‘Privo di equilibrio’ il giudice che rivela la deliberazione del Collegio relativa all’assoluzione dell’imputato

L’attività del giudice si fonda su tre criteri autonomia, indipendenza ed equilibrio, inteso come esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione . Il magistrato che rivela la deliberazione del Collegio penale, in aperto dissenso con gli altri componenti, non solo viola il segreto istruttorio, ma dimostra di non rispettare questo ultimo criterio, essendo irrilevanti l’unicità dell’episodio ed altri motivi salute etc. che l’hanno spinto a commettere questo errore.

È quanto deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza numero 5309/19, depositata il 29 luglio. Il caso. Un magistrato in servizio presso il Tribunale di Ascoli Piceno non passava la VI valutazione di professionalità, perché in qualità di presidente del collegio penale, nel leggere il dispositivo della sentenza nel procedimento aveva specificato che l’assoluzione dell’imputato era intervenuta a maggioranza” dei componenti del collegio. Il CSM aveva ampiamente motivato il giudizio negativo sostenendo che avesse violato la precondizione dell’equilibrio. Il fatto è anche oggetto di un giudizio disciplinare tuttora pendente. La giustizia è una questione di equilibrio giusto sanzionare anche il singolo episodio. Il CdS ribadisce come l’operato del giudice debba essere ispirato alla sua autonomia, alla sua indipendenza ed al suo equilibrio circolare del CSM numero 20691 dell’8/10/07 nei termini sopra indicati sono criteri imprescindibili per il corretto svolgimento della sua funzione giurisdizionale e se manca uno di questi parametri nella fattispecie l’ultimo è giusto che la sua valutazione sia negativa. Si ricordi che, seppure non citato nella sentenza, questi sono principi fondamentali alla base dell’equo processo ex articolo 6 Cedu, tanto più che l’operato dei giudici deve essere sempre improntato a rafforzare la fiducia della collettività nella giustizia e nella sua buona amministrazione l’esternazione aveva sorpreso sia gli altri membri del collegio che le parti. L’equilibrio – che, come ricordato sopra, è definito dalla circolare del Consiglio superiore numero 20691 dell’8 ottobre 2007 come esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione” parte I, capo III, paragrafo 4 – si presta innanzitutto ad essere apprezzato in astratto anche sulla base di un solo episodio, se ritenuto sintomatico di un più generale contegno personale del magistrato, incidente sulle funzioni a lui attribuite. Al riguardo la previsione della circolare in esame si limita ad aggiungere che tale precondizione deve essere ancorat a a fatti concreti, obiettivi e verificati , laddove il plurale non è evidentemente riferito ad un numero minimo di episodi, ma si spiega con il carattere generale della disposizione consiliare . Sono irrilevanti i motivi di salute, le precedenti positive valutazioni l’altra analoga contestazione si era risolta a suo favore Tar Lazio 746/13 e Cons, St. 4767/14 , il rispetto degli altri parametri previsti dall’articolo 11 d.lgs. numero 160/06 capacità, laboriosità, diligenza e impegno e che avesse sempre avuto una condotta irreprensibile. Il voto del Collegio è segreto. Il CdS ribadisce che, ex articolo 125, comma 4, c.p.p. la deliberazione della sentenza è coperta dal segreto. L’inciso che rimarcava come l’assoluzione fosse avvenuta a maggioranza viola detto segreto ed è una mera ostentazione di un disagio per essere stata messa in minoranza dai colleghi del Collegio. Questa precisazione, perciò, è sintomatica dell’incapacità del magistrato di relazionarsi con gli altri componenti durante e successivamente alla camera di consiglio di un’udienza penale culminata con l’esternazione, non consentita dalla legge, del proprio personale dissenso alla decisione adottata ha sortito nelle sue modalità di insofferenza nei confronti degli altri membri del collegio l’effetto di mettere in luce un vulnus del giudizio, la paternità della decisione in capo ai singoli componenti, minando alla base il principio di collegialità a presidio dell’indipendenza della magistratura . I colleghi, come riportato nella relazione del Presidente del Tribunale, avevano chiesto di non comporre più un collegio con lei. La lettura del dispositivo, poi, rientra nelle funzioni giurisdizionali del magistrato, perciò non si possono ricondurre i fatti contestati a meri rapporti interpersonali tra colleghi. Infine la sospensione della procedura di valutazione del giudice è una facoltà discrezionale del CSM che può attendere, dandone adeguata motivazione, l’esito del procedimento disciplinare e/o penale solo se può incidere sulla stessa o, in nome del principio dell’autonomia, decidere senza dilazione sulla scorta dei fatti acquisiti durante la valutazione, senza obbligo di motivare la decisione. Va dato anche atto delle pressioni della ricorrente sull’estensore della sentenza perché questo contestato inciso fosse espunto, ma ormai la sua condotta eclatante, inconsueta ed in violazione della legge era già significativa della incapacità di gestire il proprio dissenso, di instaurare e mantenere equilibrate relazioni con le componenti della vita professionale , sì che è stata correttamente rilevata l’assenza del criterio dell’equilibrio.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 - 29 luglio 2019, n. 5309 Presidente Saltelli – Estensore Franconiero Fatto 1. La dottoressa A.M.T. G., magistrato ordinario alla V valutazione di professionalità nominato con decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1991 , in servizio presso il Tribunale di Ascoli Piceno, riportava un giudizio negativo in occasione della VI valutazione di professionalità, per il quadriennio dal 3 dicembre 2011 al 3 dicembre 2015, durante il quale aveva prestato servizio in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma fino al 17 settembre 2012 , come giudice presso il Tribunale di Frosinone dal 18 settembre 2012 al 4 marzo 2015 ed infine quale giudice del Tribunale di Ascoli Piceno dal 5 marzo 2015 al 3 dicembre 2015 . La valutazione negativa, espressa dal Consiglio superiore della magistratura nella delibera in data 12 aprile 2017, era basata sulla precondizione dell’ equilibrio , di cui la dott.ssa G. era ritenuta carente a causa dall’episodio occorso all’udienza del 26 novembre 2015 presso il Tribunale di Ascoli allorché il magistrato in valutazione, presidente del collegio penale, nel leggere il dispositivo della sentenza nel procedimento n. 448/2015 r.g. Trib. aveva specificato che l’assoluzione dell’imputato era intervenuta a maggioranza” dei componenti del collegio. 2. La dott.ssa Gg. ha impugnato il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso. 3. L’interessata ha proposto il presente appello, con cui ripropone le censure già ritenute infondate dal giudice di primo grado, e per resistere al quale si sono costituiti collettivamente l’organo di autogoverno e il Ministero della giustizia. Diritto 1. Si deve preliminarmente dare atto che i difensori della dott.ssa G. , avvocati Giorgio e Giovanni Carta, non presenti all’udienza di discussione dell’11 luglio 2019, sono stati nondimeno avvisati della stessa con la comunicazione dell’ordinanza cautelare, con cui tale udienza è stata fissata. Come risulta infatti dal fascicolo telematico della causa, dell’ordinanza è stata data notizia ai due difensori attraverso altrettanti messaggi di posta elettronica certificata inviati ai loro rispettivi indirizzi, tra cui quello giorgiocarta@pec.it, indicato nell’atto di appello. Sulla base di ciò deve ritenersi che il diritto di difesa sia stato assicurato. 2. Tanto premesso, con il primo motivo d’appello la dott.ssa G. ripropone le censure dirette a contestare il giudizio di mancanza della precondizionedell’ equilibrio” nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali espresso nei suoi confronti dal Consiglio superiore con la delibera impugnata. La dott.ssa G. ribadisce che l’episodio su cui si è fondata in via esclusiva la valutazione negativa è unico ed isolato ed occorso per giunta a ridosso della scadenza del quadriennio in valutazione, oltre ad essere tuttora al vaglio delle investigazioni finalizzate ad accertare se sia stato commesso un illecito disciplinare, da parte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, non essendo mai stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio . Su questa base ed in considerazione del fatto che per il resto il proprio operato nell’intero periodo in valutazione è stato irreprensibile e soddisfacente con riguardo agli altri parametri di valutazione, l’appellante sostiene che il giudizio negativo sarebbe sproporzionato. 3. Sotto un distinto profilo la dott.ssa G. contesta che la delibera del Consiglio superiore sia sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza dell’episodio ai fini della valutazione della precondizione dell’equilibrio, come ritenuto dal Tribunale, attraverso il richiamo alle diverse versioni fornite dalla stessa appellante relativamente all’episodio contestato, alle misure organizzative adottate dai competenti dirigenti per superare la situazione di conflittualità venutasi a creare all’interno del collegio e all’eco della vicenda presso il locale foro. In contrario l’interessata sottolinea di avere fornito all’organo di autogoverno una sola versione difensiva, come risulta dagli atti del procedimento valutativo, consistente nella grave malattia degenerativa, di cui all’epoca dei fatti ella ignorava di soffrire e che ha successivamente comportato il riconoscimento di un grado di invalidità pari all’80% ribadisce quindi che l’episodio è stato dovuto alla patologia in questione e alla confusione nella lettura del dispositivo di cui ne ha rivela to le modalità a maggioranza di adozione della decisione . 4. Contrariamente a quanto supposto dal giudice di primo grado, la dott.ssa G. nega decisamente che l’episodio de quo abbia suscitato clamore, come attestato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Ancona nel parere in data 5 ottobre 2016, favorevole al riconoscimento della VI valutazione di professionalità, ma disatteso dal Consiglio superiore sotto altro concorrente profilo aggiunge che non constano misure organizzative adottate per rimuoverne gli effetti, tenuto anche conto del fatto che ella era stata temporaneamente applicata al settore penale, mentre per il resto era assegnata ordinariamente al settore civile del Tribunale di Ascoli Piceno. 5. Un ulteriore errore di giudizio della sentenza appellata consisterebbe, sempre secondo l’appellante, nel fatto che laddove la delibera consiliare impugnata è stata ritenuta dal Tribunale amministrativo esente dalle censure dedotte anche per avare fatto riferimento ad un episodio precedente al quadriennio in valutazione. Al rilievo del giudice di primo grado, secondo cui tale riferimento ha rafforza to un esito provvedimentale già diffusamente motivato , l’appellante oppone che il giudizio di professionalità deve fondarsi esclusivamente sugli eventi e sulle capacità mostrate nel periodo temporale in valutazione, tanto più che per l’episodio in questione vi era stata una pronuncia giurisdizionale a sé favorevole nel contenzioso in allora promosso sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 23 gennaio 2013, n. 746, confermata dalla IV Sezione di questo Consiglio di Stato con sentenza del 22 settembre 2014, n. 4767 . 6. L’appellante enuclea quindi un profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata con riguardo alle difese da essa svolte in sede procedimentale, prima ritenute diverse tra loro e poi coincidenti con quelle rese nel parallelo procedimento disciplinare. 7. Con altra censura è stata riproposta la tesi secondo cui il giudizio di professionalità sarebbe illegittimo in via derivata rispetto alla circolare del Consiglio superiore n. 20691 dell’8 ottobre 2007, recante i Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati , per avere previsto la precondizione dell’equilibrio in assenza di base legislativa, quale elemento di valutazione ulteriore rispetto ai parametri previsti dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a Norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a , della Legge 25 luglio 2005, n. 150]. Inoltre la motivazione addotta dal Tribunale a sostegno del rigetto della censura già svolta col ricorso di primo grado – incentrata sulla tesi per cui insieme all’imparzialità e all’indipendenza l’equilibrio è un presupposto essenziale per lo svolgimento dell’attività magistratuale - non terrebbe conto che nel caso di specie tale precondizione è stata valutata non con riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale, ma nell’ambito del rapporto interpersonale con i colleghi del collegio penale. Si contesta che l’episodio de quo, risultato poi determinante nel giudizio dell’organo di autogoverno, possa denotare un esercizio della giurisdizione non condotto con senso della misura e moderazione , secondo la definizione di equilibrio data dalla citata circolare dello stesso Consiglio superiore in materia di valutazione di professionalità dei magistrati parte I, capo III, paragrafo 4 . 8. E’ riproposta poi la censura di violazione dell’art. 11, comma 9, del citato d.lgs. n. 160 del 2006, secondo cui la valutazione è negativa, tra l’altro, quando sono riscontrate carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri , ovvero la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno, previsti dal comma 2 della medesima disposizione, mentre nel caso di specie il Consiglio superiore ha basato il proprio convincimento sulla sola precondizione dell’equilibrio. 9. Infine si lamenta la mancata pronuncia da parte del Tribunale amministrativo sul motivo diretto a sostenere l’illegittimità della delibera impugnata a causa della mancata valutazione dell’istanza di sospensione del procedimento, per la contemporanea pendenza del procedimento disciplinare. 10. Le censure così sintetizzate sono infondate. 11. Deve premettersi in fatto che la delibera consiliare impugnata ha una ripartizione in paragrafi, dei quali ai fini del presente giudizio rilevano a - il secondo, in cui si dà atto del procedimento disciplinare avviato nei confronti della dott.ssa G. per l’episodio ritenuto poi determinante per la valutazione di professionalità, ovvero per avere letto all’udienza dibattimentale del 26 novembre 2015 del Tribunale di Ascoli Piceno, in qualità di presidente del collegio penale, il dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio n. 448/2015 reg. Trib., specificando che l’assoluzione era intervenuta a maggioranza” b - il terzo, in cui si ripercorre il parere favorevole del Consiglio giudiziario, favorevole al riconoscimento della VI valutazione di professionalità al riguardo - viene esaminata l’istruttoria compiuta sull’episodio della lettura del dispositivo e si dà in particolare atto che lo stesso non è contestato così come la sorpresa delle parti processuali - viene poi richiamata la versione difensiva resa dalla dott.ssa G. nella propria audizione davanti al Consiglio giudiziario, e cioè che vi sarebbe stata confusione tra verbale della deliberazione della sentenza recante l’opinione dissenziente, ai sensi dell’art. 125, comma 5, cod. proc. pen, a causa del proprio stato di salute versione ritenuta tuttavia dal Consiglio in parte inconferente, per il resto palesemente inverosimile oltre che smentita dalle dichiarazioni acquisite e dalla prova logica - viene di seguito riportato il passaggio del parere delibera del Consiglio giudiziario in cui, esclusa anche l’ipotesi dell’ignoranza della legge art. 125, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che la deliberazione della sentenza è segreta , si afferma che il fatto che la Collega non si sia limitata a prendere atto di essere stata messa in minoranza, ma abbia ritenuto di esprimere il proprio dissenso con le ricordate modalità formali, è emblematico di una totale e sofferta” contrarietà alla decisione assolutoria che la Collega ha poi manifestato in modo plateale, inserendo e leggendo quell’inciso a maggioranza”, volto a rimarcare una presa di distanza dalla decisione non condivisa - l’esame del parere si conclude con il giudizio finale, favorevole al riconoscimento valutazione di professionalità sulla base del carattere isolato dell’episodio e sull’assenza di alcun clamore ed alcun particolare strascico c – il quarto, in cui si riassumono le difese dell’interessata espresse nell’audizione in data 7 marzo 2017 davanti alla competente commissione consiliare ed incentrate sulla condizione di grave malessere e disagio psico-sensoriale per le sue difficoltà visive , sfociate poi in un’operazione all’occhio di poche settimane dopo, rilevandosi inoltre che la stessa dott.ssa G. ha da un lato riferito di non ricordare affatto in che modo la locuzione a maggioranza” sia stata per mero errore inserita nel dispositivo digitato, dalla medesima, al computer e dall’altro lato insistito nella tesi – rappresentata anche all’estensore della sentenza, affinché provvedesse in conformità - per cui si sarebbe trattato di un errore emendabile in sede di redazione della motivazione d – il quinto, contenente la valutazione finale del Consiglio superiore, nel quale, pur dandosi atto del giudizio positivo riportato dalla dott.ssa G. con riguardo ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, nondimeno si ritiene mancante la precondizione dell’ equilibrio e si conclude per il giudizio negativo da questa impugnato nel presente giudizio - in particolare l’episodio del 26 novembre 2015 viene ritenuto sintomatico dell’incapacità del magistrato di relazionarsi con gli altri componenti durante e successivamente alla camera di consiglio di un’udienza penale culminata con l’esternazione, non consentita dalla legge, del proprio personale dissenso alla decisione adottata la medesima condotta è ritenuta indipendente dalle condizioni psico-fisiche in cui l’odierna appellante versava a quell’epoca - al medesimo riguardo si sottolinea che la lettura del dispositivo a maggioranza ha sortito nelle sue modalità di insofferenza nei confronti degli altri membri del collegio l’effetto di mettere in luce un vulnus del giudizio, la paternità della decisione in capo ai singoli componenti, minando alla base il principio di collegialità a presidio dell’indipendenza della magistratura - di seguito le difese svolte dall’interessata nelle audizioni svoltesi davanti al Consiglio giudiziario prima e poi al Consiglio superiore vengono giudicate inficiate da imprecisioni e dimenticanze , poiché la redazione del dispositivo è stata attribuita dalla dott.ssa G. nel primo caso ad un componente del collegio ed a sé stessa nel secondo - viene poi richiamato il rapporto dell’allora presidente del Tribunale agli atti del procedimento, in cui si dà atto della sua richiesta al presidente della sezione penale di non comporre più collegi con l’odierna appellante e gli altri due componenti e delle insistenze di quest’ultima nei confronti dell’estensore della sentenza deliberata a maggioranza affinché l’inciso in questione fosse soppresso - la condotta così descritta viene infine ritenuta nel complesso significativa della incapacità di gestire il proprio dissenso, di instaurare e mantenere equilibrate relazioni con le componenti della vita professionale - la stessa viene ritenuta, unitamente ad un precedente del passato si cita il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Roma del 25 febbraio 2009 non isolata o episodica. 12. La delibera così riassunta è innanzitutto legittima nella parte in cui ha posto a fondamento del giudizio negativo sulla precondizione dell’equilibrio un unico episodio del quadriennio in valutazione. L’equilibrio – che, come ricordato sopra, è definito dalla circolare del Consiglio superiore n. 20691 dell’8 ottobre 2007 come esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione parte I, capo III, paragrafo 4 – si presta innanzitutto ad essere apprezzato in astratto anche sulla base di un solo episodio, se ritenuto sintomatico di un più generale contegno personale del magistrato, incidente sulle funzioni a lui attribuite. Al riguardo la previsione della circolare in esame si limita ad aggiungere che tale precondizione deve essere ancorat a a fatti concreti, obiettivi e verificati , laddove il plurale non è evidentemente riferito ad un numero minimo di episodi, ma si spiega con il carattere generale della disposizione consiliare. Deve poi aggiungersi, a confutazione delle censure svolte dall’appellante, che nella valutazione quadriennale di professionalità il Consiglio giudiziario può prescindere dagli esiti del procedimento disciplinare ed apprezzare in modo autonomo tutti i fatti che siano contemporaneamente oggetto di incolpazione nei confronti del magistrato. La regola è ora affermata nella circolare consiliare in materia n. 20691 dell’8 ottobre 2007, poc’anzi richiamata, al capo XII della parte I, paragrafo 3. 13. Tutto ciò precisato, nel caso di specie il fatto concreto, obiettivo e verificato è la lettura del dispositivo a maggioranza in occasione dell’udienza del 26 novembre 2015 presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Il fatto non è stato contestato in sede giudiziale nella sua materialità dall’interessata, così come del pari non lo era stato in sede procedimentale. Sul punto va dato atto che nell’istruttoria svolta il Consiglio giudiziario è pervenuto alla ragionevole conclusione che le versioni difensive fornite dall’interessata fossero infondate, sia perché intrinsecamente inverosimili, sia perché contraddette dalle altre dichiarazioni acquisite. Va poi sottolineato che non è contestata neppure la violazione della norma processuale e cioè dell’art. 125, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la deliberazione della sentenza è segreta . L’appellante si richiama invece, in linea con il giudizio espresso dallo stesso Consiglio giudiziario, all’unicità dell’episodio e all’asserito carattere sproporzionato del giudizio negativo espresso dal Consiglio superiore, tenuto anche conto delle condizioni di salute dell’epoca, oltre che all’assenza di echi negativi presso il foro e di ripercussioni organizzative nell’ufficio giudiziario. 14. Le deduzioni in questione trovano tuttavia puntuale smentita nella motivazione della delibera impugnata. Il giudizio negativo in relazione alla precondizione dell’equilibrio dell’interessata si fonda su una valutazione globale della condotta dalla stessa tenuta non solo in occasione della redazione e della lettura in udienza del dispositivo, ma anche successivamente, nei confronti del componente del collegio designato per la redazione della sentenza. Se infatti a quest’ultimo riguardo il Consiglio superiore richiama le insistenze della dott.ssa G. nei confronti di quest’ultima affinché l’inciso a maggioranza contenuto nel dispositivo fosse espunto, in relazione ai rapporti con gli altri componenti lo stesso organo di autogoverno non manca di sottolineare l’insofferenza manifestata dall’odierna appellante per una decisione non condivisa, esternata poi in pubblico, alla presenza delle parti del processo. Inoltre, anche dal punto di vista dei riflessi organizzativi, la delibera dà conto dell’incompatibilità ambientale venutasi di fatto a determinare tra l’appellante e gli altri due componenti del collegio, sulla base di quanto riferito dal presidente del Tribunale nel sopra menzionato rapporto. 15. Sulla base dei fatti così descritti il Consiglio superiore ha pertanto ragionevolmente escluso, innanzitutto, che le condizioni di salute o di disagio psico-fisico della dott.ssa G. all’epoca del fatto potessero avere inciso sulla sua materiale commissione, come peraltro sin da subito ritenuto dal Consiglio giudiziario. Del pari, nessuna censura può essere rivolta all’organo di autogoverno per avere considerato l’episodio medesimo sintomatico dell’assenza di equilibrio dell’odierna appellante. E’ infatti evidente che sotto questo profilo rileva l’insofferenza manifestata per il fatto di essere stata messa in minoranza rispetto alla decisione finale del processo penale in forma così eclatante ed inconsueta, oltre che in violazione di legge. Non è pertanto irragionevole, né sproporzionato ritenere sulla base di tali fatti mancante nell’odierna appellante la precondizione dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Tanto meno il fatto in questione può essere circoscritto ai rapporti interpersonali tra magistrati ed essere ritenuto estraneo all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, come invece assume l’interessata, dal momento che in esse rientra pacificamente la lettura del dispositivo della sentenza penale all’udienza dibattimentale. 16. L’idoneità di questo solo episodio a fondare il giudizio negativo impugnato rende superfluo il riferimento contenuto nella medesima delibera – in sé improprio perché estraneo al quadriennio in valutazione - ad un precedente della stessa dott.ssa G. risalente al 2009, sul quale peraltro vi è stato un contenzioso favorevole a quest’ultima. 17. Del pari non si riscontra alcuna contraddittorietà nella motivazione del provvedimento, né tanto meno della sentenza appellata, che tale motivazione ha ritenuto immune dai vizi dedotti dalla dott.ssa G La delibera consiliare ha invero esposto il convincimento raggiunto sulla base del parere e dell’istruttoria svolta in precedenza dal Consiglio giudiziario e delle versioni difensive rese dall’interessata, per poi pervenire ad un giudizio coerente in relazione agli aspetti determinanti emersi all’esito dell’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull’elemento in valutazione risultato poi decisivo. In particolare, il Consiglio superiore ha fatto propria la ricostruzione dei fatti dell’organo periferico, compresa la valutazione di inconsistenza delle giustificazioni difensive date dall’odierna appellante, ma si è motivatamente discostato dal parere per il diverso profilo della rilevanza dell’episodio rispetto alla valutazione sulla precondizione dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il percorso argomentativo seguito dall’organo di autogoverno mostra pertanto una chiarezza ed tenuta logica complessiva immune dalle censure contro di esso sollevate. 18. Va poi esclusa la violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006. Se infatti è vero che tale disposizione di legge prevede quali parametri di valutazione della professionalità del magistrato la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno , è anche vero che – come precisato dal giudice di primo grado – per la sua funzione costituzionale di organo di autogoverno della magistratura, sancito dall’art. 105 Cost., al Consiglio superiore non è precluso estendere il proprio giudizio su aspetti comunque rilevanti al riguardo. Tra questi ultimi rientra incontestabilmente l’equilibrio, che insieme alle altre precondizioni dell’imparzialità e dell’indipendenza, parimenti individuate dal Consiglio superiore nel più volte citato capo III della parte I della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, sono consustanziali all’esercizio della funzione giurisdizionale. Sulla base di questo incontestato rilievo esse sono state pertanto definite dalla circolare ora richiamata come imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali paragrafo 1, del capo III ora richiamato sono inoltre state poste in apice rispetto ai parametri di valutazione indicati nell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006 diversamente da questi ultimi sono state destinate ad essere apprezzate in via ordinaria in termini di assenza di elementi ostativi, con la formula nulla da rilevare” , nel senso cioè dell’assenza di elementi incidenti, salvo il caso contrario, da cui emergano dati che evidenzino difetti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio così il paragrafo 5 del capo III in esame . 19. Inconferente è poi il richiamo operato dall’appellante all’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 160 del 2006, laddove si prevede che la valutazione di professionalità negativa deve basarsi su un giudizio di analogo contenuto in relazione a due o più dei suddetti parametri , ovvero a quelli della capacità, laboriosità, diligenza e impegno previsti dal precedente comma 2. Nel caso di specie non si verte in questa ipotesi, ma in quella prevista nella circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, al capo IX, paragrafo 1, lett. a , richiamato nella delibera impugnata, in cui la valutazione sia negativa con riguardo al profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio . 20. E’ infine infondata la censura con cui l’appellante ha lamentato che il Consiglio superiore non avrebbe valutato l’istanza di sospensione del procedimento di valutazione alla luce della pendenza del procedimento disciplinare. Come infatti rilevato dal Tribunale – e come previsto nel capo XII della parte I, della circolare in materia, al paragrafo 2 – al di là dei casi di sospensione obbligatoria ovvero nei caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio , in conformità al principio di autonomia rispetto al procedimento disciplinare sancito dal sopra richiamato paragrafo 3 della medesima previsione di circolare, la sospensione del procedimento di valutazione della professionalità del magistrato è oggetto di una facoltà discrezionale del Consiglio superiore. Questa facoltà deve essere esercitata in caso positivo con provvedimento motivato , sulla base del presupposto che l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare incida sulla definizione della procedura di valutazione della professionalità così il paragrafo 2 del capo XII ora richiamato . A contrario, nessuna motivazione è richiesta laddove invece l’organo di autogoverno intenda osservare la regola generale ricavabile dal principio di autonomia poc’anzi menzionato, come nel caso di specie, e osservare l’obbligo di concludere il procedimento di valutazione della professionalità sulla base dei fatti in esso acquisiti, senza alcuna inutile dilazione. Del resto, ed anche al fine di considerare l’ipotetico vizio in questione quale mera irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’appellante non ha nemmeno ipotizzato che il procedimento disciplinare, tuttora pendente, possa influire su quello di valutazione oggetto della delibera consiliare qui impugnata. 21. L’appello deve quindi essere respinto, ma la particolarità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di causa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di causa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.