PAT: la discussione da remoto è l’unica modalità ammessa nel periodo emergenziale

Il Consiglio di Stato ha respinto l’opposizione alla discussione da remoto fondata sulla asserita necessità che la discussione si tenga in presenza. Infatti, nel periodo emergenziale, l’unica modalità di discussione temporaneamente contemplata e ammessa dall’ordinamento deve ritenersi quella da remoto.

Con il provvedimento in commento è stata respinta l’opposizione alla discussione da remoto fondata sulla asserita necessità che la discussione si tenga in presenza. Infatti, nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 e 25, co. 1, d.l. n. 137/2020, l’ unica modalità di discussione temporaneamente contemplata e ammessa dall’ordinamento deve ritenersi quella da remoto”. Il provvedimento, in particolare, ha chiarito che alla luce di una disciplina che contempla, in via temporanea, il collegamento da remoto come unica modalità per lo svolgimento della discussione orale , deve ritenersi preclusa all’interprete qualsiasi alternativa interpretativa idonea ad ammettere la discussione in presenza”. Del pari, il decreto esclude che la suddetta normativa possa essere derogata in fattispecie di particolare complessità e delicatezza, anche in considerazione della sperimentata idoneità del collegamento telematico ad assicurare l’integrità del contraddittorio e a salvaguardare adeguatamente l’esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale. Fonte ilprocessotelematico.it

Consiglio di Stato, sez. II, decreto 15 gennaio 2021, numero 24 Presidente Deodato Rilevato che l’appellante si oppone alla discussione da remoto, richiesta dal Ministero della difesa, rappresentando la necessità che la discussione si svolga in presenza Considerato che, ratione temporis, l’unica possibilità di discussione contemplata e ammessa dall’ordinamento è quella con collegamento da remoto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, d.l. numero 28 del 2020 e 25, comma 1, d.l. numero 137 del 2020 Ritenuto che a fronte di una disciplina positiva che contempla, in via straordinaria e temporanea, il collegamento da remoto come unica modalità di svolgimento della discussione orale, resta preclusa all’interprete ogni opzione interpretativa che, invece, ammetta la discussione in presenza, da intendersi quale possibilità esclusa, implicitamente, ma chiaramente, dalla citata normativa di riferimento in ragione del suo carattere completo ed esauriente Rilevato peraltro, che l’affermata delicatezza della questione da discutere non vale in alcun modo ad autorizzare la sostanziale disapplicazione, in esito a un incerto e inattendibile percorso ermeneutico, della disposizione che prevede la sola discussione da remoto, sulla base della sua dichiarata e sperimentata idoneità ad assicurare l’integrità del contraddittorio Considerato che non si ravvisano ragioni di ordine giuridico o tecnico per smentire l’assunto dell’equivalenza della discussione orale da remoto, rispetto a quella in presenza, quanto alla sua capacità di salvaguardare in maniera adeguata l’esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale Ritenuto, pertanto, che l’opposizione dev’essere disattesa, restando confermata la discussione da remoto, già autorizzata con separato decreto P.Q.M. Respinge l’opposizione del alla discussione da remoto. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.