Impugnazione inammissibile per difetto di giurisdizione: l’avvocato resta a bocca asciutta

In virtù dell’art. 130-bis, comma 1, T.U. n. 115/2002, al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non è liquidato alcun compenso laddove il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione alla luce di una consolidata giurisprudenza e, dunque, con esito largamente prevedibile.

Il TAR Molise, con decreto n. 104/19 depositato il 20 dicembre, ha richiamato l’art. 130- bis , comma 1, T.U. 115/2002 secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso . Il provvedimento richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 16/18 che ha escluso l’ipotesi di incostituzionalità dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002 relativo al processo penale e trasposto nel processo amministrativo con l’introduzione del citato art. 130- bis . Ed infatti la citata norma, che nega il compenso dell’avvocato quando il ricorso è inammissibile è volta a scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni superflue, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile .

TAR Molise, sez. I, decreto 17 – 20 dicembre 2019, numero 104 Presidente Silvestri Visti il ricorso e i relativi allegati Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 8 gennaio 2019 – prot. numero 104 - dall’avvocato F. M., difensore di fiducia della sig.ra I.P. - omissis , nel procedimento iscritto al numero 159/2018– definito con sentenza breve numero 603/18 del 12.10.18 Rilevato che la suddetta è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da verbale numero 6 del 21 marzo 2018 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso acquisita al prot. numero 1739 del 28 ottobre 2019, con la quale viene comunicato che i redditi della ricorrente e del suo nucleo familiare relativi agli anni d’imposta dal 2016 al 2018 risultano inferiori al limite previsto del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. numero 115/2002” Visto l’art. 130 bis, comma 1, del T.U. 30 maggio 2002, numero 115 Capo III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso” Vista inoltre la sentenza numero 16/18 della Consulta che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106 del D.P.R. 115/2002 relativo al processo penale e trasposto nel processo amministrativo con l’introduzione disposta dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, numero 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, numero 132 del citato articolo 130 bis nel suddetto D.P.R. Considerato che la Corte Costituzionale nella sentenza richiamata ha precisato, a proposito dell’art. 106 del D.P.R. 115/02, che la citata norma che nega il compenso dell’avvocato quando il ricorso è inammissibile è volta a scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni superflue, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile” Considerato infine che il ricorso, definito con sentenza breve numero 603/18 del 12.10.18, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, alla luce di una giurisprudenza consolidata e, dunque, con esito largamente prevedibile P.Q.M. respinge l’istanza di liquidazione del compenso. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti