Da uomo a donna: discriminatorio negargli la pensione di vecchiaia solo perché non ha divorziato

Il combinato disposto degli artt. 4 § .1 primo trattino, 3 § .1 lett. a terzo trattino e 7 § .1 lett. a Direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

È quanto deciso dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 26 giugno sulla causa C-451/16 EU C 2018 492 . Il caso. Il ricorrente nel 1995 mutò il proprio sesso da maschile a femminile, ma, di comune accordo, non volle divorziare dalla moglie per motivi religiosi ed è per tale motivo che non chiese mai il certificato di mutamento del sesso riconosciuto, dal 2005, dal Gender Ricognition act e da altre riforme in materia. Tali disposizioni attestano il mutamento del sesso sulla base del fatto che vive secondo un’altra identità sessuale , purchè l’interessato non sia coniugato. Nel 2008 avendo raggiunto l’età pensionabile delle donne chiese di ricevere la pensione di vecchia, ma gli fu negata perché per lo Stato era ancora uomo, non avendo ottenuto tale certificato. La S.C. inglese, nel discutere l’impugnazione del ricorrente, sollevò una pregiudiziale sulla liceità e sul carattere discriminatorio dell’imposizione del divorzio ai fini dell’ottenimento della rettifica del sesso e, quindi, della pensione raggiunta l’età pensionabile fissata per il nuovo sesso. Diritto comparato e prassi. L’art. 4 Direttiva 79/7 sancisce che il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia relativamente anche alle pensioni, rientrando nei regimi di sicurezza sociale ed avendo il fine di proteggere i beneficiari dai rischi della vecchiaia art. 3 . La Direttiva lascia agli Stati la discrezionalità di fissare limiti per la concessione della pensione di vecchiaia art. 7 . Orbene, le sentenze della CEDU A.P., GarÇ on e Nicot c. Francia ed Hamalainen c. Finlandia [GC] , confermando la comparabilità delle situazioni dei transessuale e degli etero coniugati, seppure in contrasto tra loro per la prima imporre la sterilizzazione è una violazione della privacy, per l’altra lo Stato è legittimato a subordinare il riconoscimento del cambio del sesso al divorzio o conversione in PACS laddove riconosciuti dall’ordinamento interno evidenziano come non ci sia uniformità normativa tra i vari Stati del COE sulla rettifica del sesso, sì che è sempre stato difficile dirimere questo problema. Nella sentenza in esame la legge inglese è inequivocabile nel riconoscere il cambio del sesso solo in presenza di divorzio dato che, all’epoca dei fatti non aveva legalizzato le nozze gay. Discriminazione diretta basata sul sesso. La discrezionalità legislativa degli Stati è subordinata al rispetto dei principi fondamentali dell’UE ed in primis al divieto di discriminazione vietata anche dall’art. 4 Direttiva 79/7 l’unica ratio delle norme sulla pensione è quella di proteggere dai rischi della vecchia. L’art. 2 n. 1 lett. a Direttiva 2006/54 definisce la discriminazione fondata direttamente sul sesso come la situazione in cui una persona viene trattata in modo meno favorevole a causa della sua sesso che un altro è, non è stato o sarebbe in una situazione analoga . Questa comparabilità deve essere valutata in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che caratterizzano tali situazioni, tenuto conto, in particolare, dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale ed eventualmente anche del settore cui essa appartiene che istituisce la censurata distinzione EU C 2015 480 e 2017 198 nella rassegne dal 10/3/17 . Si noti che la rettifica del sesso riguarda lo stato civile, perciò esula dal regime pensionistico basato esclusivamente sul raggiungimento dell’età pensionabile e sul regime contributivo indipendente dallo stato matrimoniale del lavoratore beneficiario. È prassi costante che il mutamento del sesso non possa giustificare tali trattamenti meno favorevoli EU C 2006 456 . È indubbio, come sopra evidenziato, che le situazioni del single anche gay che ha mantenuto il suo sesso originario, degli etero sposati e dei transessuali non divorziati sia equiparabile. Alla luce di ciò imporre il divorzio per riconoscere la rettifica del sesso e subordinare ciò all’ottenimento della pensione di vecchiaia costituisce una deroga al divieto di discriminazione ai sensi di dette Direttive, sì che la normativa inglese in esame è incompatibile col diritto dell’UE.

Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 26 giugno 2018, causa C-451/16 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale GU 1979, L 6, pag. 24 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti MB e il Secretary of State for Work and Pensions Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni, Regno Unito in merito al rifiuto di concedere alla prima una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone appartenenti al sesso che essa ha acquisito a seguito di un cambiamento di sesso. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 In conformità al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a , terzo trattino, la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia. 4 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda – il campo d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi . 5 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a , della menzionata direttiva così dispone La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione a la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni . 6 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego GU 2006, L 204, pag. 23 dispone quanto segue Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni a discriminazione diretta situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga . Diritto del Regno Unito 7 L’effetto congiunto dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale , dell’articolo 122 della medesima legge e dell’allegato 4, paragrafo 1, del Pensions Act 1995 legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia , comporta che una donna nata prima del 6 aprile 1950 maturi il diritto alla pensione statale di fine lavoro di categoria A al compimento del 60esimo anno di età, mentre un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 matura tale diritto al compimento del 65esimo anno di età. 8 L’articolo 1 del Gender Recognition Act 2004 legge del 2004 sul riconoscimento del sesso in prosieguo il GRA disponeva, nella versione applicabile alla controversia principale, che chiunque potesse rivolgersi al Gender Recognition Panel commissione per il riconoscimento del sesso in prosieguo il GRP per ottenere un certificato di riconoscimento che attestasse definitivamente il suo cambiamento di sesso motivato dalla circostanza che la persona interessata viveva in quanto persona di sesso opposto. Il sesso del richiedente attestato da tale certificato di riconoscimento costituiva, a norma di tale disposizione, il sesso acquisito. 9 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge prevedeva che il GRP era tenuto a concedere un certificato di riconoscimento, allorché il richiedente a è o è stato affetto da disforia sessuale, b ha vissuto [da persona del sesso acquisito] per almeno due anni anteriormente alla proposizione della domanda c manifesta l’intenzione di vivere [da persona del sesso acquisito] fino alla fine dei suoi giorni e d soddisfa le condizioni in materia di prova di cui all’articolo 3 [del GRA] . 10 Per ottenere tale certificato, il richiedente doveva fornire, secondo l’articolo 3 di detta legge, intitolato Prove , un rapporto medico redatto da due medici oppure da un medico e da uno psicologo. 11 L’articolo 4 del GRA, intitolato Domande accolte , prevedeva, al paragrafo 2, che il richiedente non coniugato poteva esigere il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo, mentre, in forza del paragrafo 3 di tale articolo, il richiedente coniugato poteva ottenere soltanto un certificato di riconoscimento provvisorio. 12 L’articolo 9, paragrafo 1, di detta legge disponeva che il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo comportava il pieno riconoscimento, sotto ogni aspetto, del sesso acquisito dal richiedente. Secondo l’allegato 5, paragrafo 7, di detta legge, che disciplinava specificamente gli effetti del certificato di riconoscimento definitivo sui diritti alla pensione statale di fine lavoro, il rilascio di tale certificato implicava che qualsiasi questione relativa ai diritti a pensione dell’interessato doveva essere decisa come se tale persona avesse sempre vissuto come persona del sesso acquisito. 13 Il certificato di riconoscimento provvisorio permetteva al richiedente coniugato di introdurre dinanzi ad un giudice un ricorso per l’annullamento del matrimonio. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del GRA, il giudice che dichiarava l’annullamento del matrimonio era poi tenuto a rilasciare il certificato di riconoscimento definitivo. 14 L’articolo 11, lettera c , del Matrimonial Causes Act 1973 legge del 1973 sulle cause matrimoniali disponeva, nella sua versione applicabile nel corso del periodo di cui al procedimento principale, che una valida unione matrimoniale poteva esistere legalmente soltanto tra un uomo una donna. 15 Il Marriage Same Sex Couples Act 2013 legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso , che è entrato in vigore il 10 dicembre 2014, consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni dell’allegato 5 di quest’ultimo hanno modificato l’articolo 4 del GRA in modo che il GRP debba rilasciare un certificato definitivo di riconoscimento qualora il coniuge del richiedente vi acconsenta. La legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso non è tuttavia applicabile alla controversia principale. Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 MB è una persona nata nel 1948 di sesso maschile, che si è sposata nel corso del 1974. Tale persona ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e ha fatto ricorso ad un’operazione chirurgica di conversione sessuale nel 1995. 17 MB non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, certificato la cui concessione richiedeva, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’annullamento del suo matrimonio. Essa e la moglie desiderano, infatti, rimanere unite nel vincolo matrimoniale per motivi religiosi. 18 Nel corso del 2008, MB, raggiunta l’età di sessant’anni, cioè l’età alla quale le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono, ai sensi del diritto nazionale, ottenere una pensione statale di categoria A , ha presentato una domanda intesa a ottenere il beneficio di tale pensione a decorrere dall’età suddetta, in base ai contributi versati durante la sua attività lavorativa alla cassa pensioni statali. 19 La sua domanda è stata respinta con decisione del 2 settembre 2008, in quanto, in assenza di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, MB non poteva essere trattata come donna ai fini della determinazione dell’età legale del pensionamento. 20 Il ricorso proposto da MB contro tale decisione è stato respinto tanto dal First-tier Tribunal Tribunale di primo grado, Regno Unito quanto dall’Upper Tribunal Tribunale superiore e dalla Court of Appeal Corte d’appello . 21 MB ha presentato ricorso dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom Corte suprema del Regno Unito , sostenendo che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituirebbe una discriminazione fondata sul sesso, vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7. 22 Secondo le indicazioni che compaiono nella decisione di rinvio, MB soddisfa i criteri di ordine fisico, sociale e psicologico previsti dalla normativa nazionale in materia di stato civile di cui trattasi nel procedimento principale ai fini del riconoscimento giuridico del suo cambiamento di sesso. Il giudice del rinvio espone che, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, la normativa nazionale subordinava tuttavia tale riconoscimento, nonché la concessione del certificato menzionato al punto 17 della presente sentenza, all’annullamento del matrimonio contratto anteriormente ad un cambiamento siffatto. Tale annullamento era del pari richiesto, sempre secondo tale giudice, ai fini dell’accesso di una persona che ha cambiato sesso, come MB, alla suddetta pensione a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito da tale persona. 23 Dinanzi al giudice del rinvio, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 7 gennaio 2004, K.B. -117/01, EU C 2004 7, punto 35 , e del 27 aprile 2006, Richards -423/04, EU C 2006 256, punto 21 , spetta agli Stati membri stabilire i presupposti relativi al riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona. Egli ha sostenuto che tali presupposti non si limitano a criteri sociali, fisici e psicologici, ma possono anche includere criteri relativi allo stato matrimoniale. 24 In tal contesto, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha osservato che la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha riconosciuto che gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento del cambiamento di sesso della persona a una condizione relativa all’annullamento del suo matrimonio Corte EDU, 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia, CE ECHR 2014 0716JUD003735909 . Egli ha fatto valere che, sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, imponga agli Stati parti della convenzione di riconoscere il sesso acquisito da una persona che ha cambiato sesso, tale convenzione non esige tuttavia che essi autorizzino il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infatti, l’obiettivo consistente nel preservare la concezione tradizionale del matrimonio come unione tra un uomo e una donna potrebbe giustificare che il riconoscimento del cambiamento di sesso sia subordinato a una condizione siffatta. 25 Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom Corte Suprema del Regno Unito ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se la direttiva 79/7 osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha mutato sesso, oltre a dover soddisfare criteri fisici, sociali e psicologici per il riconoscimento del cambiamento di sesso, non deve essere coniugata per poter avere diritto ad una pensione statale di fine lavoro . Sulla questione pregiudiziale 26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a , terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a , debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha cambiato sesso deve, per beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito, soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere coniugata con una persona del sesso che essa ha acquisito in seguito a tale cambiamento. 27 Va osservato preliminarmente che la controversia principale e la questione presentata alla Corte vertono unicamente sui presupposti della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte non è chiamata quindi a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all’annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento di sesso. 28 Il governo del Regno Unito sostiene che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio sono questioni che rientrano nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri che non autorizzano il matrimonio tra persone dello stesso sesso potrebbero pertanto subordinare la concessione di una pensione statale di fine lavoro all’annullamento di un matrimonio anteriore tra tali persone. 29 Al riguardo, va ricordato che, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile e del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, gli Stati membri devono tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare le disposizioni relative al divieto di discriminazione v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 27 aprile 2006, Richards, -423/04, EU C 2006 256, punti da 21 a 24 del 1° aprile 2008, Maruko, -267/06, EU C 2008 179, punto 59, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., -673/16, EU C 2018 385, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata . 30 Risulta quindi, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che subordina il beneficio di una prestazione pensionistica a un presupposto relativo allo stato civile non può sottrarsi all’osservanza del principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito all’articolo 157 TFUE nell’ambito della retribuzione dei lavoratori v., in tal senso, riguardo all’articolo 141 CE, sentenza del 7 gennaio 2004, K.B., -117/01, EU C 2004 7, punti da 34 a 36 . 31 Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, che attua il divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale, deve essere rispettato dagli Stati membri allorché esercitano la loro competenza nell’ambito dello stato civile. 32 In particolare, detto articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a , terzo trattino, di tale direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, segnatamente, le condizioni d’accesso ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia. 33 È pacifico tra le parti del procedimento principale che il sistema pensionistico statale di cui trattasi rientra in tali regimi. 34 Come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 2006/54, costituisce una discriminazione fondata direttamente sul sesso la situazione nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Occorre intendere tale nozione allo stesso modo nell’ambito della direttiva 79/7. 35 In conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima direttiva è intesa anche ad applicarsi, tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che essa è diretta a tutelare, alle discriminazioni che trovano origine nel cambiamento di sesso dell’interessato v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, -423/04, EU C 2006 256, punti 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata . Al riguardo, sebbene, come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, spetti agli Stati membri stabilire i presupposti del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona, è giocoforza constatare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 79/7, le persone che abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da quello della nascita e che abbiano subito un’operazione di conversione sessuale devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso. 36 Nella fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale subordina la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, segnatamente, all’annullamento del matrimonio eventualmente contratto prima di tale cambiamento. Per contro, secondo le indicazioni che compaiono nel fascicolo di cui la Corte dispone, tale presupposto dell’annullamento del matrimonio non si applica a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può quindi beneficiare di tale pensione di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso, indipendentemente dal suo stato matrimoniale. 37 Risulta quindi che tale normativa nazionale riconosce un trattamento meno favorevole alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata. 38 Tale trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7. 39 Occorre inoltre verificare se la situazione di una persona che ha cambiato sesso successivamente al matrimonio e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata siano comparabili. 40 Il governo del Regno Unito ritiene che tali situazioni non siano comparabili, dato che le persone di cui trattasi presentano una differenza riguardo allo stato matrimoniale. Infatti, la persona che ha cambiato sesso dopo il matrimonio si ritroverebbe sposata con una persona del sesso da essa stessa acquisito, il che non accadrebbe, per contro, nel caso di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che si è sposata con una persona di sesso opposto. Considerato lo scopo della condizione di annullamento del matrimonio di cui trattasi nel procedimento principale, che è intesa ad evitare l’esistenza di matrimoni tra persone dello stesso sesso, tale differenza significherebbe, secondo detto governo, che le situazioni di queste persone non sono comparabili. 41 Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano simili v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer, -147/08, EU C 2011 286, punto 42, e del 19 luglio 2017, Abercrombie & amp Fitch Italia, -143/16, EU C 2017 566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata . 42 La comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., -127/07, EU C 2008 728, punti 25 e 26 del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, -83/14, EU C 2015 480, punti 89 e 90, nonché del 9 marzo 2017, Milkova, -406/15, EU C 2017 198, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza citata . 43 Nella fattispecie, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la concessione della pensione statale di categoria A , di cui sono beneficiarie le persone che hanno raggiunto l’età legale per il pensionamento. Le parti del procedimento principale hanno precisato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto nazionale concede tale pensione a chiunque abbia raggiunto l’età suddetta e abbia versato al sistema pensionistico pubblico del Regno Unito contributi sufficienti. Risulta quindi che il regime legale delle pensioni statali di cui trattasi nel procedimento principale tutela dai rischi connessi alla vecchiaia conferendo alla persona interessata il diritto individuale alla pensione di fine lavoro acquisito in funzione dei contributi da essa versati nel corso della sua attività lavorativa e indipendentemente dalla sua situazione matrimoniale. 44 Alla luce dell’oggetto e dei presupposti di concessione di tale pensione, come precisati al punto precedente, la situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata sono pertanto comparabili. 45 Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 43 delle sue conclusioni, gli argomenti del governo delle Regno Unito, che sottolineano la differenza di stato matrimoniale delle persone suddette, equivale a fare di quest’ultimo l’elemento decisivo della comparabilità delle situazioni in parola, quando invece lo stato matrimoniale, in quanto tale, come è stato sottolineato al punto 43 della presente sentenza, non è pertinente ai fini della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale. 46 Inoltre, lo scopo della condizione dell’annullamento del matrimonio invocato da tale governo, quello cioè di evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è estraneo a tale regime. Di conseguenza, tale scopo non pregiudica la comparabilità della situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata con quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, alla luce dell’oggetto e delle condizioni di concessione di tale pensione, come precisati al punto 43 della presente sentenza. 47 Tale interpretazione non è inficiata dalla giurisprudenza della Corte EDU, alla quale il governo del Regno Unito si riferisce per contestare la comparabilità della situazione di tali persone. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, nella sua sentenza del 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia CE ECHR 2014 0716JUD003735909, § 111 et 112 , la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha valutato la comparabilità o meno della situazione della persona che ha subito un’operazione di conversione sessuale successivamente al suo matrimonio con la situazione di una persona sposata che non ha cambiato sesso, alla luce dell’oggetto della normativa nazionale di cui trattavasi, che verteva sul riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso in materia di stato civile. Per contro, come è stato sottolineato al punto 27 della presente sentenza, nell’ambito della presente causa si tratta di valutare la comparabilità della situazione delle persone interessate alla luce di una normativa avente specificamente ad oggetto l’accesso ad una pensione statale di fine lavoro. 48 Va pertanto constatato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riserva un trattamento meno favorevole, direttamente fondato sul sesso, alla persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, sebbene tali persone si trovino in situazioni comparabili. 49 Il governo del Regno Unito sostiene, nondimeno, che l’obiettivo consistente nell’evitare l’esistenza di un matrimonio tra persone dello stesso sesso poteva giustificare l’applicazione alle sole persone che hanno cambiato sesso del presupposto dell’annullamento del matrimonio anteriormente contratto da tali persone, qualora il diritto nazionale non autorizzasse, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 50 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Vergani, -207/04, EU C 2005 495, punti 34 e 35, nonché del 3 settembre 2014, X, -318/13, EU C 2014 2133, punti 34 e 35 . Orbene, l’obiettivo invocato dal governo del Regno Unito non corrisponde ad alcuna delle deroghe ammesse dalla direttiva in parola. 51 Riguardo, più in particolare, alla deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a , della direttiva suddetta, la Corte ha già dichiarato che tale articolo non consente agli Stati membri di trattare in modo diverso la persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e la persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, per quanto riguarda l’età cui è subordinato l’accesso a una pensione statale v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, -423/04, EU C 2006 256, punti 37 e 38 . 52 Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è quindi vietata dalla direttiva 79/7. 53 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a , terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a , deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento. Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a , terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a , deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento. * Fonte curia.eu