Il terzo, estraneo alla lite, può avere accesso al fascicolo processuale?

Sì, ma a determinate condizioni e restrizioni. Infatti l’accesso al fascicolo processuale esula dalle regole di quello ex l. n. 241/90, poiché non ha natura di documento amministrativo. L’accesso agli atti e ai documenti di parte è disciplinato dall’art. 17, comma 3, d.P.C.M. n. 40/16, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale l'accesso al fascicolo processuale telematico è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio .

È quanto sancito dal TAR Calabria nel decreto collegiale n. 296/19, depositato il 18 febbraio. Il caso. Una società in liquidazione chiedeva l’accesso al fascicolo processuale relativo ad una controversia sulla costruzione e realizzazione di un impianto di energia pulita”, per motivi difensivi, asserendo anche di essere l’originaria titolare del progetto per la realizzazione di un parco eolico destinato alla produzione dell’energia elettrica . La richiesta, però, è stata respinta perché non è stato manifestato alcun interesse ad intervenire in giudizio. L’estraneo può accedere al fascicolo processuale? In questi casi occorre distinguere se l’acceso è ai provvedimenti del giudice od agli atti e documenti delle parti. Come esplicato nel decreto presidenziale della CGA Sicilia n. 32/18 e ribadito dal provvedimento in commento, l’accesso ai provvedimenti del giudice è consentito a chiunque vi abbia interesse ex artt. 7 c.p.a. e 744 c.p.c., mentre l’accesso agli atti e documenti delle parti è consentito, come sopra ricordato, solo ai loro difensori ed alle stesse, costituite o meno, purchè siano state evocate in giudizio od abbiano intenzione d’intervenire. La CGA, nel respingere l’accesso di una parte che voleva opporsi alla sentenza di un giudice, elenca anche gli atti da cui desumere la volontà del terzo d’intervenire in giudizio e quindi che legittimano l’accesso al fascicolo processuale, rectius agli atti e documenti delle parti già costituite mediante un atto processuale di intervento nel processo o di impugnazione della decisione, ove essa vi sia ove si tratti di intervento al buio” non contenendo domande nuove, non comporta pagamento di contributo unificato mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si dimostri lo specifico interesse a conoscere gli atti di un giudizio cui si è estranei ottenendo il previo consenso all’accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere . I dati giudiziari non sono considerati documenti amministrativi, perciò esulano dalla disciplina ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990. Si ricordi che questo materiale non costituisce un atto amministrativo, essendo prodotto da un privato come è considerato anche l’avvocato del libero foro che difende una PA. Se l’atto è redatto dall’Avvocatura di Stato è invece sottratto al libero accesso ex art. 2, comma 1, d.P.C.M. 200/96. Chi autorizza l’accesso? Tutto ciò risponde ad esigenze di equo bilanciamento tra privacy e tutela dei diritti alla difesa non si possono limitare eccessivamente quelli di chi non è parte o non è stato evocato in giudizio, atteso che detto giusto equilibrio è conseguibile tramite il contraddittorio e/o il consenso delle parti, titolari di questi dati giudiziari. L’accesso, perciò, sarà consentito, nell’ambito della giustizia amministrativa, dal Collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all’organo monocratico il Presidente . Le parti, stante la necessità che interloquiscano sull’istanza, devono essere sentite in camera di consiglio.

TAR Catanzaro, sez. I, decreto collegiale 15– 18 febbraio 2019, n. 296 Presidente Salamone – Estensore Tallaro Rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1. – Calabria Energia Ambiente S.r.l. – In liquidazione ha chiesto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo dell’odierno giudizio. Fissata la camera di consiglio per la decisione sull’istanza, parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale si è opposta all’istanza. 2. – Va preliminarmente ricordato che l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo cfr., per un’ampia disamina, il decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32 3. – Ebbene, mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse art. 7 disp. att. c.p.a. art. 744 c.p.c. , l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale L'accesso al fascicolo processuale telematico è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”. L’accesso di terzi al fascicolo processuale deve essere assicurato dal giudice, che nell’ambito della giustizia amministrativa non può che essere il Collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all’organo monocratico il Presidente . La necessità di consentire agli interessati di interloquire sull’istanza consiglia, in difetto di una diversa regolamentazione procedimentale, che le parti siano sentite in camera di consiglio, così come è stato disposto nell’odierna vicenda. 4. – Tanto premesso, nel caso di specie l’istanza non può trovare accoglimento. Invero, la Calabria Energia Ambiente S.r.l. – In liquidazione ha affermato di avere interesse all’accesso ai fini difensivi, anche quale originaria titolare del progetto per la realizzazione di un parco eolico destinato alla produzione dell’energia elettrica”. Tuttavia, non avendo manifestato l’intenzione di intervenire nel giudizio, non si configura l’ipotesi di accesso da parte dei terzi disciplinata in sede regolamentare. D’altro canto, la genericità dell’interesse che sorregge la richiesta d’accesso esime il Collegio dal verificare se l’istanza possa trovare fondamento in altra norma, eventualmente di rango costituzionale. 5. – Consegue il rigetto dell’istanza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima rigetta l’istanza.