Giuridicamente inesistente il ricorso che sia mero duplicato informatico di un altro ricorso

Il C.g.a ha ritenuto che il mero duplicato informatico di un ricorso che sia già stato presentato dalla medesima parte avverso la stessa ordinanza sia giuridicamente inesistente come autonomo ricorso, non essendoci la volontà della parte di proporlo e depositarlo ma essendo il risultato di errori o difetti del sistema informatico.

Duplicato informatico del ricorso. L’appellante, rivolgendosi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, presentava istanza di cancellazione del ricorso poiché esso rappresentava un mero duplicato informatico di un altro ricorso proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza. Negata l’esistenza giuridica del clone informatico. In proposito il c.g.a. ha osservato che il clone informatico” di un ricorso che sia già stato presentato è giuridicamente inesistente come autonomo ricorso, non essendoci la volontà della parte di proporlo e depositarlo ma essendo il risultato di errori o difetti del sistema informatico. Infatti, sottolineano i Giudici, il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta capacità giuridica e di agire e neppure quella di proporre ricorso giurisdizionale . Chiarito ciò, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene di non dover provvedere su un ricorso inesistente. Fonte ilprocessotelematico.it

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 11 – 12 settembre 2019, n. 615 Presidente De Nictolis – Estensore Caleca Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il Cons. A. C. e uditi per le parti l’avvocato avvocato C. T. su delega dell’avvocato R. L. P. Vista l’istanza dell’appellante di cancellazione del presente ricorso in quanto mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza e trattato all’udienza odierna rilevato che il presente ricorso è un mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019 ritenuto che un ricorso che sia il clone informatico” di un ricorso già presentato è giuridicamente inesistente” come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è qui irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale ritenuto che non vi è luogo a provvedere su un ricorso inesistente. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone il non luogo a provvedere. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.