articolo 20, paragrafo 5, o all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , di tale regolamento. 62 Orbene, dal testo stesso dell’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento emerge che l’obbligo di ripresa in carico che lo stesso istituisce è imposto allo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale . Pertanto, per identificare tale Stato membro non possono essere utilizzati i criteri di competenza di cui al capo III dello stesso regolamento. 63 Inoltre, subordinare l’attuazione di siffatto obbligo al completamento, nello Stato membro richiedente, della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, al fine di verificare che tale qualità spetti allo Stato membro di cui all’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento, contravverrebbe alla logica stessa della disposizione in parola, poiché essa precisa che la ripresa in carico del richiedente imposta al suddetto Stato membro ha lo scopo di consentire a quest’ultimo di completare la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda . 64 La Corte ha peraltro già dichiarato che detta disposizione stabilisce obblighi particolari a carico del primo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda di protezione in tal modo, detto Stato si vede conferire uno status particolare da parte del regolamento Dublino III v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, -670/16, EU C 2017 587, punti 93 e 95 . 65 Per quanto riguarda l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , del menzionato regolamento, è vero che dal suo tenore letterale emerge che gli obblighi in esso previsti sono imposti allo Stato membro competente . 66 Tuttavia, come rilevato ai punti 52 e 53 della presente sentenza, gli obblighi di ripresa in carico contemplati da tali disposizioni sono applicabili solo qualora la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda prevista da detto regolamento sia stata in precedenza conclusa nello Stato membro richiesto e abbia indotto quest’ultimo a riconoscere la propria competenza ad esaminare tale domanda. 67 In una simile situazione, essendo già stata accertata la competenza per l’esame della domanda, non occorre procedere ad una nuova applicazione delle norme che disciplinano la procedura di determinazione di tale competenza, tra le quali carattere prioritario hanno i criteri stabiliti al capo III del medesimo regolamento. 68 L’articolo 25 del regolamento Dublino III conferma, in secondo luogo, l’irrilevanza dei criteri di competenza enunciati al capo III di tale regolamento nell’ambito della procedura di ripresa in carico. 69 Infatti, mentre l’articolo 22, paragrafi da 2 a 5, del regolamento Dublino III prevede dettagliatamente il modo in cui tali criteri debbano essere applicati nell’ambito della procedura di presa in carico, si deve rilevare che l’articolo 25 del regolamento in esame non contiene alcuna disposizione analoga e allo Stato membro richiesto impone unicamente di procedere alle necessarie verifiche al fine di statuire sulla richiesta di ripresa in carico. 70 Il carattere semplificato della procedura di ripresa in carico è oltretutto confermato dal fatto che il termine per rispondere a una richiesta di ripresa in carico, previsto all’articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento, è sensibilmente più breve del termine per rispondere a una richiesta di presa in carico, di cui all’articolo 22, paragrafo 7, del medesimo regolamento. 71 In terzo luogo, l’interpretazione che precede è corroborata dai moduli uniformi di richiesta di presa in carico e di richiesta di ripresa in carico contenuti, rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato III del regolamento n. 1560/2003. 72 Infatti, mentre il modulo uniforme di richiesta di presa in carico prevede che lo Stato membro richiedente debba, contrassegnando una casella, menzionare il criterio di competenza pertinente e consente di fornire le informazioni necessarie per verificare se tale criterio sia soddisfatto, il modulo uniforme di richiesta di ripresa in carico comporta soltanto che lo Stato membro richiedente indichi se la sua richiesta si fondi sull’articolo 20, paragrafo 5, o sull’articolo 18, paragrafo 1, lettere b , c o d , del regolamento Dublino III, e non contiene alcuna voce relativa ai criteri di competenza enunciati al capo III di tale regolamento. 73 Occorre rilevare, in quarto luogo, che l’interpretazione opposta, secondo la quale una richiesta di ripresa in carico può essere formulata solo se lo Stato membro richiesto può essere designato come Stato membro competente in applicazione dei criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III, è contraddetta dall’economia generale di tale regolamento. 74 Infatti, un’interpretazione del genere implicherebbe, in definitiva, che le procedure di presa in carico e di ripresa in carico debbano essere condotte in modo identico sotto quasi tutti i profili e che costituiscano, in pratica, una procedura unica che presuppone, in un primo momento, di determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda sulla base dei suddetti criteri di competenza, e successivamente, in un secondo tempo, di presentare a quest’ultimo una richiesta di cui dovrà valutare la fondatezza sulla stessa base. 75 Orbene, se il legislatore dell’Unione avesse inteso instaurare una simile procedura unica, non avrebbe logicamente scelto di stabilire, nella struttura stessa di detto regolamento, l’esistenza di due procedure autonome, applicabili a fattispecie diverse, definite in modo dettagliato, e che sono oggetto di disposizioni diverse. 76 In quinto e ultimo luogo, l’interpretazione menzionata al punto 73 della presente sentenza sarebbe altresì atta a compromettere il conseguimento di taluni obiettivi del regolamento Dublino III. 77 Infatti, nei casi previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b a d , di tale regolamento, essa comporterebbe che le autorità competenti del secondo Stato membro possano di fatto riesaminare la conclusione alla quale sono giunte, in esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, le autorità competenti del primo Stato membro riguardo alla propria competenza, laddove le persone interessate lascino il territorio di tale Stato membro dopo che quest’ultimo abbia avviato l’esame della loro domanda, il che rischierebbe di incitare i cittadini di paesi terzi che hanno depositato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro a recarsi in altri Stati membri, innescando in questo modo movimenti secondari che il regolamento Dublino III intende appunto prevenire instaurando i meccanismi e i criteri uniformi per determinare lo Stato membro competente v., per analogia, sentenze del 17 marzo 2016, Mirza, -695/15 PPU, EU C 2016 188, punto 52, e del 13 settembre 2017, Khir Amayry, -60/16, EU C 2017 675, punto 37 . 78 L’interpretazione richiamata al punto 73 della presente sentenza, inoltre, potrebbe ledere il principio fondamentale di tale regolamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, secondo cui una domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, nell’ipotesi in cui la procedura di determinazione effettuata nel secondo Stato membro giunga ad un risultato diverso da quello adottato nel primo Stato membro. 79 Peraltro, il riesame, eventualmente ripetuto a più riprese, del risultato della procedura di determinazione dello Stato membro competente, in un contesto in cui l’applicazione di detto regolamento e l’accesso effettivo a una procedura di protezione internazionale siano già stati garantiti, pregiudicherebbe l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del medesimo regolamento. 80 Ne consegue che, nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, prima di presentare una richiesta di ripresa in carico ad un altro Stato membro le autorità competenti interessate non sono tenute a determinare, sulla base dei criteri di competenza stabiliti da tale regolamento e in particolare di quello enunciato all’articolo 9 di detto regolamento, se quest’ultimo Stato membro sia competente per l’esame della domanda. 81 Occorre tuttavia rilevare che, nei casi previsti all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, un eventuale trasferimento potrà allora, in linea di principio, avvenire senza che sia stata previamente accertata la competenza per l’esame della domanda dello Stato membro richiesto. 82 Pertanto, in seguito a un simile trasferimento e in esito al completamento, in detto Stato membro, della procedura di determinazione dello Stato membro competente, non può escludersi che debba essere preso in considerazione un trasferimento, in senso inverso, verso lo Stato membro che aveva precedentemente richiesto la ripresa in carico del richiedente. Inoltre, come hanno rilevato il governo tedesco e la Commissione, alla luce dei termini previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento citato, è probabile che, al termine della procedura in parola, una richiesta di presa in carico non possa più essere validamente formulata dallo Stato membro che era stato precedentemente tenuto a riprendere in carico tale richiedente. 83 Ciò premesso, occorre ricordare che i criteri di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di detto regolamento, letti alla luce dei considerando 13 e 14 di quest’ultimo, mirano a contribuire alla tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare degli interessati, i quali sono altresì garantiti dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali. In tali circostanze, in ossequio al principio di leale cooperazione, uno Stato membro non può validamente formulare una richiesta di ripresa in carico, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, qualora la persona interessata abbia trasmesso all’autorità competente elementi che dimostrino in modo manifesto che lo Stato membro di cui si tratta deve essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione dei summenzionati criteri di competenza. In una situazione del genere, al contrario, detto Stato membro deve riconoscere la propria competenza. 84 Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione sollevata nella causa -582/17 e alle questioni sollevate nella causa -583/17 dichiarando che il regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro – non può, in linea di principio, invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all’articolo 9 di detto regolamento – può, in via eccezionale, invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato criterio di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza. Sulle spese 85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara Il regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro – non può, in linea di principio, invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all’articolo 9 di detto regolamento – può, in via eccezionale, invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato criterio di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza. Fonte curia.eu