L’utile modesto non è di per sé sintomo di un’anomalia economica dell’offerta aggiudicataria

In tema di gare d’appalto ed anomalia economica dell’offerta aggiudicataria, l'utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.

Così il TAR Lombardia con la sentenza n. 2044/20, depositata il 30 ottobre, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera comunale di aggiudicazione della gara indetta per i lavori di costruzione di una scuola secondaria di primo grado. Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi al secondo posto della graduatoria, lamentano, per quanto d’interesse, l’ anomalia dell’offerta aggiudicataria nel suo complesso. Secondo le ricorrenti l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione. La censura si rivela infondata per mancanza di prova circa tale anomalia. Il TAR richiama l’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 e ricorda come la giurisprudenza abbia chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile , consentendo una corretta esecuzione del servizio Cons. Stato n. 63263/18 . Sulla base di tale premessa, la pronuncia ricorda che la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile , cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala . Inoltre, sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo , sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico . Nel caso di specie, dagli errori di calcolo delle singole voci dell’offerta non può essere dedotto automaticamente un errore nel calcolo del valore totale dell’offerta – che secondo le ricorrenti avrebbe dovuto essere rettificato in aumento -. Manca in conclusione la dimostrazione dell’insostenibilità dell’offerta dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno. Il ricorso viene conclusivamente respinto.

TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 14 – 30 ottobre 2020, n. 2044 Presidente Zucchini – Estensore Di Mario Fatto 1. Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, hanno impugnato la determinazione n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado in via omissis . Contro suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso. 1 - Violazione e falsa applicazione della legge di gara sotto plurimi profili. 1.1 Il sopralluogo del RTP aggiudicatario sarebbe stato eseguito dal solo arch. C., senza peraltro alcuna delega degli altri componenti, compresi i mandatari, in violazione della regola del bando secondo la quale il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregato in rete, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori economici”. 1.2 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto dalla documentazione acquisito in seguito all’accesso, risulterebbe che non sarebbero stati presentati in gara i DGUE di C., M., C. e l’autodichiarazione dell’arch. R. in violazione dell’art. 80 del Codice, oltre che il disciplinare di gara punto 6.1 , che prescriveva l’obbligo di produrre le autodichiarazioni a pena di esclusione. 1.3 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non aver provato il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria S.04, in quanto non avrebbe indicato la percentuale dei servizi svolti - con altri professionisti - per le scuole di Menaggio e Missaglia. 1.4 Il RTP B. – R. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto mancherebbe la data dell’ultimo attestato di aggiornamento in corso di validità dell’ing. B. necessario per potere svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza CSE ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008. 2 - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara. 2.1 Le ricorrenti denunciano che il RTI avversario ha proposto nell’offerta una presenza giornaliera in cantiere, mentre nelle giustificazioni presentate in sede di anomalia avrebbero indicato una presenza ridotta a 176 giorni lavorativi 44 di B., 44 di C. e 88 di C. sui 310 giorni di durata del cantiere, senza che la stazione appaltante abbia rilevato l’anomalia dell’offerta. 2.2 Calcolando il valore economico dei 134 giorni lavorativi mancanti, secondo le ricorrenti l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 dovrebbe essere incrementato di 54.714,88 € considerando l’ing. C. oppure, in subordine, di 30.401,92 €, considerando l’arch. C., diventando così in totale di 178.395,17 € considerando l’ing. C. oppure di 154.082,21 € considerando l’arch. C. . Tale aumento comporterebbe lo spostamento del RTP aggiudicatario dal primo al quinto posto della graduatoria su sei offerenti con C. , oppure al quarto posto su sei offerenti con C. . 2.3 Le ricorrenti affermano che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver giustificato, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, una parte dei costi di natura intellettuale dell’arch. C Inoltre aggiungendo le ore non giustificate l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 avrebbe dovuto essere incrementato di 3.600 €, per un totale di 127.280,29 €, con la conseguenza che il RTP aggiudicatario risulterebbe secondo in graduatoria. 2.4 Da ultimo vi sarebbe un’omissione nell’offerta aggiudicataria, per non aver considerato i 2.000 € previsti dal disciplinare di gara per la pubblicazione. 3 - Sotto altro profilo violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’Art. 15 del DM 49/2018. Difetto di istruttoria. 3.1 Le ricorrenti denunciano che il RTP B. – R. avrebbe dovuto essere escluso anche per la mancata giustificazione dei tempi di esecuzione degli incarichi in corso sul territorio comunale. Infatti nei giustificativi dell’offerta anomala il RTI aggiudicatario avrebbe indicato, quale condizione favorevole alla rapida realizzazione dei lavori, la compresenza di un’attività di studio di progettazione a favore del Comune di Casatenovo, che avrebbe favorito la presenza dei componenti del RTP sul territorio comunale, senza però identificare le date di inizio e fine del servizio. Secondo le ricorrenti in realtà tale servizio finirebbe prima dell’inizio dell’incarico oggetto del ricorso. 3.2 Allo stesso modo le giustificazioni sarebbero insufficienti laddove dichiarano che La metodologia di svolgimento dell’incarico, le tecniche di programmazione del progetto nelle varie fasi, la disponibilità di apparecchiature di ausilio alla progettazione sia per quanto riguarda il software che l’hardware consentono di accelerare l'elaborazione progettuale con il contenimento dei costi”. Infatti, secondo le ricorrenti tale giustificazione vale per un servizio di progettazione e non di alta sorveglianza delle opere tramite un Ufficio di Direzione lavori, qual è quello oggetto della gara. Inoltre nell’elenco software riportato nel Capitolo 2. Attrezzature disponibili del R.T.P.”, non sarebbe inserita nessuna piattaforma elettronica specifica per effettuare la contabilità dei lavori, così come invece richiesto dall’art. 15 del DM 49/2018. Con la memoria di costituzione depositata in data 12/06/20 il Comune di Casatenovo chiede la reiezione del ricorso in quanto a l’Arch. C. ha eseguito il sopralluogo in qualità di rappresentante incaricato dagli altri professionisti, che lo hanno delegato per iscritto b tutti i professionisti del RTP hanno presentato la documentazione a loro richiesta c il RTP aggiudicatario ha indicato la percentuale dei servizi svolti con altri professionisti d le date dei corsi di aggiornamento dell’ing. B. risultano agli atti e i giorni di presenza in cantiere dei componenti del RTI sarebbero 220 giorni e non 176 come si legge nel ricorso f sussisterebbe sovrapposizione temporale tra il precedente incarico svolto dal RTP aggiudicatario relativo al restauro della Chiesina di Santa Giustina in Casatenovo e quello oggetto del ricorso g e h il giudizio di non anomalia dell’offerta sarebbe corretto in quanto fondato sull’apprezzamento globale e sintetico, sulla serietà dell’offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo”. Con memoria depositata in data 12/06/20 la Provincia di Lecco ha chiesto la reiezione del ricorso sia perché le presunte mancanza documentali denunciate dalle ricorrenti sarebbero smentite dai fatti, sia perché l’offerta economicamente più vantaggiosa non sarebbe la sommatoria di più fattori autonomi, come pretenderebbero le ricorrenti. Con memoria depositata in data 25/09/20 le ricorrenti hanno richiamato le deduzioni già contenute nelle precedenti memorie. In data 13/10/20 il Comune ha depositato il provvedimento di chiusura senza provvedimento del procedimento di autotutela aperto nel corso del giudizio. All’udienza del 14 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. Diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato In primo luogo risulta dall’esame degli atti risulta che l’Arch. C. ha eseguito il sopralluogo in qualità di rappresentante incaricato dagli altri professionisti, che lo hanno delegato per iscritto. In secondo luogo risulta dagli atti che i professionisti del RTP aggiudicatario hanno depositato i DGUE e l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Il punto 1.3 del motivo è infondato in quanto il RTP aggiudicatario ha indicato nel 60% la percentuale dei servizi svolti con altri professionisti per la scuola di Missaglia e nel 100% la percentuale dei servizi svolti alla scuola di Menaggio. Il punto 1.4 è infondato in quanto la data dell’ultimo attestato di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza dell’Ing. B. risultante dagli atti è il 21.10.2019. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto le ricorrenti non hanno dato prova dell’anomalia dell’offerta nel suo complesso. Ai sensi dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”. Come chiarito dalla giurisprudenza il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n. 63263 TAR Lazio, Roma, I ter 15/10/2020 n. 10498 TAR Lazio, Roma, I quater, 14/09/2020 n. 9552 . Nel caso di specie le imprese ricorrenti hanno desunto, dai presunti errori per difetto nel computo economico delle giornate di presenza sul cantiere dell’ing. C. e dell’arch. C., un aumento del costo dell’offerta tale da modificare la graduatoria e far perdere all’aggiudicataria il primo posto. In sostanza, secondo le ricorrenti, l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione. Tuttavia si tratta di un giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia. Infatti la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala. Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992 Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016 TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019 . Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare e da questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto. In mancanza di tale prova il motivo va respinto. 3. Anche il terzo motivo è infondato. 3.1 La contemporaneità degli impegni assunti dal RTP aggiudicatario sul territorio comunale è sufficientemente provata dall’affermazione del Comune, non contraddetta dalle ricorrenti, che il restauro della Chiesina di Santa Giustina in Casatenovo è ancora in corso. 3.2 Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta le giustificazioni addotte in merito ai tempi di esecuzione dei lavori, con riferimento all’organizzazione aziendale del RTP aggiudicatario. Infatti i metodi ed ai mezzi a disposizione del RTP per lo svolgimento dell’attività di progettazione possono servire anche per l’attività di direzione lavori, trattandosi di un servizio di carattere intellettuale strettamente connesso con la progettazione. 3.3 Da ultimo l’inidoneità del software di contabilità elettronica offerto a svolgere il servizio oggetto dell’appalto non è stata adeguatamente provata. Infatti l’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 prevede che Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento”. La norma distingue il caso in cui la direzione lavori sia svolta dalla stazione appaltante dal caso in cui essa sia svolta all’esterno. Nel primo caso è richiesto l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche. Nel secondo caso la dotazione informatica è quella propria del professionista esterno ed è lasciato alla stazione appaltante il compito di verificare l’idoneità del software di lavoro. Ne consegue che l’assenza di una piattaforma elettronica specifica non costituisce un vizio che da solo comporti l’irrealizzabilità del servizio offerto da professionisti esterni. 4. In definitiva il ricorso va respinto. 5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.FATTO 1. Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, hanno impugnato la determinazione n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado in via S.Giacomo 1. Contro suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso. 1 - Violazione e falsa applicazione della legge di gara sotto plurimi profili. 1.1 Il sopralluogo del RTP aggiudicatario sarebbe stato eseguito dal solo arch. C., senza peraltro alcuna delega degli altri componenti, compresi i mandatari, in violazione della regola del bando secondo la quale il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregato in rete, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori economici”. 1.2 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto dalla documentazione acquisito in seguito all’accesso, risulterebbe che non sarebbero stati presentati in gara i DGUE di C., M., C. e l’autodichiarazione dell’arch. R. in violazione dell’art. 80 del Codice, oltre che il disciplinare di gara punto 6.1 , che prescriveva l’obbligo di produrre le autodichiarazioni a pena di esclusione. 1.3 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non aver provato il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria S.04, in quanto non avrebbe indicato la percentuale dei servizi svolti - con altri professionisti - per le scuole di Menaggio e Missaglia. 1.4 Il RTP B. – R. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto mancherebbe la data dell’ultimo attestato di aggiornamento in corso di validità dell’ing. B. necessario per potere svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza CSE ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008. 2 - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara. 2.1 Le ricorrenti denunciano che il RTI avversario ha proposto nell’offerta una presenza giornaliera in cantiere, mentre nelle giustificazioni presentate in sede di anomalia avrebbero indicato una presenza ridotta a 176 giorni lavorativi 44 di B., 44 di C. e 88 di C. sui 310 giorni di durata del cantiere, senza che la stazione appaltante abbia rilevato l’anomalia dell’offerta. 2.2 Calcolando il valore economico dei 134 giorni lavorativi mancanti, secondo le ricorrenti l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 dovrebbe essere incrementato di 54.714,88 € considerando l’ing. C. oppure, in subordine, di 30.401,92 €, considerando l’arch. C., diventando così in totale di 178.395,17 € considerando l’ing. C. oppure di 154.082,21 € considerando l’arch. C. . Tale aumento comporterebbe lo spostamento del RTP aggiudicatario dal primo al quinto posto della graduatoria su sei offerenti con C. , oppure al quarto posto su sei offerenti con C. . 2.3 Le ricorrenti affermano che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver giustificato, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, una parte dei costi di natura intellettuale dell’arch. C Inoltre aggiungendo le ore non giustificate l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 avrebbe dovuto essere incrementato di 3.600 €, per un totale di 127.280,29 €, con la conseguenza che il RTP aggiudicatario risulterebbe secondo in graduatoria. 2.4 Da ultimo vi sarebbe un’omissione nell’offerta aggiudicataria, per non aver considerato i 2.000 € previsti dal disciplinare di gara per la pubblicazione. 3 - Sotto altro profilo violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’Art. 15 del DM 49/2018. Difetto di istruttoria. 3.1 Le ricorrenti denunciano che il RTP B. – R. avrebbe dovuto essere escluso anche per la mancata giustificazione dei tempi di esecuzione degli incarichi in corso sul territorio comunale. Infatti nei giustificativi dell’offerta anomala il RTI aggiudicatario avrebbe indicato, quale condizione favorevole alla rapida realizzazione dei lavori, la compresenza di un’attività di studio di progettazione a favore del Comune di Casatenovo, che avrebbe favorito la presenza dei componenti del RTP sul territorio comunale, senza però identificare le date di inizio e fine del servizio. Secondo le ricorrenti in realtà tale servizio finirebbe prima dell’inizio dell’incarico oggetto del ricorso. 3.2 Allo stesso modo le giustificazioni sarebbero insufficienti laddove dichiarano che La metodologia di svolgimento dell’incarico, le tecniche di programmazione del progetto nelle varie fasi, la disponibilità di apparecchiature di ausilio alla progettazione sia per quanto riguarda il software che l’hardware consentono di accelerare l'elaborazione progettuale con il contenimento dei costi”. Infatti, secondo le ricorrenti tale giustificazione vale per un servizio di progettazione e non di alta sorveglianza delle opere tramite un Ufficio di Direzione lavori, qual è quello oggetto della gara. Inoltre nell’elenco software riportato nel Capitolo 2. Attrezzature disponibili del R.T.P.”, non sarebbe inserita nessuna piattaforma elettronica specifica per effettuare la contabilità dei lavori, così come invece richiesto dall’art. 15 del DM 49/2018. Con la memoria di costituzione depositata in data 12/06/20 il Comune di Casatenovo chiede la reiezione del ricorso in quanto a l’Arch. C. ha eseguito il sopralluogo in qualità di rappresentante incaricato dagli altri professionisti, che lo hanno delegato per iscritto b tutti i professionisti del RTP hanno presentato la documentazione a loro richiesta c il RTP aggiudicatario ha indicato la percentuale dei servizi svolti con altri professionisti d le date dei corsi di aggiornamento dell’ing. B. risultano agli atti e i giorni di presenza in cantiere dei componenti del RTI sarebbero 220 giorni e non 176 come si legge nel ricorso f sussisterebbe sovrapposizione temporale tra il precedente incarico svolto dal RTP aggiudicatario relativo al restauro della Chiesina di Santa Giustina in Casatenovo e quello oggetto del ricorso g e h il giudizio di non anomalia dell’offerta sarebbe corretto in quanto fondato sull’apprezzamento globale e sintetico, sulla serietà dell’offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo”. Con memoria depositata in data 12/06/20 la Provincia di Lecco ha chiesto la reiezione del ricorso sia perché le presunte mancanza documentali denunciate dalle ricorrenti sarebbero smentite dai fatti, sia perché l’offerta economicamente più vantaggiosa non sarebbe la sommatoria di più fattori autonomi, come pretenderebbero le ricorrenti. Con memoria depositata in data 25/09/20 le ricorrenti hanno richiamato le deduzioni già contenute nelle precedenti memorie. In data 13/10/20 il Comune ha depositato il provvedimento di chiusura senza provvedimento del procedimento di autotutela aperto nel corso del giudizio. All’udienza del 14 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato In primo luogo risulta dall’esame degli atti risulta che l’Arch. C. ha eseguito il sopralluogo in qualità di rappresentante incaricato dagli altri professionisti, che lo hanno delegato per iscritto. In secondo luogo risulta dagli atti che i professionisti del RTP aggiudicatario hanno depositato i DGUE e l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Il punto 1.3 del motivo è infondato in quanto il RTP aggiudicatario ha indicato nel 60% la percentuale dei servizi svolti con altri professionisti per la scuola di Missaglia e nel 100% la percentuale dei servizi svolti alla scuola di Menaggio. Il punto 1.4 è infondato in quanto la data dell’ultimo attestato di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza dell’Ing. B. risultante dagli atti è il 21.10.2019. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto le ricorrenti non hanno dato prova dell’anomalia dell’offerta nel suo complesso. Ai sensi dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”. Come chiarito dalla giurisprudenza il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n. 63263 TAR Lazio, Roma, I ter 15/10/2020 n. 10498 TAR Lazio, Roma, I quater, 14/09/2020 n. 9552 . Nel caso di specie le imprese ricorrenti hanno desunto, dai presunti errori per difetto nel computo economico delle giornate di presenza sul cantiere dell’ing. C. e dell’arch. C., un aumento del costo dell’offerta tale da modificare la graduatoria e far perdere all’aggiudicataria il primo posto. In sostanza, secondo le ricorrenti, l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione. Tuttavia si tratta di un giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia. Infatti la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala. Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992 Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016 TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019 . Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare e da questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto. In mancanza di tale prova il motivo va respinto. 3. Anche il terzo motivo è infondato. 3.1 La contemporaneità degli impegni assunti dal RTP aggiudicatario sul territorio comunale è sufficientemente provata dall’affermazione del Comune, non contraddetta dalle ricorrenti, che il restauro della Chiesina di Santa Giustina in Casatenovo è ancora in corso. 3.2 Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta le giustificazioni addotte in merito ai tempi di esecuzione dei lavori, con riferimento all’organizzazione aziendale del RTP aggiudicatario. Infatti i metodi ed ai mezzi a disposizione del RTP per lo svolgimento dell’attività di progettazione possono servire anche per l’attività di direzione lavori, trattandosi di un servizio di carattere intellettuale strettamente connesso con la progettazione. 3.3 Da ultimo l’inidoneità del software di contabilità elettronica offerto a svolgere il servizio oggetto dell’appalto non è stata adeguatamente provata. Infatti l’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 prevede che Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento”. La norma distingue il caso in cui la direzione lavori sia svolta dalla stazione appaltante dal caso in cui essa sia svolta all’esterno. Nel primo caso è richiesto l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche. Nel secondo caso la dotazione informatica è quella propria del professionista esterno ed è lasciato alla stazione appaltante il compito di verificare l’idoneità del software di lavoro. Ne consegue che l’assenza di una piattaforma elettronica specifica non costituisce un vizio che da solo comporti l’irrealizzabilità del servizio offerto da professionisti esterni. 4. In definitiva il ricorso va respinto. 5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.