

21 Settembre 2020
(TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 9592/20; depositata il 16 settembre)


TAR Lazio, sez. I, sentenza 20 luglio – 16 settembre, n. 9592
Presidente Amodio – Estensore Ravasio
Fatto e diritto
1. Con decreto del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, n. 102/2015 del 2/03 – 9/04/2015, è stata disposta la confisca di un compendio di beni immobili: tra essi anche l’appartamento sito in -omissis-, censita al catasto fabbricati al foglio - omissis -, occupato appunto dai ricorrenti, in danno dei quali è stato emesso il provvedimento di confisca.
2. Quest’ultimo, confermato in parte qua dalla Corte d’Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 194/2017, é divenuto definitivo il 5 ottobre 2018, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, proposti avverso il citato decreto della Corte d’Appello di Palermo.
3. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con l’ordinanza in epigrafe ordinata, ha pertanto ordinato lo sgombero, entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, del citato appartamento.
4. Avverso tale provvedimento i coniugi - omissis -hanno proposto ricorso, deducendone l’illegittimità per:
(i) violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90, in relazione al fatto che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di partecipare al procedimento sfociato nel provvedimento impugnato;
(ii) violazione dell’art. 47, comma 2, del D. L.vo 159/2011 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in relazione alla non ancora intervenuta destinazione del bene confiscato, che avrebbe dovuto precedere lo sgombero;
(iii) violazione dell’art. 97 della Costituzione, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza del termine per adempiere, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in relazione all’estrema ristrettezza del termine fissato per il rilascio dell’immobile, anche in considerazione della emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid 19.
5. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.
6. Quest’ultimo è stato chiamato alla camera di consiglio del 20 luglio 2020, in occasione della quale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., è stato introitato in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. In relazione al primo motivo va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, divenuto definitivo il provvedimento di confisca, l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 24/04/2020 n. 4187; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 11/04/2017, n. 4430; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 22/01/2016, n. 777).
9. Con riferimento alla non intervenuta destinazione del bene, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il “potere-dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare - ma distinta - da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 3890/2019; Cons. Stato, Sez. III , n. 3324/2016).
10. Infine è infondato anche il terzo motivo, con cui si denuncia la ristrettezza del termine di adempimento.
10.1. L’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ha infatti stabilito la sospensione, sino al 1° settembre 2020, di tutti i termini di definizione di procedimenti amministrativi nonché di esecuzione di atti amministrativi: in ragione di ciò, nonché del fatto che l’ordinanza di sgombero è stata notificata il 24 aprile 2020, cioè dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, il termine di 120 giorni fissato per il rilascio dell’immobile di fatto ha cominciato a decorrere solo il 1° settembre 2020.
10.2. Quanto alla dedotta intrinseca inadeguatezza del termine di 120 giorni, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Sezione (tra le più recenti si veda la sentenza n. 4840/2020), detto termine non risulta incongruo o irragionevole, tenuto conto che il bene risulta occupato in forza di una confisca divenuta definitiva da oltre un anno e che i 120 giorni indicati nell’ordinanza gravata sono quelli concessi per il rilascio spontaneo dell’immobile: ne consegue che non rileva, ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento impugnato, una eventuale difficoltà per le parti ricorrenti di lasciare spontaneamente l’immobile alla scadenza del termine assegnato.
11. Il ricorso va conclusivamente respinto perché infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori se per legge dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.





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