La patente rinnovata non può essere subito messa in discussione

L’autista, che al termine del periodo di sospensione della patente disposto a seguito di un incidente, provvede all’aggiornamento della sua licenza di guida non può ricevere dopo pochi giorni un ordine di revisione del titolo appena rinnovato.

Questo eccessivo formalismo, infatti, anche se deriva dal difficile coordinamento tra uffici centrali e periferici della motorizzazione, impone al privato un percorso tortuoso e denso di complicazioni che deve essere evitato. Lo ha chiarito il TAR Toscana, Sez. II, con la sentenza n. 75 del 17 gennaio 2020. Il caso. Un automobilista è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale e per questo è stato condannato penalmente e sottoposto alla sospensione della patente per 3 anni. Allo scadere del periodo di interdizione l’interessato ha richiesto il rinnovo della patente che, nel frattempo, era pure scaduta di validità. Pochi giorni dopo il rilascio del nuovo documento di circolazione la motorizzazione ha comunicato all’autista l’avvio del procedimento di revisione per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida in relazione al grave incidente provocato qualche anno prima. Contro questa tardiva determinazione e il successivo provvedimento di revisione della patente l’interessato ha proposto con successo censure al Collegio. Legittimamente la motorizzazione ai sensi dell’art. 128 del codice stradale può adottare un provvedimento di revisione della licenza di guida a causa di un incidente che mette in discussione l’idoneità del conducente. Ma in questo caso è evidente la contraddittorietà del provvedimento di revisione adottato poco dopo l’istruttoria positiva di rinnovo. La necessità di un previo rinnovo prima di procedere alla revisione sostenuta dall’amministrazione appare dettata da un eccessivo formalismo, specifica la sentenza. Le attività di verifica sul titolo in esame si dovevano concentrare in un unico procedimento in sede di rinnovo della patente. Per evitare percorsi tortuosi e complicazioni a carico dell’utente stradale.

TAR Toscana, sez. II, sentenza 14 – 17 gennaio 2020, n. 75 Presidente Trizzino – Estensore Fenicia Fatto Con il presente gravame la ricorrente ha premesso in fatto di essere titolare, fin dal 18 dicembre 1997, della patente di guida B e da ultimo della patente n. -omissis rilasciatale in data 8 settembre 2009 che il giorno 23 maggio 2016, in Portoferraio, la stessa era rimasta coinvolta in un incidente stradale dal quale era conseguito il decesso di un motociclista che in particolare, la stessa, immettendosi sulla strada provinciale 126 in località San Giovanni da una strada privata, non avrebbe dato la precedenza al ciclomotore condotto da quest’ultimo, con conseguente impatto tra i due veicoli che a seguito di tale evento, i Carabinieri di Portoferraio ex art. 223 CdS, in data 24 maggio 2016, le avevano ritirato la suddetta patente di guida che il Prefetto di Livorno, sempre ex art. 223 CdS, con provvedimento del 31 maggio 2016, aveva disposto la sospensione di detta patente per anni tre di essere stata sottoposta a procedimento penale conclusosi con la sentenza, ex art. 444 c.p.p. del GIP presso il Tribunale di Livorno, n. -omissis-/2017, con la quale le è stata inflitta la condanna alla pena sospesa di un anno di reclusione che nel maggio 2019, essendo scaduto il periodo di sospensione cautelare disposto dal Prefetto, ella, ottenuta la restituzione della suddetta patente nel frattempo scaduta di validità nel dicembre del 2017 , ne aveva chiesto il rinnovo presentando apposita domanda al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che all’esito degli accertamenti fisici e psichici eseguiti in data 29 maggio 2019 dal medico accertatore, l’Amministrazione dei Trasporti le aveva inviato la nuova patente di guida n. -omissis-, rilasciata il 30 maggio 2019 e valida fino al 26 settembre 2029 di aver tuttavia ricevuto la nota in data 6 giugno 2019 con la quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Livorno, richiamando il summenzionato decreto prefettizio -omissis-ed il rapporto dei Carabinieri di Portoferraio n. 7/8 del 24 maggio 2016, la informava dell’avvio del procedimento di revisione della patente ex art. 128 del codice della strada di aver quindi inviato tramite PEC una nota con la quale aveva informato detto Ufficio dell’avvenuto rilascio a suo favore della nuova patente di guida valida fino al 26 settembre 2029 che l’Ufficio della Motorizzazione, senza prendere in considerazione alcuna tale circostanza, con provvedimento dell’11 luglio 2019, richiamando il coinvolgimento dell’odierna ricorrente nel sinistro mortale, con violazione dell’art. 145 C.d.S., e ritenuto che tale comportamento di guida facesse sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”, aveva invece disposto la revisione della nuova patente di guida, invitandola a porre in essere quanto necessario per la conferma del titolo accertamenti fisici e psichici ed esame di teoria e pratica di guida . La ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10 e 22 Legge n. 241/1990, art. 128 Codice della Strada. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione”, la ricorrente ha lamentato la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, attesa la totale pretermissione delle argomentazioni presentate con la nota inviata dalla medesima in data 2 luglio 2019, con la quale aveva tra l’altro segnalato l’avvenuto rilascio a suo favore della nuova patente di guida n.-omissis-. In particolare, l’Amministrazione a fronte delle articolazioni difensive, avrebbe dovuto adeguatamente esplicitare le ragioni del mutamento di opinione circa il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti per la titolarità della nuova patente di guida rilasciata soltanto due mesi prima. Con il secondo motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione art. 3 e 21-quinquies e 21-nonies Legge n. 241/1990, art. 119, 126, 128 e 145 Codice della Strada. Violazione dei principi di ragionevolezza ed autotutela. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione”, la ricorrente ha rilevato, fra l’altro, come l’Amministrazione, con il rilascio della nuova patente di guida in sostituzione di quella vecchia scaduta nel 2017, avvenuto nella consapevolezza del sinistro e del conseguente provvedimento prefettizio, avesse già effettuato una valutazione di idoneità della stessa alla guida, esaurendo così il relativo potere. Con il terzo motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/1990, art. 128 e 145 Codice della Strada. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione”, la ricorrente in via cautelativa e ancorchè nel provvedimento finale non vi si facesse cenno ha contestato l’applicabilità, nel caso di specie dell’ipotesi di cui all’art. 128, comma 1 ter, del C.d.S., a mente del quale È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”. Ed infatti nella presente vicenda la sospensione prefettizia non sarebbe stata disposta quale sanzione amministrativa accessoria” alla violazione dell’art. 145 C.d.S., non prevista in ipotesi analoghe alla presente, bensì quale ipotesi accessoria all’accertamento di reati 222 – 223 C.d.S . Infine, con il quarto motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, artt. 128 e 145 Codice della Strada. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed autotutela. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione”, la ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui l’Amministrazione ha imposto il duplice adempimento della sottoposizione a visita medica avanti alla Commissione all’uopo prescritta e del superamento di nuovo esame di guida, in contrasto con il tenore letterale dell’art. 128, comma 1 del Codice della Strada che prevede tali adempimenti in via alternativa. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, con successiva memoria il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Livorno hanno preso posizione sui singoli motivi di ricorso, evidenziando, fra l’altro, la natura vincolata del provvedimento di revisione, in quanto emanato a norma dell’art. 128 co. 1 ter C.d.S. come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento , ed inoltre, che i procedimenti di rinnovo e revisione della patente farebbero capo a distinti organi amministrativi rispettivamente centrali e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e avrebbero diversi presupposti giuridici e fattuali, per cui l’avvenuto rinnovo della patente non escluderebbe l’attivazione di un procedimento di revisione della patente di guida, senza che quest’ultimo possa qualificarsi come annullamento o revoca del rinnovo, ed anzi proprio il rinnovo sarebbe necessario al fine di poter procedere alla successiva revisione di una patente in corso di validità. Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva. All’udienza del 14 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Il Collegio ritiene fondate le censure proposte, in particolare, con il secondo motivo. I provvedimenti di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’Ufficio della Motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada , che discende dal compito istituzionale dell’Amministrazione di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incidenti. Nel caso di specie, l’Ufficio della Motorizzazione ha ritenuto che il pregresso incidente intervenuto il 23 maggio del 2016 potesse legittimare il dubbio della persistenza dell’idoneità alla guida da parte della ricorrente, ed ha quindi proceduto alla revisione del titolo abilitativo. E’ tuttavia evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di revisione ed il precedente di pochi mesi provvedimento di rilascio di una nuova patente emesso dalla stessa Amministrazione presupponendo, quest’ultimo provvedimento, il positivo accertamento dei requisiti tecnici d’idoneità alla guida in capo alla richiedente e l’insussistenza di rischi per la sicurezza della circolazione ed essendo, peraltro, preesistente ad entrambi i provvedimenti, il fatto costituito dall’incidente mortale che aveva coinvolto l’odierna ricorrente. Né il contrasto tra tali due provvedimenti di rinnovo e di revisione è stato eliminato dall’Amministrazione attraverso il previo annullamento in autotutela del primo provvedimento. Di qui l’evidente illegittimità della disposta revisione. Infine, la necessità del previo rinnovo della patente per procedere alla successiva revisione della stessa, affermata dall’Avvocatura, non sembra rispondere ad obiettive esigenze dell’Amministrazione e appare piuttosto dettata da un eccessivo formalismo, né sembra conforme al principio di non aggravamento del procedimento di cui al comma 2 dell’art. 1 della L. 241/1990, venendo altrimenti imposto al privato un percorso tortuoso con conseguenti complicazioni e lungaggini. Peraltro, tale argomento difensivo prova troppo, rendendo evidente che le attività di verifica sul titolo in esame avrebbero dovuto essere concentrate in un unico procedimento e dunque espletate in sede di rinnovo della patente. Né il mancato coordinamento fra uffici centrali e periferici della Motorizzazione può legittimare l’antinomia che si è prodotta riverberandosi sul rapporto con il privato, il quale invece deve poter riporre affidamento sulla possibilità di interagire con un’unica Amministrazione chiamata ad attestare una volta per tutte il possesso dei requisiti alla guida. In conclusione il ricorso deve essere accolto per tali assorbenti ragioni. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.