Disservizio sulla linea di telefonia mobile: l’utente non può accedere agli atti

Titolare di un’utenza mobile con il gestore TIM subisce un’interruzione del servizio e chiede di prendere visione degli atti relativi a tale disservizio. TIM si rifiuta e il TAR Calabria acconsente.

Lo ha stabilito il TAR Calabria con sentenza n. 532/19, pubblicata il 14 marzo. La vicenda processuale. La ricorrente, partendo dal presupposto che era titolare di un’utenza mobile con il gestore TIM s.p.a., che aveva subito interruzione del servizio e voleva intentare un’azione risarcitoria, impugna il silenzio rifiuto adottato dalla società di telefonia di prendere visione e fare copia degli atti relativi all’interruzione del servizio. Si costituisce in giudizio TIM s.p.a. eccependo inammissibilità del ricorso in quanto non rientrerebbe nel novero delle pubbliche amministrazioni. Il servizio di telefonia mobile non è servizio universale. Al riguardo interviene il TAR ribadisce che secondo le previsioni legislative si considerano pubbliche amministrazioni tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse e il diritto di accesso agli atti si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Ebbene, la società di telefonia chiamata in giudizio viene riclassificata sotto tale nomenclatura, poiché offre agli utenti il servizio di telefonia considerato, appunto, attività di concorrenza regolamentata e costituito dal servizio di telefonia vocale fissa, il servizio di fax, accesso a internet da rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza. Chiarito ciò, per il Collegio, però, solo per tali attività ricomprese nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Non rientrerebbe invece in tale categoria di servizio universale la telefonia mobile, per la quale la ricorrente lamenta il disservizio ed è per tale ragione che il ricorso deve essere rigettato.

TAR Calabria, sez. I, sentenza 13 – 14 marzo 2019, numero 532 Presidente Salamone – Estensore Goggiamani Fatto Perretta Angela, premettendo di essere titolare di utenza mobile con il gestore Tim S.p.A., di avere subito interruzione del servizio il 4.11.2018 e di voler intentare azione risarcitoria, ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dalla società di telefonia alla richiesta presentata il 14.11.2018 di prendere visione ed estrarre copia - degli atti relativi all’interruzione del servizio subita in data 4.11.2018 sull’utenza mobile ***** a lei intestata - degli atti relativi al funzionamento del servizio di assistenza 119 in data 4.11.2018 - dei documenti inerenti alla modalità di svolgimento del servizio di assistenza 119 che TIM pratica ai propri clienti, con particolare riferimento alla possibilità di poter segnalare un guasto e poter interloquire con un operatore. TIM s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, prodromica a controllo generalizzato, e chiedendo nel merito il rigetto per difetto dei presupposti di cui all’art. 22 ss. l. numero 241/1990 in quanto non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per l’attività di servizio universale non riscontrabile nella specie ed in quanto la documentazione richiesta non rientra nel concetto di documento amministrativo. All’udienza camerale del 13.3.2019 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente il ricorso di accesso, come prima di esso l’istanza di accesso, risulta ammissibile in quanto riguarda documenti dettagliati relativi ad uno specifico e personale disservizio, sicchè non vi è indeterminatezza della domanda. 2. Superata la questione preliminare deve, allora, il Tribunale disaminare la fondatezza del ricorso, cui la Tim S.p.A Ebbene, è agevole in primo luogo riscontrare la sussistenza di interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione dei documenti in capo alla ricorrente, utente del gestore Tim che ha subito disservizio, correlata alla coltivazioni di reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale. Di contro, pertanto, l’istanza non cela alcun controllo generalizzato precluso dall’art. 24 l. proc. Centrale e delicato è, invece, il riscontro della legittimazione passiva alla ostensione della Tim s.p.a. con riguardo alla documentazione pretesa dalla ricorrente. È noto in proposito che al fine della selezione dei soggetti tenuti all’accesso le norme rilevanti siano l’art. 22 lett. E che definisce pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l’art. 23 secondo cui Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dipubblici servizi”. Come noto, tuttavia, tale delimitazione soggettiva non è autosufficiente correlandosi per più ipotesi a delimitazioni di tipo oggettivo e così per i soggetti pubblici si è posta la questione dell’accessibilità ai documenti concernenti l’attività di diritto privato v. Ad. Plenumero N. 5/1999 ed attuale formulazione dell’art. 22 co. 1 lett. d ultima parte , mentre per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ed ancora per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali v. tra le tante Cons. St. Ad. Plenumero N. 5/1999, numero 1303/2002 e di recente Ad. Plenumero 13/2016, sez. V , 23/12/2016 , numero 5441 sez. III, 10/03/2015, numero 1226 sez. V , 31/10/2012 , numero 5572 sez. VI , 09/08/2011 , numero 4741 . Venendo al caso di specie, deve partirsi dal rilievo che la telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata – fortemente anche per le problematiche correlate alla rete - nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale v. artt. 53 ss. D.lgs. numero 259/2003, cod. comunicazione elettroniche costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili. Ciò chiarito, ad avviso del Collegio solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e /gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società resistente a consentire l’accesso in base alla l. numero 241/1990. Dunque, la telefonia mobile per la quale la ricorrente lamenta il disservizio non rientra nell’alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, sicchè la tutela degli artt. 22 ss. l. proc. non può essere riconosciuta. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie e di difetto di precedenti distinguenti l’attività esercitata dalla Tim s.p.a. possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede 1 Rigetta il ricorso 2 Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina all’autorità amministrativa di dar esecuzione alla presente sentenza.