Si torna a scuola guida solo se l’incidente è serio

Arrestare il veicolo oltre la riga stradale può comportare responsabilità per la caduta di uno scooter ma non basta per essere sottoposti alla revisione della patente di guida. Anche se il conducente del motociclo riporta lesioni guaribili in oltre 40 giorni.

Lo ha evidenziato il TAR Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 135 del 7 febbraio 2019. La vicenda. Un automobilista ha arrestato il proprio veicolo oltre alla linea di arresto di un incrocio provocando la caduta di un motociclista che stava circolando nell’intersezione. La polizia municipale intervenuta sul posto ha sanzionato il conducente del veicolo a quattro ruote per aver mancato la precedenza allo scooter, ai sensi dell’art. 145, comma 4, codice stradale. Contro la conseguente revisione della patente adottata dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 c.d.s. l’interessato ha proposto con successo ricorso al Collegio. Revisione della patente. La revisione della patente prevista dall’art. 128 c.d.s. ha natura vincolata solo se sussistono i presupposti di cui al comma 1- ter , ovvero quando il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente che ha determinato gravi lesioni alle persone con applicazione della sospensione della patente di guida. Le lesioni riportate dal conducente dello scooter in effetti hanno superato i 40 giorni. Ma al conducente del veicolo non è stata applicata la sospensione della patente di guida perché gli è stata contestata una violazione che prevede la sospensione solo in caso di recidiva nel biennio. Inoltre, prosegue la sentenza, il codice stradale non prevede un automatismo tra sinistro e revisione della patente. Occorre indicare volta per volta quali siano le circostanze che denotino una grave violazione delle norme sulla circolazione oppure una particolare imperizia nella conduzione del mezzo . In buona sostanza una singola violazione effettuata con una modalità che non evidenzia particolare imperizia o imprudenza non costituisce una ragione sufficiente per sottoporre il titolare della patente alla revisione della licenza di guida.

TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 30 gennaio – 7 febbraio 2019, n. 135 Presidente Di Nunzio – Estensore De Carlo Fatto e diritto Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che era stato emanato a seguito di un incidente stradale avvenuto il 12 maggio 2018 e nel quale il guidatore di uno scooter aveva riportato lesioni per un periodo di invalidità temporanea pari in un primo momento a 26 giorni e successivamente a complessivi 49 giorni. La dinamica del sinistro era stata la seguente il ricorrente che proveniva da strada che doveva dare la precedenza aveva arrestato il veicolo un metro dopo la segnaletica orizzontale di dare la precedenza ed il conducente del motoveicolo preoccupato da tale fatto aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a terra forse per aver frenato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il ricorrente veniva multato dalla Polizia Municipale intervenuta ai sensi dell'art. 145, comma 4, C.d.S. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 128 C.d.S. e dell'art. 7 L. 241/1990 poiché non si è tenuto conto ai fini della valutazione della sospetta sopravvenuta inidoneità alla guida della corretta condotta testimoniata dall'aver il ricorrente 26 punti sulla patente ed è stata sopravvalutata la sua responsabilità nell'incidente sopra descritto. Tale valutazione era necessaria non essendo un caso di riesame obbligatorio ai sensi dell'art. 128, comma 1 ter, C.d.S. Veniva poi censurato il difetto di contraddittorio procedimentale che avrebbe consentito al ricorrente di sottolineare più precisamente la dinamica dell'incidente attenuando la sua responsabilità e che è divenuto successivamente un difetto di motivazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. L'art. 128 C.d.S. prevede una serie ampia di ipotesi nelle quali è possibile procedere alla revisione della patente da parte di soggetti che a vario titolo presentano caratteristiche che potrebbero determinare un'incompatibilità con la conduzione di veicoli. Nei confronti del ricorrente il provvedimento impugnato fa genericamente riferimento all'art. 128 in relazione ponendo come giustificazione la sua responsabilità nell'incidente in precedenza descritto. Orbene quando la Motorizzazione Civile assume un tale provvedimento, esso ha natura vincolata se sussistono i presupposti di cui al comma 1 ter dell'art. 128, oppure natura discrezionale negli altri casi. Il comma 1 ter prevede che È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. . Le lesioni riportate dal conducente del motociclo, se in un primo momento erano fuori del campo di applicazione della norma poiché le lesioni sono gravi se comportano una malattia di durata superiore a quaranta giorni, in virtù delle ulteriori certificazioni acquisite hanno superato la soglia. Ma l'ipotesi del comma 1 ter non si attaglia alla vicenda che riguarda il ricorrente poiché la violazione da lui commessa non comporta automaticamente la sanzione accessoria della sospensione della patente infatti l'art. 145, relativo alla regola della precedenza violata dal ricorrente il giorno dell'incidente, dopo aver previsto l'entità della sanzione pecuniaria da comminare al trasgressore, al comma 11 sancisce Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. . Pertanto non vi erano tutti i presupposti per ordinare la revisione ai sensi del comma 1 ter ed allora si tratta di una decisione che discende dall'adozione di una valutazione discrezionale che deve lasciare traccia nella motivazione. Sul punto non vi è stata violazione del contraddittorio procedimentale poiché tra i documenti trasmessi dall'Amministrazione vi è anche la comunicazione dell'avvio del procedimento del 25.7.2018 notificata con raccomandata in data 16.8.2018, ma è evidente un difetto di motivazione. Il Codice della Strada non prevede che tutte le volte che un soggetto riporta delle lesioni di una qualche entità, la persona coinvolta nell'incidente che abbia violato un precetto del Codice stesso per ciò stesso debba essere sottoposta a revisione della patente. Quindi non è sufficiente far riferimento all'incidente occorso, peraltro descritto inesattamente poiché non vi è alcuna prova che ci sia stata collisione tra i due mezzi, ma bisogna indicare quale siano le circostanze che denotino una grave violazione delle norme sulla circolazione oppure una particolare imperizia nella conduzione del mezzo. Nell circostanza non si è tenuto conto che il ricorrente non era mai incorso in incidente come testimonia tra l'altro il possesso di un punteggio alto sulla patente e non si è valutata ai fini di cui sopra la dinamica del sinistro. Vi è stata infatti senz'altro una violazione dell'obbligo di dare la precedenza che è stato correttamente sanzionato, ma l'infrazione è consistita nell'arrestarsi oltre la riga e non nell'impegnare l'incrocio senza tener conto dell'obbligo. In ogni caso una singola violazione effettuata con modalità che non testimonino un'imprudenza o un'imperizia particolari non costituiscono una ragione sufficiente per sottoporre il titolare di un permesso di guida ad una revisione della patente. Il ricorso va accolto, ma in considerazione comunque della responsabilità del ricorrente e dell'entità delle lesioni subite dal conducente del motociclo appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.