Occupazioni abusive di immobili comunali e ordinanze sindacali di sgombero

Le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze, a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge, ed in presenza di un chiaro stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, da intendersi, nella concreta fattispecie, come specifico pregiudizio all’incolumità fisica degli occupanti abusivi.

E' quanto statuito dal TAR Campania, sez. Napoli V, con la recente pronuncia del 6 febbraio 2020, n. 565. La risalente occupazione abusiva dell'immobile comunale. Un immobile di proprietà del Comune di Caserta, non avente i requisiti di agibilità ed abitabilità, veniva abusivamente occupato nell'oramai lontano anno 2012. In data 2 novembre 2012, gli agenti di Polizia municipale, a seguito di uno specifico sopralluogo, accertavano l’effettiva occupazione abusiva dell'immobile, precisamente costituita da una mansarda e da un terrazzo stenditoio, e l’inidoneità dell’immobile medesimo alla destinazione di alloggio, di fatto impressagli dagli occupanti. Pochi giorni dopo, con un successivo sopralluogo, veniva accertata anche la realizzazione, sempre ad opera dei medesimi occupanti, di ulteriori interventi edilizi non assentiti, né mai dichiarati. Indi, veniva inibita la prosecuzione dei lavori, mediante immediata sospensione. Il 9 gennaio 2013, veniva emessa ordinanza contingibile ed urgente, con la quale il Sindaco, richiamando gli accertamenti effettuati dalla polizia comunale, ordinava agli occupanti l’immediato rilascio dell’immobile. Siffatta ordinanza restava integralmente inosservata ed ineseguita. Successivamente, ben sei anni dopo, il 14 febbraio 2019, veniva emessa una seconda ordinanza contingibile ed urgente, con la quale si ingiungeva nuovamente il rilascio dell'immobile occupato abusivamente e parimenti destinato ad alloggio. Siffatta seconda ordinanza viene impugnata dai possessori, seppur sine titulo , dell'immobile, i quali avanzano due precise censure. In primo luogo, contestano le ragioni di urgenza e straordinarietà, poste a fondamento dell'ordinanza. Ne lamentano la radicale insussistenza, anche in ragione della carente motivazione, che caratterizza l'ordinanza, e, soprattutto, del lungo intervallo temporale, che è trascorso fra la prima e la seconda ordinanza. Ben sei anni, che comprovano l'insussistenza delle supposte ragioni di urgenza. In secondo luogo, viene contestato un eccesso di potere, sotto il crinale della figura sintomatica della manifesta ingiustizia e violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che i ricorrenti dichiarano di essere degli occupanti di necessità , in quanto avrebbero, secondo la loro prospettazione, un titolo legittimo di assegnazione degli alloggi comunali, sulla base di una pregressa graduatoria. In tal senso, non si contesta l'abusiva occupazione, ma si evidenzia che la medesima è avvenuta in base a meritorie ragioni di giustizia, comprovate dal fatto che nell'anno 2018 sono state corrisposte, in favore del Comune di Caserta, alcune somme di danaro a titolo locativo, sollecitando ripetutamente la definizione formale del rapporto locativo di fatto. Le ordinanze sindacali di urgenza alla luce degli ultimi sviluppi normativi. Come noto, i poteri sindacali di emanare ordinanze contingibili e urgenti sono da ricondursi, nell’ordinamento costituzionale italiano, in seno al più ampio e risalente dibattito sul considerare la necessità come fonte del diritto. A tal riguardo, si sono contrapposti due distinti orientamenti. Il primo, che considera la necessità come una reale fonte del diritto, può considerarsi oramai superato, mentre invece appare sempre più dominante il convincimento secondo indirizzo , ad avviso del quale occorre rinvenire nella necessità il presupposto ovvero il prerequisito per l’emanazione di provvedimenti eccezionali. In questo senso, la necessità, intesa come situazione straordinaria alla quale non è possibile fare fronte con i mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento, diviene la condizione giustificativa, prevista dalla legge, per l’esercizio di poteri extra ordinem , mediante l’emanazione di provvedimenti capaci finanche di derogare al diritto vigente. Con specifico riferimento ai poteri di ordinanza extra ordinem dei Sindaci, è bene sottolineare che questi ultimi sono sempre storicamente stati, ancor prima della Costituzione repubblicana, uno dei luoghi privilegiati del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Tale impostazione appare del resto coerente con il ruolo centrale che nell’ordinamento è sempre stato riconosciuto ai Sindaci in materia di pubblica sicurezza. In tal senso, occorre ricordare che già il TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio decreto n. 773/1931 attribuiva al Sindaco i poteri dell’autorità locale di pubblica sicurezza, laddove non fosse formalmente istituito il capo dell’ufficio preposto a detta funzione. La nuova legge sull’ordinamento della pubblica sicurezza, legge n. 121/1981, confermava peraltro le funzioni di pubblica sicurezza del Sindaco, così come disciplinate in precedenza dal TULPS. Venendo alla legislazione attuale, occorre tener conto dell'importante decreto Minniti il decreto legge n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017 , che è intervenuto proprio sui poteri sindacali di ordinanza, modificando sia l'articolo 50, che l'articolo 54 del Testo Unico Enti Locali d.lgs n. 267/2000 . Per quanto concerne l'articolo 54 la disposizione normativa maggiormente interessata nella concreta vicenda oggetto di esame , è stata introdotta art. 4, decreto legge n. 14/2017 una definizione legislativa di sicurezza urbana , intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati . Sulla base di tale definizione, l'articolo 54 è stato rilevantemente innovato. Accanto al comma 4°, che prevede il potere del Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana , è stato inserito il novello comma 4-bis. Siffatta nuova disposizione normativa stabilisce che le ordinanze contingibili ed urgenti, di cui al comma 4°, concernenti la sicurezza urbana, sono dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti . Viceversa, le ordinanze concernenti l' incolumità pubblica sono dirette a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Ancora una volta, appare chiaro il Legislatore ha ritenuto di fare ricorso ad un potenziamento dei poteri sindacali di ordinanza, al fine di ricomprendervi situazioni evidentemente tutt’altro che emergenziali. Ovviamente, la nuova formulazione dell'articolo 54 TUEL come pure quella dell'articolo 50 dovrà essere vagliata con riferimento ai parametri individuati dalla Corte Costituzionale con la ben famosa sentenza n. 115/2011, per cui i poteri sindacali, determinanti una compressione della libertà dei singoli devono necessariamente trovare un fondamento nella legge ordinaria, che deve essere inoltre estremamente rigorosa nell’individuare le modalità d’uso del potere e delle limitazioni che esso dovrà necessariamente incontrare. Le condivisibili statuizioni del TAR Campania. I giudici amministrativi campani sono ben consapevoli degli sviluppi di riflessioni e di novità normative, afferenti le ordinanze contingibili ed urgenti. Ed, infatti, ben evidenziano che le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem , in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione, in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari. Ovviamente, il Tar Campania ben ricorda i presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti, che sono costituiti - dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente urgenza - dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari strumenti ed istituti giuridici offerti dall'ordinamento giuridico contingibilità - dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea temporaneità può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem , che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge. In tal senso, i giudici campani hanno buon gioco nel ricordare i già consolidati approdi della giurisprudenza, secondo cui le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge per il tempo strettamente necessario affinché l'amministrazione possa intervenire in via ordinaria” Tar Sicilia, sez. Palermo III^, n. 2.268/2016 . Solo in presenza di valide ed effettive ragioni di urgenza, contingibilità e temporaneità è possibile la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, cioè la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti in tal senso, ex multis Consiglio di Stato, sez. V^, n. 1.189/2016 . Alla luce di tali considerazioni, il Tar Campania prende atto che l'ordinanza impugnata si fonda, appunto, sul rinnovato articolo 54, comma 4-bis, del d.lgs n. 267/2000, ma, al contempo evidenzia che, comunque, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere legittimamente emanate solo in presenza degli ineludibili e richiamati presupposti. Ad avviso dei giudici, nell'ordinanza effettivamente emanata, non è stata adeguatamente dimostrata la ricorrenza dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, da intendersi come specifico pregiudizio all’incolumità fisica degli occupanti abusivi, come pure per l’igiene pubblica, quale carenza delle condizioni igienico-sanitarie e, tanto, a prescindere dall’esistenza o meno di un certificato di agibilità. Inoltre, al di là della carenza del presupposto dell'urgenza stante l'assenza di pericolo , l'ordinanza difetta pure del requisito della contingibilità, intesa come eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento. Infine, manca anche il necessario presupposto della temporaneità , dal momento che l'ordinanza sindacale impugnata non indica alcun termine finale, presentando, conseguentemente, un'efficacia sine die, con sostanziale privazione di un alloggio, sia pure precario, a soggetti già riconosciuti titolari di un diritto all’assegnazione, senza che residui alcuno spazio per l’esercizio dei poteri ordinari, sia ripristinatori che di amministrazione attiva, aspetto, questo, che contrasta proprio con il carattere eccezionale e temporaneo tipico del provvedimento di carattere straordinario . Sulla base di tali argomentazioni, il Tar accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza. La decisione dei giudici amministrativi campani appare fortemente convincente, in quanto, pur a fronte delle innovazioni legislative, che hanno esteso ancor più lo spettro di intervento delle ordinanze extra ordinem, sulla base della novella e sfuggente definizione di sicurezza urbana , occorre sempre accertare, a pena di illegittimità, la ricorrenza degli indefettibili presupposti. In tal senso, i Sindaci dovrebbero astenersi dall’intervenire con ordinanze in riferimento a problematiche caratterizzate da un’evidente dimensione strutturale e consolidata nel tempo. La tentazione di dare un’immagine dinamica dell’amministrazione comunale gioca indubbiamente un suo ruolo, non completamente positivo sotto questo punto di vista. Conseguentemente, il ricorso allo strumento dell’ordinanza urgente, in quanto atto percepito come idoneo a rimuovere con estrema rapidità problemi radicatisi nel tempo ! ed avvertiti dalla cittadinanza, è particolarmente frequente. Tuttavia, se l’immagine trasmessa nel breve periodo potrebbe apparire quella di un'Amministrazione attiva ed operativa, nel lungo periodo il ricorso massivo ed indiscriminato allo strumento extra ordinem porta a risultati estremamente deludenti e critici, in quanto le ordinanze irrispettose dei limiti ad esse imposti verranno verosimilmente espunte dall’ordinamento in seguito all’intervento dell’autorità giudiziaria amministrativa. Con il rischio, poi, che nel frattempo l’amministrazione comunale non abbia individuato una soluzione organica a problematiche di carattere strutturale, per il tramite degli strumenti già esistenti nell’ordinamento giuridico.

TAR Campania, sez. V, sentenza 19 novembre 2019 – 6 febbraio 2020, numero 565 Presidente Scudeller - Estensore Caprini Fatto e diritto I. Parte ricorrente impugna l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale le viene ingiunto di lasciare ad horas o meglio, entro il termine di 10 giorni, l’alloggio comunale occupato abusivamente. II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso a violazione della l. numero 241/1990, degli articolo 50 e 54 del TUEL, dei principi generali di diritto in tema di ordinanze contingibili ed urgenti, dell’articolo 97 della Carta costituzionale e del principio di ragionevolezza b eccesso di potere per difetto di motivazione. III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso. IV. All’udienza del 19.11.2019, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. V. Occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione in rito sollevata dalla parte resistente. V.1. Sostiene l’Amministrazione intimata, richiamando consolidata giurisprudenza, che in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge articolo 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 numero 18 e non come esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero , dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” Cass. civ., Sez. Unumero , 7.07.2011, numero 14956 e ordinanza numero 9683 del 5.4.2019 T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13.02.2015, numero 49 . V.1.1. L’eccezione è priva di pregio, essendo errata la prospettazione proposta. V.1.2. Deve, invero, farsi riferimento, nel caso all’esame, al criterio base di riparto di giurisdizione, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore petitum sostanziale , con la conseguenza che l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi e per gli effetti degli articolo 50 e 54 del TUEL, caratterizzata, cioè, dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, radica la giurisdizione amministrativa. VI. Tanto precisato, il ricorso è fondato. VI.1. Si premette in fatto che, come asserito dall’Amministrazione comunale a i ricorrenti occupano, sin dal 2012, sine titulo l’immobile di proprietà comunale sito a Caserta, loc. Centurano, alla via Mele - ex Parco Schiavone b in data 2.11.2012, a seguito di segnalazione tecnica ricevuta dal competente ufficio comunale, gli agenti in servizio della P.M. di Caserta si recavano presso il suddetto immobile, ove accertavano l’effettiva occupazione abusiva della mansarda terrazzo stenditoio ” e l’incapacità dell’immobile occupato all’assunzione di destinazione di alloggio, invece impressagli dagli occupanti c con un ulteriore sopralluogo effettuato il 14.11.2012, la P.M. accertava la realizzazione ad opera dei medesimi occupanti di ulteriori interventi edilizi non assentiti né dichiarati. Nella relazione prot. numero 8991 del 19.11.2012, gli agenti così descrivevano lo stato dei luoghi lastrico solare di un fabbricato per civili abitazioni con solaio di calpestio ricoperto da guaina bituminosa sul quale insiste una preesistente struttura in muratura a copertura piana con accesso diretto dalla scala condominiale. Detta struttura, destinata originariamente a stenditoio condominiale, è risultata, all’atto del sopralluogo, priva di portoncino con accesso, interamente pavimentata, parzialmente intonacata ed attintata, con la predisposizione dell’impianto elettrico, chiusa perimetralmente con infissi in legno e vetrate di vecchia apposizione, con piccolo locale w.c. non in uso poiché privo degli igienici e con una sola tramezzatura interna ad ‘L’ in mattoni forati tale da ricavare un vano di circa mq. 18,00, quest’ultimo interamente intonacato ed adibito a camera da letto ed esternamente ancora al grezzo”. Di talché, gli agenti, previa verbalizzazione, inibivano la prosecuzione dei lavori mediante immediata sospensione d con ordinanza sindacale numero 3 del 9.01.2013, notificata il 10.01.2013, il Sindaco della Città di Caserta, richiamando gli accertamenti effettuati dalla polizia comunale, ordinava agli occupanti l’immediato rilascio dell’immobile e rimasta ineseguita, veniva emanata l’ulteriore ordinanza extra ordinem, numero 14 del 14.2.2019, gravata nel presente giudizio, ravvisata, da un lato, l'estrema necessità e l'urgenza di garantire lo sgombero dell'alloggio, sprovvisto dei necessari requisiti di agibilità e sicurezza, e ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità. VI.2. Con i motivi di ricorso la parte denuncia l’eccesso di potere per carenza di presupposti, giustificativi e motivazione, per illogicità e manifesta ingiustizia nonché per la violazione del principio di ragionevolezza, in uno alla violazione della menzionata normativa, della l. numero 241/90 in tema di doverosità motivazionale e dell’articolo 97 della Carta Costituzionale. VI.2.1. L’ordinanza gravata richiamerebbe i verbali della Polizia Municipale dell’anno 2012 accertanti l’occupazione abusiva dell’alloggio e la sua inagibilità nonché una ordinanza dell’anno 2013 della quale reitera il contenuto facendo ricorso ai poteri contingibili ed urgenti del Sindaco di cui agli articolo 50 e 54 al fine di garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità. Non si comprenderebbe tuttavia dove stiano le menzionate ragioni di urgenza e straordinarietà”, tali da imporre misure per fatti intervenuti sette anni prima e da giustificare l’esercizio e l’utilizzo di poteri ex articolo 50 e 54 TUEL. VI.2.2. Sarebbe ravvisabile anche un eccesso di potere per manifesta ingiustizia e violazione del principio di ragionevolezza atteso che i ricorrenti sono degli occupatori di necessita, avendo legittimazione a vedersi assegnato uno degli alloggi comunali facenti parte del Parco Schiavone / Centurano di Caserta, secondo una graduatoria predisposta dal Comune negli anni 2008/2011, allo stato non disponibile. In particolare, l’alloggio assegnato, sito al primo piano del fabbricato B”, di detto Parco, veniva illegittimamente occupato da soggetti terzi, impedendo, così, alla ricorrente, abbandonata dal marito e con varie difficoltà, di potervisi trasferire. Spinta dalla necessità e sussistendo il sottotetto/ mansarda de quo, sia pure di piccole dimensioni, allo momento libero, lo aveva occupato, sua volta. Tanto in attesa di una definizione burocratica del rapporto riferibile ai soggetti effettivamente legittimati, con riconoscimento della possibilità di poter utilizzare gli alloggi de quibus. Peraltro, la ricorrente avrebbe, nell’anno precedente, provveduto ad effettuare il versamento di alcune somme, in favore del Comune di Caserta, a titolo locativo, sollecitando ripetutamente la definizione del rapporto locativo di fatto e, sottoscrivendo, in tal senso, un disciplinare/contratto di locazione/concessione, agli atti del Comune. Da ciò deriverebbe l’irragionevolezza e la manifesta ingiustizia dell’operato dell’Amministrazione comunale, rimasta inerte nella definizione tanto della procedura legittima quanto del nuovo rapporto di fatto instauratosi. VI.2.3. Le censure sono fondate. VI.2.4. Ora, come già affermato anche da questa stessa sezione, le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari. Presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti a dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente urgenza b dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico contingibilità c dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge” T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2016 numero 5162 e 17 febbraio 2016 numero 860 T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 numero 69 Cons. di St., sez. V, 26 luglio 2016 numero 3369 . Non ultronea appare, altresì, la precisazione che tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori” T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 21 settembre 2016 numero 1055 . Ed invero, le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze — a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge — per il tempo strettamente necessario affinché l'amministrazione possa intervenire in via ordinaria” T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 26 settembre 2016 numero 2268 . Solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” Cons. di St., sez. V, 22 marzo 2016 numero 1189 . VI.2.5. Nello specifico, parimenti, si è condivisibilmente affermato che a l’articolo 50, comma 5, del d.lgs. numero 267 del 2000, presuppone all’adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti il requisito della necessità di un intervento immediato, al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l’igiene e/o la salute pubblica e caratterizzato da una situazione eccezionale e/o imprevedibile da fronteggiare per mezzo di misure eccezionali di carattere provvisorio, e, pertanto, non adeguatamente contrastabile tramite l’utilizzo degli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento giuridico” cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 05/11/2015, numero 746 . Ne consegue la necessità della fissazione di un termine di efficacia del provvedimento avente lo stesso il carattere della provvisorietà” cfr. T.A.R., Roma, sez. II, 19.08.2015, numero 10859 b ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Tuel, norma che attribuisce al sindaco un potere residuale extra ordinem, i presupposti che rendono legittimo l'esercizio sono essenzialmente due da un lato, l'impossibilità per l'amministrazione di differire ad altro momento il proprio intervento, in relazione alla previsione di un pericolo attuale carattere dell'urgenza dall'altro, la non operatività degli ordinari rimedi ordinamentali carattere della necessità . Al riguardo, deve ritenersi che ciò che rileva è la mera sussistenza di un pericolo di notevole entità in tal senso straordinario, eccezionale , non anche il fatto che la situazione pericolosa sia risalente o nuova” T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30.07.2019, numero 489 . VI.2.6. La normativa di dettaglio richiamata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, ovvero il D.M. 5 agosto 2008, articolo 1 e 2, prima, e il comma 4-bis dell’articolo 54 TUEL come sostituito dall’articolo 8, co. 1, lett. b , D. L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, poi, si colloca sistematicamente nell’ambito dell’istituto generale, ordinanze extra ordinem, la cui legittima adozione presuppone pur sempre l’ineludibile ricorrenza dei presupposti legittimanti contingibilità, urgenza, necessità e temporaneità . VI.2.7. Orbene, nel caso all’esame, non è adeguatamente dimostrata la ricorrenza dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, da intendersi come specifico pregiudizio all’incolumità fisica degli occupanti abusivi, come pure per l’igiene pubblica, quale carenza delle condizioni igienico-sanitarie e, tanto, a prescindere dall’esistenza o meno di un certificato di agibilità. Ove pure esistente una effettiva situazione di pericolo, la stessa sarebbe priva tanto del requisito della contingibilità intesa come eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento trattasi, invero, del progressivo adattamento del sottotetto mansarda ad uso abitativo , quanto dell’ulteriore presupposto della necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali, di carattere provvisorio , per la presenza di condizioni non fronteggiabili con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico non ultima, nel caso di specie, sarebbe, l’assicurazione della disponibilità dell’alloggio già assegnato e, comunque, sempre a condizione della temporaneità dei loro effetti cfr. Corte Cost., sentenze 7.04.2011 numero 115 e 1.07.2009 numero 196 . Sotto quest’ultimo profilo, l'ordinanza sindacale gravata non indica alcun termine finale presentando un'efficacia sine die, con sostanziale privazione di un alloggio, sia pure precario, a soggetti già riconosciuti titolari di un diritto all’assegnazione, senza che residui alcuno spazio per l’esercizio dei poteri ordinari, sia ripristinatori che di amministrazione attiva, aspetto, questo, che contrasta proprio con il carattere eccezionale e temporaneo tipico del provvedimento di carattere straordinario. VII.3. Devono allora ritenersi fondate le censure dedotte da parte ricorrente, essendo discutibile l’imprescindibilità del ricorso ai poteri extra ordinem per l’asserita impossibilità di un efficace utilizzo degli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento, a fronte, di contro, del protrarsi dello stato di illegittimità imputabile, sotto diverso profilo, anche alla stessa Amministrazione resistente, aspetto che, invero, si è andato aggravando nel tempo con conseguenze tutt’altro che imprevedibili. VIII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è meritevole di accoglimento. IX. Va, invece, dichiarata inammissibile l’istanza all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, atteso che la documentazione prodotta a riprova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione non è completa, mancando, in particolare, le dichiarazioni indicate all’articolo 79, co. 1, lett. c e d del D.P.R. numero 115/2002. X. Ragioni di equità, inducono, tuttavia, il Collegio, attesa la peculiarità fattuale della vicenda, a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità.