Avere tanti follower non basta per agire in giudizio

La legittimazione riconosciuta alle associazioni locali ad impugnare atti amministrativi che incidono sull’ambiente è condizionata al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria degli obiettivi di tutela ambientale e all’adeguato grado di rappresentatività in un’area ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si considera leso.

Così il TAR Calabria con sentenza n. 302/19, depositata il 18 febbraio. Il caso. Un’associazione impugna, con richiesta cautelare, il provvedimento di aggiornamento A.i.a. della Regione Calabria relativo all’impianto di trattamento dei rifiuti di una s.p.a. che si occupa di tale servizio rifiuti. La Regione resiste con controricorso eccependo il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione per carenza di rappresentatività. La legittimazione ad impugnare atti amministrativi. Va premesso che l’eccezione di difetto di legittimazione sembra essere determinante per rendere il ricorso inammissibile, poiché la legittimazione ad impugnare atti amministrativi, come nel caso in esame, che incidono sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria degli obiettivi di tutela ambientale e all’adeguato grado di rappresentatività in un’area ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si considera leso. E tale rappresentatività della collettività locale di riferimento non può prescindere dalla considerazione del numero di persone fisiche che costituiscono l’associazione. Orbene, nel caso in esame, l’associazione è fondata da 18 cittadini di un Comune avente in realtà una popolazione di circa 35.000 abitanti e con apposito elenco incompleto e privo di data certa l’associazione ricorrente assume gli associati essere 71 e tale numero risulta essere estremamente esiguo non rappresentativo della comunità locale di rappresentanza. Ed inoltre è del tutto irrilevante che l’associazione stessa sia seguita sul social network facebook, poiché i follower possono essere considerati meri osservatori e non mostrano aderenza a tale ente. Sulla base di tali considerazioni, il TAR rigetta il ricorso.

TAR Calabria, sez. I, sentenza 15 – 18 febbraio 2019, n. 302 Presidente Salamone – Estensore Goggiamani Fatto e diritto Rilevato - che l’associazione Crocevia ha impugnato, con richiesta cautelare, provvedimento di aggiornamento A.i.a. della Regione Calabria relativo all’impianto di trattamento rifiuti della Calabria Maceri e Servizi s.p.a. - che Amministrazione resistente e controinteressata hanno resistito al ricorso eccependo in via preliminare, tra l’altro, il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione per carenza di rappresentatività - che alla camera di consiglio del 15.2.2019, udite le parti, ricorrendone i presupposti, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ed il ricorso è stato trattenuto in decisione Considerato - chel’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sia dirimente e renda il ricorso inammissibile - che, infatti, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 4233\2013 - che la rappresentatività della collettività locale di riferimento non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909\2012 - che nella specie l’associazione risulta fondata da 18 cittadini del Comune di Rende avente popolazione di circa 35.000 abitanti - che con elenco, incompleto nella redazione e privo di data certa, la ricorrente assume gli associati essere 71 - che anche a considerare gli associati quelli di cui all’elenco prodotto, il numero di 71 rimane di estrema esiguità e come tale non rappresentativo della comunità locale di appartenenza - che irrilevante sia il dato dell’essere seguita l’associazione sul socianetwork facebook, essendo i followers meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione Ritenuto, pertanto - che il ricorso sia inammissibile - che in ragione degli interessi in gioco le spese possano essere compensate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede 1 Rigetta il ricorso 2 Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza