Il TAR Lombardia sulla contrarietà alla legge professionale della lex specialis

Con riferimento al contenuto di alcuni bandi ed avvisi di gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni, Il TAR Lombardia si è pronunciato in tema di clausola della lex specialis, che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti proprio le Pubbliche Amministrazioni.

Con sentenza n. 1084/20, il TAR Lombardia si è pronunciato sul ricorso proposto da alcuni avvocati amministrativisti facenti parte del Consiglio Direttivo della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti SOLOM , con l'intervento ad adiuvandum della società stessa e dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in ordine ai contenuti dei bandi e degli avvisi delle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni per l'affidamento dei servizi legali . In particolare, il TAR Lombardia ha evidenziato la natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l'esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell'indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un'offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell' equo compenso , e nella parte in cui prevede l'assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato .

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 10 – 17 giugno 2020, n. 1084 Presidente Giordano – Estensore Gatti Fatto e diritto Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio delle censure indirizzate avverso il provvedimento impugnato, essendo lo stesso stato revocato, con determinazione n. 53 del 13.1.2020, dovendo perciò darsi atto della cessazione della materia del contendere. Malgrado i ricorrenti insistano nella domanda di annullamento, la stessa non potrebbe infatti trovare accoglimento, in quanto avente ad oggetto un provvedimento ormai rimosso dal mondo giuridico. L’accoglimento della domanda cautelare ord. n. 1720/19 ha inoltre salvaguardato il bene della vita posto a fondamento delle pretese dei ricorrenti, che non hanno perciò subito danni dai provvedimenti impugnati, non formulando in ogni caso alcuna domanda risarcitoria. In relazione alla necessità di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, il Collegio accerta la fondatezza del ricorso, per le motivazioni già evidenziate in sede cautelare, e pertanto, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell’indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Pieve Emanuele al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, nella misura di Euro 2.500,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato in loro favore. Le spese sostenute dagli intervenienti restano a loro carico. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.