Contenzioso sul doppio mandato e spese legali sostenute dal CNF: il TAR Lazio riconosce il diritto all’accesso

Con la sentenza n. 1921/21 del 16 febbraio, il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un avvocato avverso l’atto di diniego del CNF per l’istanza della ricorrente di accesso ai documenti relativi al conferimento degli incarichi di difesa legale del Consiglio nell’ambito del contenzioso relativo al limite del doppio mandato.

Pur riconoscendo che le delibere di conferimento degli incarichi di difesa in relazione ai procedimenti oggetto dell’istanza erano già state pubblicate sul sito istituzionale, con conseguente improcedibilità del ricorso in tali limiti, il Collegio ha riscontrato la permanenza dell’interesse con riferimento all’ostensione/pubblicazione dei dati relativi al preventivo formulato al CNF dagli avvocati incaricati e ai provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi. L’istanza formulata dal ricorrente infatti è stata correttamente formulata come istanza di accesso civico nel cui contesto, secondo l’art. 2- bis d.lgs. n. 33/2013 per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile a agli enti pubblici economici e agli ordini professionali . Ciò esclude ogni dubbio sul fatto che anche gli ordini professionali siano tenuti all’applicazione del citato d.lgs. n. 33/2013. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, secondo le FAQ pubblicate dall’ANAC nel 2020 nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello Consulenti e collaboratori”. Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come contratti esclusi” . Per questi motivi, il TAR, dopo aver dichiarato in parte improcedibile il ricorso, lo accoglie e annulla la nota di diniego del CNF.

TAR Lazio, sez. I-quater, sentenza 20 ottobre 2020 – 16 febbraio 2021, numero 1921 Presidente Tomassetti – Estensore Gizzi Fatto e diritto 1. Con ricorso ritualmente notificato, M. C. impugnava la nota del 25.6.2020, numero AMM25/06/20038794U, con la quale il Consiglio Nazionale Forense d’ora in avanti, CNF le ha negato il diritto all’accesso ai documenti, dalla stessa richiesti con istanza del 13.5.2020, chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto all’accesso e la condanna del CNF a consegnare copia e/o indicare il link di pubblicazione” dei documenti richiesti. Parte ricorrente premetteva di aver convenuto il Presidente del CNF e altri 9 consiglieri prima dinnanzi al Tar, poi dinnanzi al Tribunale civile di Roma, al fine di conseguire l’annullamento della relativa elezione per superamento del limite del doppio mandato. In tale ambito, la ricorrente presentava, il 13.5.2020, istanza di accesso, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. numero 33 del 2013, ai seguenti documenti A delibere di conferimento incarico agli avvocati F. C. omissis , F. A. A. , G. C. omissis , nonché relativi preventivi dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento delle prestazioni professionale e relativi allegati, relativamente ai seguenti giudizi 1 al giudizio rubricato al numero 3767/2019 dinanzi al Tar Lazio - Roma, promosso dalla stessa ricorrente, più altri, contro M. A. più altri, tra i quali lo stesso C.N.F. 2 al giudizio rubricato al numero 5990/2019 dinanzi al Tar del Lazio, promosso da F. F. contro M. A. + altri 3 al giudizio rubricato al numero 5749/2019 dinanzi al Tar del Lazio, promosso da F. R. contro CNF + altri 4 al giudizio rubricato al numero 5474/2019 dinanzi al T ar del Lazio promosso da A. G. contro Consiglio Nazionale Forense e B. G. 5 al giudizio rubricato al numero 52798/2019 dinanzi al Tribunale di Roma promosso da A. G. contro Consiglio Nazionale Forense e B. G. B Delibera di conferimento incarico agli avvocati F. C. omissis , F. A. A. , A. B. omissis , nonché relativo preventivo dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento della prestazione professionale e relativi allegati, relativamente al seguente giudizio 6 Tribunale civile di Roma rg.1275/2020 e rg 1275/2020-1, promosso dalla odierna ricorrente più altri contro M. A. più altri, fra i quali lo stesso C.N.F. C Delibera di conferimento incarico agli avvocati F. C. omissis , F. A. A. , F. C. omissis , nonché relativo preventivo dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento della prestazione professionale e relativi allegati, relativamente al seguente giudizio 7 Tribunale civile di Roma r.g. numero 52381/2019 promosso da F. F. contro M. A. e altri. Con la nota gravata, il CNF, dopo aver sentito i controinteressati e averne condiviso le osservazioni, rigettava l’istanza, sia perché fondata su un bisogno conoscitivo avulso ed esorbitante rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. numero 33 del 2013, in quanto puramente individuale, sia per l’esigenza di protezione dei dati personali ex art. 5 bis del medesimo d.lgs., sia perché gli atti relativi al rapporto tra amministrazione e avvocato sono oggetto di protezione rafforzata. Avverso quest’atto insorgeva la ricorrente, deducendo violazione del d.lgs. numero 33 del 2013 e, in particolare, degli artt. 5 e 15, nonché eccesso di potere sotto diversi profili. Si costituiva in giudizio il CNF, insistendo per l’infondatezza. Alla camera di consiglio del 20.10.2020, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. In via preliminare rileva il Collegio che, come dichiarato dal CNF nella propria memoria difensiva e non contestato da parte ricorrente, le delibere con cui il CNF ha conferito gli incarichi di difesa di cui all’istanza di accesso del 13.5.2020 sono stati pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Rispetto a questi atti, pertanto, il ricorso è improcedibile, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita anelato, ossia la pubblicazione degli atti oggetto della sua istanza di ostensione/pubblicazione, e non potendo, rispetto ad essi, conseguire ulteriore utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso. Permane invece l’interesse al ricorso, con riferimento alla domanda di ostensione/pubblicazione dei dati relativi al preventivo formulato al CNF dagli avvocati incaricati e ai provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi. In proposito osserva il Collegio che l’istanza di accesso è stata espressamente formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. numero 33 del 2013, ossia come accesso civico cfr. all. 2 al ricorso . Nell’istanza del 13.5.2020, in particolare, la ricorrente ha chiesto che le fossero comunicati i documenti, o anche solamente il link di pubblicazione degli stessi. Inoltre, essa ha richiamato espressamente l’art. 15 del d.lgs. numero 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, senza alcun riferimento ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. È evidente, pertanto, che l’istanza del 13.5.2020 rigettata dal CNF, che costituisce l’oggetto del presente giudizio, è un’istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, del d.lgs. m. 33 del 2013. Sul presupposto che il CNF abbia un obbligo di pubblicare certi dati e documenti, infatti, la ricorrente ne ha chiesto la comunicazione anche tramite il link di pubblicazione . Così delimitato l’oggetto del contendere, il Collegio osserva quanto segue. Innanzitutto, quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, l'art. 2 bis del d.lgs. numero 33 del 2013 stabilisce che ai fini del presente decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile a agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”. È dunque pacifico che anche gli ordini professionali siano tenuti all'applicazione del d.lgs. numero 33 del 2013 e, dunque, siano tenuti agli obblighi di pubblicazione da esso previsti, in modo che, in caso di mancata pubblicazione, siano tenuti a rendere disponibili tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta art. 5, comma 1 comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale dopo aver provveduto alla pubblicazione ex multis, Tar Toscana, numero 84 del 2019 . In secondo luogo, quanto all’ambito oggettivo di applicazione dell’accesso civico, questo comprende la documentazione indicata nei capi II, III, IV e V del d.lgs. numero 33 del 2013. Con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”, l’art. 15 prevede la pubblicazione de a gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico b il curriculum vitae c i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali d i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”. In proposito, nelle FAQ in materia di trasparenza sull’applicazione del d.lgs. numero 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 ”, pubblicate il 30.7.2020, l’Anac ha chiarito, al punto 9.18, che nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. numero 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello Consulenti e collaboratori”. Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, come contratti esclusi”. Ciò premesso e con riferimento ai dati sui compensi, il precedente punto 9.7. chiarisce che essi, se relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”. Peraltro, anche l’art. 4 bis del d.lgs. numero 33 del 2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego delle risorse pubbliche, stabilendo, al secondo comma, che ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione Amministrazione trasparente , i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”. Non appare dubbio, alla luce delle coordinate normative riportate, che il CNF fosse tenuto a pubblicare i dati relativi ai compensi degli avvocati a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nelle controversie indicate nell’istanza del 13.5.2020 per cui è causa. Ugualmente pacifico che, avendo la ricorrente formulato istanza di accesso ex art. 5, comma 1, del d.lgs. numero 33 del 2013, ella non doveva dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, essendo sufficiente, come nel caso di specie, l’omessa pubblicazione da parte dell’Amministrazione. Infine, trattandosi di accesso civico avente ad oggetto documenti, informazioni o dati di cui la legge vigente, nel caso di specie l’art. 15 del d.lgs. numero 33 del 2013, pone l’obbligo di pubblicazione, nessun rilievo assume la disposizione di cui all’art. 5 bis e i limiti da essa previsti, invocati dall’Amministrazione resistente, essendo stato effettuato a priori dal legislatore il bilanciamento tra interesse all’ostensione e interessi pubblici e privati contrapposti. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, con riferimento alle delibere con cui il CNF ha conferito gli incarichi di difesa di cui all’istanza di accesso del 13.5.2020 in parte fondato e quindi accolto, con riferimento all’istanza di ostensione/pubblicazione del 13.5.2020 dei dati relativi al compenso corrisposto agli avvocati incaricati. Con riferimento a questi dati, la nota del 25.6.2020, numero AMM25/06/20038794U, va annullata e il CNF va condannato all’ostensione/pubblicazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del 25.6.2020, numero AMM25/06/20038794U, con riferimento al rigetto dell’istanza di ostensione/pubblicazione del 13.5.2020 dei dati relativi al compenso corrisposto agli avvocati ivi indicati, e condanna il CNF all’ostensione di essi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza. Condanna il CFN alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500, oltre iva e cpa come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.