

16 Settembre 2019
(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza n. 762/19; depositata il 12 settembre)


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 11 – 12 settembre 2019, n. 615
Presidente De Nictolis – Estensore Caleca
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il Cons. A. C. e uditi per le parti l’avvocato avvocato C. T. su delega dell’avvocato R. L. P.;
Vista l’istanza dell’appellante di cancellazione del presente ricorso in quanto mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza e trattato all’udienza odierna;
rilevato che il presente ricorso è un mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019;
ritenuto che un ricorso che sia il “clone informatico” di un ricorso già presentato è giuridicamente “inesistente” come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è qui irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere su un ricorso inesistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone il non luogo a provvedere.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.





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