Danni punitivi per la violazione del diritto di proprietà intellettuale

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere al danneggiante o il risarcimento del danno subito o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera.

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa alla causa C-367/15 del 25 gennaio 2017. Il quadro normativo comunitario. La direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è finalizzata allo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. La vicenda. La fattispecie al centro della controversia vede un’organizzazione di gestione collettiva dei diritti d’autore autorizzata in Polonia ed abilitata a gestire e tutelare i diritti d’autore relativi alle opere audiovisive contrapposta ad una società che distribuisce programmi televisivi tramite una rete via cavo nell’area. Quest’ultima, pur in seguito alla risoluzione del contratto di licenza, ha continuato ad utilizzare opere tutelate dal diritto d’autore ed ha presentato alla commissione del diritto d’autore polacca una domanda volta alla fissazione della remunerazione dovuta per l’uso dei diritti d’autore gestiti dalla predetta organizzazione. L’organizzazione di gestione collettiva dei diritti d’autore ha proposto ricorso contro la società distributrice chiedendo il divieto, fino alla conclusione di un nuovo contratto di licenza, della ritrasmissione delle opere audiovisive tutelate e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale regionale di Breslavia ha condannato la società distributrice a pagare il danno ma ha, in sostanza, respinto il ricorso quanto al resto. La questione sottoposta alla Corte. La Corte Suprema Polacca dubita sulla conformità dell’art. 79 della legge polacca sul diritto d’autore e sui diritti connessi, all’art. 13 della direttiva 2004/48. Infatti, la disposizione della legge nazionale prevedrebbe la condanna, su richiesta del titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati, ad un risarcimento mediante pagamento di una somma equivalente al doppio o al triplo della remunerazione adeguata. Detta disposizione comporterebbe pertanto una forma di sanzione. La Corte Suprema chiede dunque alla Corte di Giustizia se l’art. 13 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che preveda la possibilità di chiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio di una remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera interessata. Il quadro normativo comunitario. L’art. 3 della direttiva 2004/48 prevede che gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Aggiunge inoltre che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. L’art. 13, paragrafo 1, della stessa direttiva, in tema di risarcimento del danno stabilisce che gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. La quantificazione del danno. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria fissa i danni a tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione b oppure in alternativa alla lettera a può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. La direttiva non impedisce che gli Stati adottino misure protettive più incisive. La direttiva 2004/48 mira ad un’applicazione effettiva del diritto sostanziale della proprietà intellettuale nell’Unione europea. Infatti, l’art. 3, paragrafo 2, prevede che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dagli Stati membri debbano essere effettivi, proporzionati e dissuasivi. Come risulta dal suo art. 2, paragrafo 1, la direttiva si applica fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti. A tale proposito, secondo il considerando 7 la nozione di strumenti utilizzata ha carattere generico, comprendente il calcolo del risarcimento del danno. Pertanto, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, la direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive cfr. sentenza del 9 giugno 2016, C 481/14 . La circostanza della previsione di danni punitivi. Ciò vale anche qualora sia previsto un risarcimento calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico non è esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa. Infatti, in primo luogo tale caratteristica è intrinseca ad ogni risarcimento forfettario, come quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, comma 2, lett. b , della direttiva 2004/48. In secondo luogo, detta interpretazione non è nemmeno rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 2004/48, come emerge dal suo considerando 26, non ha lo scopo di introdurre un obbligo consistente nel prevedere un risarcimento punitivo. Di conseguenza, l’art. 13, paragrafo 1, comma 2, lett. b , della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere all’autore della violazione di tali diritti il risarcimento dei danni da esso subiti mediante il versamento di una somma equivalente al doppio di un canone ipotetico. Infatti, da un lato, la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto punitivo , non può essere interpretata come un divieto d’introdurre una misura del genere. In conclusione. Concludendo, secondo la Corte, l’art. 13 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che è conforme al diritto comunitario una normativa nazionale ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza 25 gennaio 2017, causa C-367/15 Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Proprietà intellettuale e industriale – Violazione – Calcolo del risarcimento del danno – Normativa di uno Stato membro – Doppio dell’importo dei canoni normalmente dovuti Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa , con sede a Oława Polonia in prosieguo la OTK alla Stowarzyszenie Filmowców Polskich, con sede a Varsavia Polonia in prosieguo la SFP , in merito a un’azione di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ADPIC , del 15 aprile 1994 GU 1944, L 336, pag. 214 in prosieguo l’ accordo sugli ADPIC , che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio OMC GU 1994, L 336, pag. 3 , prevede quanto segue I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente Accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. . 4 L’articolo 19 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche Atto di Parigi del 24 luglio 1971 , nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 in prosieguo la Convenzione di Berna , così dispone Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione . 5 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 in prosieguo la Convenzione di Roma Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente Convenzione . Diritto dell’Unione 6 I considerando 3, da 5 a 7, 10 e 26 della direttiva 2004/48 sono formulati come segue 3 in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale sia effettivamente applicato nell[’Unione]. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un’importanza capitale per il successo del mercato interno. 5 L’accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l’accordo sugli ADPIC. 6 Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. 7 Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l’accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d’urgenza variano notevolmente da uno Stato all’altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d’informazione o il ritiro, a spese dell’autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato. 10 L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 26 Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto, è opportuno che l’entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall’autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, l’entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche . 7 L’articolo 2 della direttiva 2004/48, intitolato Ambito di applicazione , così dispone 1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. 3. La presente direttiva non riguarda b gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali . 8 L’articolo 3 della direttiva in parola, recante il titolo Definizioni , così recita 1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi . 9 L’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato Risarcimento del danno , così prevede Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni a tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione b oppure in alternativa alla lettera a può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione . Diritto polacco 10 L’articolo 79, paragrafo 1, della ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi , del 4 febbraio 1994 testo consolidato, Dz. U. 2006, n. 90, posizione 631 , nella versione in vigore alla data della proposizione del ricorso nel procedimento principale in prosieguo la UPAPP , così disponeva 1 Il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere all’autore della violazione di tali diritti 3. la riparazione dei danni subiti a sulla base dei principi generali in materia o, b mediante pagamento di una somma di denaro equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta, a titolo di concessione dell’autorizzazione da parte del titolare per l’uso dell’opera, se fosse stata richiesta . Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 La SFP è un’organizzazione di gestione collettiva dei diritti d’autore autorizzata in Polonia e abilitata a gestire e tutelare i diritti d’autore relativi alle opere audiovisive. La OTK distribuisce, dal canto suo, programmi televisivi tramite una rete via cavo nell’area della città di Oława Polonia . 12 Successivamente alla risoluzione, il 30 dicembre 1998, di un contratto di licenza il quale stabiliva le regole di remunerazione tra le parti nel procedimento principale, la OTK ha continuato ad utilizzare opere tutelate dal diritto d’autore e ha presentato alla Komisja Prawa Autorskiego commissione del diritto d’autore, Polonia una domanda tendente, in sostanza, alla fissazione della remunerazione dovuta per l’uso dei diritti d’autore gestiti dalla SFP. Con decisione del 6 marzo 2009 tale commissione ha fissato tale remunerazione all’1,6% degli introiti al netto dell’imposta sul valore aggiunto conseguiti dalla OTK a titolo della ritrasmissione delle opere via cavo, escluse talune spese sostenute da quest’ultima. Avendo la OTK stessa effettuato un calcolo dell’importo dovuto a tale titolo, essa ha versato alla SFP la somma di 34 312,69 zloti polacchi PLN circa EUR 7 736,11 a titolo degli introiti conseguiti per il periodo che va dal 2006 al 2008. 13 Il 12 gennaio 2009, la SFP ha proposto un ricorso contro la OTK con il quale chiedeva, sulla base, segnatamente, dell’articolo 79, paragrafo 1, punto 3, lettera b , dell’UPAPP, il divieto, fino alla conclusione di un nuovo contratto di licenza, della ritrasmissione da parte della OTK delle opere audiovisive tutelate, e la condanna della stessa a versarle la somma di PLN 390 337,50 circa EUR 88 005,17 , maggiorata degli interessi legali. 14 Con sentenza dell’11 agosto 2009, il Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tribunale regionale di Breslavia, Polonia ha condannato la OTK a pagare alla SFP la somma di PLN 160 275,69 circa EUR 36 135,62 , maggiorata degli interessi legali ed ha, in sostanza, respinto il ricorso quanto al resto. Poiché gli appelli proposti da entrambe le parti nel procedimento principale avverso tale sentenza sono stati respinti, esse hanno, ognuna, proposto ricorso per cassazione. Con sentenza del 15 giugno 2011, il Sąd Najwyższy Corte Suprema, Polonia , ha, tuttavia, rinviato la causa a dinanzi al Sąd Apelacyjny we Wrocławiu corte di appello di Breslavia, Polonia , che, il 19 dicembre 2011, ha pronunciato una seconda sentenza. Tale ultima sentenza è stata anch’essa annullata dal Sąd Najwyższy Corte Suprema nell’ambito di un ricorso per cassazione e la causa è stata nuovamente rinviata dinanzi al Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Corte di appello di Breslavia per un nuovo esame. La sentenza pronunciata successivamente da tale ultimo giudice è stata oggetto di un ricorso per cassazione proposto dalla OTK. 15 Il Sąd Najwyższy Corte Suprema , chiamato, nell’ambito di tale impugnazione, ad esaminare la causa per la terza volta, nutre dubbi sulla conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, punto 3, lettera b , dell’UPAPP, all’articolo 13 della direttiva 2004/48. Tale disposizione dell’UPAPP prevederebbe, infatti, la condanna, su richiesta di un titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati, ad un risarcimento mediante pagamento di una somma equivalente al doppio o al triplo della remunerazione adeguata. Detta disposizione comporterebbe pertanto una forma di sanzione. 16 Il giudice del rinvio si pone peraltro la questione se il risarcimento, previsto dalla direttiva 2004/48, del titolare di un diritto patrimoniale di autore, esiga che tale titolare fornisca la prova del fatto generatore del danno, del danno subito e della sua portata, del nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno, come anche della circostanza che il comportamento dell’autore della violazione era colpevole. 17 Alla luce di queste considerazioni, il Sąd Najwyższy Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere la riparazione dei danni da esso subiti sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro dell’importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata, dal momento che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede che a decidere in merito ad un risarcimento sia il giudice, tenendo conto delle circostanze elencate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a , e che solo in via alternativa, in alcuni casi, egli può fissare a titolo di risarcimento una somma forfettaria, tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva. Se sia ammessa, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, la concessione, su richiesta di parte, di una somma forfettaria prestabilita a titolo di risarcimento, pari al doppio o al triplo della remunerazione adeguata, alla luce del fatto che, al considerando 26 della direttiva, si precisa che il fine della direttiva non è quello di introdurre un risarcimento punitivo . Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può scegliere di chiedere all’autore della violazione o il risarcimento del danno da esso subito tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza dover dimostrare il danno effettivo ed il nesso di causalità tra il fatto generatore di tale violazione ed il danno subito, il pagamento di una somma equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera. 19 In limine, va precisato che, successivamente all’adozione della decisione di rinvio nella presente controversia, la disposizione nazionale di cui si discute nel procedimento principale, vale a dire l’articolo 79, paragrafo 1, punto 3, lettera b , dell’UPAPP, è stata dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza del 23 giugno 2015, del Trybunał Konstytucyjny Corte costituzionale, Polonia , nella parte in cui tale disposizione consentiva al titolare di un diritto patrimoniale d’autore che fosse stato violato di richiedere, nel caso di violazione colposa, il versamento di una somma corrispondente al triplo della remunerazione adeguata. Pertanto, avendo la decisione del Trybunał Konstytucyjny Corte costituzionale effetto retroattivo, la questione pregiudiziale, nella parte in cui si riferisce a una normativa nazionale dichiarata incostituzionale, è divenuta ipotetica e quindi irricevibile. 20 Poiché il giudice del rinvio ha, ciononostante, mantenuto la propria questione pregiudiziale, essa deve, di conseguenza, essere compresa come diretta a determinare se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di chiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio di una remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera interessata in prosieguo il canone ipotetico . 21 Va innanzitutto rilevato che la direttiva 2004/48, come emerge dal considerando 3 della stessa, persegue un’applicazione effettiva del diritto sostanziale della proprietà intellettuale nell’Unione europea. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, della citata direttiva prevede, segnatamente, che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dagli Stati membri debbano essere effettivi, proporzionati e dissuasivi. 22 Anche se il considerando 10 della direttiva 2004/48 richiama, in tale contesto, l’obiettivo consistente nel garantire un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, detta direttiva si applica, tuttavia, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo 1, fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare, segnatamente, nella legislazione nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti. A tale proposito, emerge senza ambiguità dal considerando 7 di tale direttiva che la nozione di strumenti utilizzata ha carattere generico, comprendente il calcolo del risarcimento del danno. 23 Di conseguenza, come la Corte ha già dichiarato, la direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive v. sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, -481/14, EU C 2016 419, punti 36 e 40 . 24 Inoltre, conformemente ai considerando 5 e 6 e all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b , della direttiva 2004/48, ai fini dell’interpretazione delle sue disposizioni, devono essere presi in considerazione gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle convenzioni internazionali, tra cui il trattato ADPIC, la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma, che potrebbero essere applicati nel procedimento principale. Orbene, tanto l’articolo 1 dell’accordo sugli ADPIC quanto l’articolo 19 della Convenzione di Berna e l’articolo 2 della Convenzione di Roma, consentono agli Stati contraenti di concedere ai titolari dei diritti interessati una tutela più ampia di quella prevista da tali strumenti rispettivi. 25 Pertanto, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere all’autore della violazione di tali diritti il risarcimento dei danni da esso subiti mediante il versamento di una somma equivalente al doppio di un canone ipotetico. 26 Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto, in primo luogo, che un risarcimento calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico non è esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa. Infatti, tale caratteristica è intrinseca ad ogni risarcimento forfettario, come quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , della direttiva 2004/48. 27 In secondo luogo, detta interpretazione non è nemmeno rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 2004/48, come emerge dal suo considerando 26, non ha lo scopo di introdurre un obbligo consistente nel prevedere un risarcimento punitivo. 28 Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto punitivo , non può essere interpretata come un divieto d’introdurre una misura del genere. 29 Dall’altro lato, e senza che sia necessario statuire sulla questione se l’introduzione di un risarcimento cosiddetto punitivo sia o no contraria all’articolo 13 della direttiva 2004/48, non risulta che la disposizione applicabile nel procedimento principale comporti un obbligo di versare un tale risarcimento. 30 In tal senso, va osservato che il mero versamento, nell’ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell’integralità del danno effettivamente subito, poiché il pagamento di tale canone, da solo, non garantirebbe il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione, menzionati al considerando 26 della direttiva 2004/48, né il risarcimento di un eventuale danno morale v., a tale ultimo proposito, sentenza del 17 marzo 2016, Liffers, -99/15, EU C 2016 173, punto 26 , né ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti. Infatti, la OTK ha confermato, durante l’udienza, che il versamento del doppio del canone ipotetico equivale in pratica a un risarcimento il cui importo rimane al di sotto di quanto potrebbe richiedere il titolare sulla base dei principi generali , ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, punto 3, lettera a , dell’UPAPP. 31 Vero è che non può essere escluso che, in casi eccezionali, il risarcimento di un danno calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico superi in modo così palese e considerevole il danno effettivamente subito da far sì che una domanda in tal senso possa costituire un abuso di diritto, vietato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48. Tuttavia, risulta dalle osservazioni formulate dal governo polacco in udienza che, ai sensi della normativa applicabile nel procedimento principale, in un’ipotesi del genere, il giudice polacco non sarebbe vincolato dalla domanda del titolare del diritto violato. 32 Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la parte lesa, poiché potrebbe calcolare il risarcimento sulla base del doppio del canone ipotetico, non dovrebbe più dimostrare il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione del diritto d’autore ed il danno subito, va constatato che tale argomento si basa su un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di causalità , secondo la quale il titolare del diritto violato dovrebbe stabilire un nesso di causalità tra tale fatto e non solo il danno subito, ma altresì l’importo preciso al quale esso ammonta. Orbene, un’interpretazione del genere è inconciliabile con l’idea stessa di una fissazione forfettaria del risarcimento e, quindi, con l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , della direttiva 2004/48, che consente tale tipo di risarcimento. 33 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi. Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara L’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi. *Fonte www.curia.eu