Contromano provoca un incidente stradale: torna a scuola guida

L’autista che invade l’opposta corsia di marcia ad una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada provocando un sinistro stradale con lesioni deve essere sottoposto alla revisione della licenza di guida per evidenti dubbi sulla sua idoneità tecnica alla circolazione stradale.

Lo ha chiarito il TAR Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 667/19 del 5 giugno. La vicenda. Un utente stradale è entrato in collisione con un autocarro invadendo ad alta velocità l’opposta corsia di marcia. Nell’urto entrambi i veicoli hanno riportato danni, mentre l’autista dell’autoveicolo anche danni fisici. Al ricevimento del provvedimento di revisione della patente di guida adottato dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 del codice stradale l’interessato ha proposto censure al collegio, ma senza successo. Revisione della patente. Anche se in linea di principio una sola infrazione alle norme stradali non può costituire di per sé il presupposto per l’adozione di un provvedimento di revisione della licenza di guida per dubbi sull’idoneità del conducente, nel caso sottoposto all’esame del collegio le circostanze dell’evento sono inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice . In buona sostanza un conducente che guidando ad alta velocità invade l’opposta corsia di marcia provocando un incidente con ingenti danni alle cose e alle persone deve essere sottoposto a verifica sulla sua idoneità tecnica alla guida. Basta infatti questa singola grave violazione per fare insorgere dubbi concreti sulla persistenza dell’idoneità tecnica del ricorrente. Quindi in questo caso il provvedimento di revisione della patente di guida è legittimo anche se basato solo su una grave infrazione alle regole stradali.

TAR Piemonte, sez. II, sentenza 29 maggio - 5 giugno 2019, n. 667 Presidente Ravasio – Estensore Cattaneo Fatto e diritto La sig.ra Maristella Zuccalà ha impugnato il provvedimento prot. n. 8859/5/2/RG, del 18.11.2013 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio della motorizzazione civile di Vercelli - ha disposto la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992 e la relativa comunicazione di avvio del procedimento, articolando le seguenti doglianze violazione dell’art. 28, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3, l. n. 241/1990 violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa anche con riferimento all’art. 95 Cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed insufficiente motivazione, per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. All’udienza del 29 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione e istruttoria e per violazione dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992, non indicando quali siano le ragioni, ulteriori rispetto al mero richiamo alla violazione del codice della strada commessa art. 143, comma 11, d.lgs. n. 285/1992 , che abbiano fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica. Inoltre, sussisterebbe una discrepanza tra quanto accertato nel verbale di constatazione della legione Carabinieri del Piemonte e della Valle D’Aosta del 29.9.2013 ed il provvedimento impugnato nel primo è dato atto che la sig.ra Zuccalà circolava contromano invadendo la corsia opposta, che era destinata all’opposto senso di marcia ” e nel secondo invece che la sinora circolava contromano e andava a collidere contro veicolo antagonista ” la sig.ra Zuccalà percorreva, contromano, una strada a doppio senso di circolazione e non una strada a senso unico, come si desumerebbe dal provvedimento impugnato. Le censure sono infondate per le ragioni già affermate in sede cautelare. Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice Consiglio di Stato sez. VI 1 settembre 2009 n. 5116 sez. IV 3/10/2018 n. 5682 . Ciò accade nel caso di specie la ricorrente, guidando ad alta velocità, ha invaso l’opposta corsia di marcia, andando a collidere con un autocarro, riportando lesioni e causando ingenti danni ai due veicoli coinvolti. Questa violazione, per la sua indubbia gravità, giustifica, di per sé sola, l’insorgere di dubbi sulla persistenza dell'idoneità tecnica della ricorrente e integra una sufficiente motivazione della decisione dell'amministrazione di sottoporla ad esame di idoneità cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 08/04/2019, n. 257 . Né, infine, sussiste la contraddittorietà lamentata non vi sono discrepanze, quanto alla descrizione della violazione commessa, tra quanto accertato dai carabinieri e quanto riportato nel provvedimento impugnato, in cui non si afferma affatto che la circolazione contromano avveniva in una strada a senso unico. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore della parte resistente, che liquida in euro 3.000,00 tremila/00 , oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.