Nel procedimento cautelare non opera la sospensione feriale dei termini

Il C.g.a. per la Regione Siciliana chiarisce che il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione, senza che possa trovare applicazione la sospensione feriale dei termini.

Così con l’ordinanza n. 798/19 depositata il 13 dicembre. Impugnazione. Un Comune proponeva ricorso avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione prima , domandandone la riforma. Termine dei 60 giorni. Rileva il Consiglio che l’ordinanza cautelare appellata è stata pubblicata il 6 luglio 2019, mentre l’atto di appello è stato notificato in data 7 ottobre 2019. Ricorda il C.g.a. che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, c.p.c. d.lgs. n. 104/201 , il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione. Non si applica la sospensione feriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del sopracitato codice, la sospensione feriale dei termini non trova applicazione nel procedimento cautelare. Sul tema il Consiglio di Stato ha già avuto modo di esprimersi con l’ordinanza n. 5412/17. Chiarito questo, l’appello viene ritenuto irricevibile per tardività, essendo decorso il termine utile per appellare. Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dichiara irricevibile l’appello.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 11 – 13 dicembre, n. 798 Presidente De Nictolis – Estensore Molinaro Ritenuto che - l’ordinanza cautelare appellata è stata pubblicata il 6 luglio 2019 mentre l’atto di appello è stato notificato il 7 ottobre 2019 - ex art. 62, comma 1, c.p.a. il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione - ex art. 54, comma 3, dello stesso codice la sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare Cons. St., IV, 13.12.2017 n. 5412, ord. Id., V, 21.2.2006 n. 1968, ord. Id., VI, 14.6.1996 n. 829 Id., V, 23.11.1990 n. 1230, ord. - pertanto l’appello è irricevibile per tardività - si ravvisano motivi di equità per compensare le spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara irricevibile l’appello Ricorso numero 1019/2019 . Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue le compensa. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.