Esclusa dal concorso polizia penitenziaria per un tatuaggio: il TAR accoglie il ricorso

Un tatuaggio sul dorso del piede, ormai in fase di rimozione, non costituisce motivo per l’esclusione di una candidata dal corso per agente allievo del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Lo ha affermato il TAR Lazio con la sentenza n. 13315/19, depositata il 20 novembre. La vicenda. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia aveva disposto l’esclusione dal concorso pubblico per allievo agente di polizia penitenziaria femminile di una candidata giudicata non idonea” dalla Commissione per tatuaggio esimente per sede . Ricostruendo la vicenda, era emerso che l’interessata, dopo essersi classificata nella graduatoria finale del concorso come idonea non vincitrice e dopo la proroga dei termini di validità della graduatoria, era stata convocata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dall’Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.lgs. n. 443/1992, all’esito dei quali veniva, appunto, ritenuta non idonea” con il giudizio tatuaggio esimente per sede visibile con divisa di ordinanza estiva articolo 123 lett. c . Prima di presentarsi alla seconda visita, ottenuta a seguito di ricorso, si era sottoposta ad un trattamento laser per la rimozione del tatuaggio con esito positivo, ma ciononostante veniva ritenuta nuovamente non idonea”. Contesto normativo. Il Consiglio ricorda che l’articolo 123 d.lgs. n. 443/1992 Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria , stabilisce che costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità [] c le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili malattie cutanee croniche cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme . La circolare GDAP 0219217 – 2007, riguardante Uso dei tatuaggi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria” ha rilevato che, alla luce della predetta normativa, non costituisce causa di inidoneità, sia all’ingresso che alla permanenza nel Corpo , l’esistenza di tatuaggi che siano coperti dall’uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile salvo il caso disciplinato dal citato articolo 123, comma 1, lett. c , d.lgs. n. 443/1992 presenza di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione . Vizio di motivazione del provvedimento. Sulla base di tali disposizioni, emerge che la presenza di un tatuaggio costituisce di per sé un elemento neutro, che acquista specifica valenza ai fini dall’esclusione dall’arruolamento solo quando collocato su parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando sia per natura o sede deturpante o indice di personalità abnorme del soggetto. Nel caso in esame, posto che la ricorrente aveva provveduto all’intervento di rimozione del tatuaggio collocato sul dorso del piede , il quale risultava assimilabile ad una cicatrice, il provvedimento risulta carente sotto il profilo motivazionale per la mancata adesione alle fattispecie esaminate dai parametri normativi. Aggiunge poi la sentenza che, secondo la più recente e ormai concorde giurisprudenza, la non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale . Ne discende l’irragionevole e sproporzionata esclusione della ricorrente dal ricorso, la quale ha peraltro proseguito la procedura concorsuale con l’accesso al corso di formazione per Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria rivestendo la qualifica di Allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria ed è stata assunta a tempo indeterminato. In conclusione, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

TAR Lazio, sez. I quater, sentenza 25 settembre – 20 novembre 2019, numero 13315 Presidente Mezzacapo – Estensore Pisano Fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento adottato in data 26.01.2018, notificato in data 01/02/2018, con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – ne ha disposto l’esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a numero 80 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale delle Forze Armate, indetto con P.D.G. 29 novembre 2011 e per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria a seguito del giudizio NON IDONEA” della Commissione con la seguente motivazione Per tatuaggio esimente per sede articolo 123, comma 1, lett. c”. Parte ricorrente espone, in particolare, di aver partecipato al concorso a numero 80 posti femminili nel Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG 13.12.2012 classificandosi, nella relativa graduatoria finale, quale idonea non vincitrice. Successivamente, il D.L. numero 244/2016, convertito con Legge 27 febbraio 2017, numero 19, nel prorogare i termini di validità della graduatoria in parola, autorizzava il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a procedere ad assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi precedentemente indetti dalla medesima Amministrazione. Conseguentemente, in data 13/09/2017, veniva convocata per essere sottoposta all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti dagli articoli 122 e 123 dell’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.Lgs numero 443/92, all’esito dei quali veniva, appunto, ritenuta non idonea” con il seguente giudizio tatuaggio esimente per sede visibile con divisa di ordinanza estiva articolo 123 lett. C”, e -OMISSIS-”. Di seguito la ricorrente proponeva ricorso avverso il suddetto giudizio e chiedeva di essere sottoposta ad ulteriore accertamento da parte della Commissione Medica di seconda istanza, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 numero 443 e pertanto, veniva, quindi, nuovamente convocata per il giorno 04/10/2017. Prima di sottoporsi alla seconda visita, la stessa si sottoponeva ad un trattamento laser per la rimozione del tatuaggio e ad un -OMISSIS- entrambi gli interventi avevano esito positivo. Tuttavia, suo malgrado, anche a seguito della visita di seconda istanza, la ricorrente veniva giudicata NON IDONEA” con la seguente motivazione Per tatuaggio esimente per sede articolo 123, comma 1, lett. c”. Ha pertanto impugnato detto provvedimento, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi 1 VIOLAZIONE D. L.VO 443/1992. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE, PROT. N. GDAP-0219217-2007 DEL 11/07/2007. ECCESSO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO. ISTRUTTORIA CARENTE ED INCOMPLETA. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI. CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO. Il DAP Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio depositando documentazione e relazione sui fatti di causa. Con ordinanza cautelare numero 3198/2018 del 22 gennaio 2019 la Sezione, rilevato che il tatuaggio presente sul dorso del piede benchè ancora leggermente visibile all’atto della visita della Commissione medica di seconda istanza, dalla documentazione agli atti è risultato successivamente rimosso, ha accolto l’istanza cautelare fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi della procedura selettiva de qua. Nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. La controversia in esame verte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe che ha dichiarato la ricorrente non idonea” alla prosecuzione dell’iter concorsuale, a motivo rispettivamente della presenza di Tatuaggio esimente per sede. Art. 123, comma 1, lett. c del d.lgs. 30 ottobre 1992, numero 443”. Al riguardo va evidenziato che l’articolo 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, numero 443 Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria , stabilisce che costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità c le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili malattie cutanee croniche cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” a sua volta, l’Amministrazione competente con la circolare GDAP 0219217 – 2007, riguardante Uso dei tatuaggi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria” ha rilevato che, alla luce della predetta normativa, non costituisce causa di inidoneità, sia all’ingresso che alla permanenza nel Corpo , l’esistenza di tatuaggi che siano coperti dall’uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile salvo il caso disciplinato dal citato articolo 123, comma 1, lett.c , d.lvo 443/1992 presenza di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione ”. Dalla lettura della predetta disposizione e dell’interpretazione amministrativa emerge che il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall’arruolamento, quando essi siano collocati sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, ovvero siano per natura o sede deturpanti” o indice di personalità abnorme”. Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, numero 3525 Tar Lazio, Roma, sez. I quater 15 maggio 2012, numero 4354 e numero 4357 . La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, numero 2950 . Applicando le predette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, il ricorso risulta fondato. Nel caso in esame, l'esclusione della ricorrente è stata infatti motivata dall’Amministrazione in considerazione, appunto, di tatuaggio esimente per sede”. In realtà, come risulta dalla memoria e dalla allegata documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente, il tatuaggio era in corso di rimozione e quindi assimilabile ad una cicatrice, senza che l’amministrazione abbia rilevato qualità o caratteristiche rilevanti ai sensi dell’articolo 123, comma 1, lett. c , che richiede a tali fini che le cicatrici siano infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o la funzione”. Ne deriva che, come rilevato da parte ricorrente, l’atto gravato risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, numero 15341 idem, 5 febbraio 2018, numero 1449 idem, 27 luglio 2018, numero 8499 . Tra l’altro va rilevato che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata, rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento, l’esclusione della ricorrente dal concorso cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 21 agosto 2017, numero 9346 . Per mera completezza, deve aggiungersi che la ricorrente, come chiarito a seguito della richiesta istruttoria disposta con ordinanza numero 1096/2019 del 29.01.2019, in virtù dell’ordinanza numero 3198/2018 che, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva della stessa al prosieguo della procedura concorsuale in questione, accedendo alle fasi successive del concorso, ha ricevuto la convocazione ed ha frequentato il 174° Corso di Formazione per Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria rivestendo la qualifica di Allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria ed è stata assunta a tempo indeterminato. Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto gravato. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento e della natura della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe. Compensa spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.