Il cacciatore che spara in aria dal balcone non perde la licenza

Chi abita in campagna e reagisce sparando in aria con il fucile caricato a pallini per scongiurare un tentativo di scasso in abitazione non rischia la licenza di porto di fucile. In particolare se si tratta di una casa isolata e i malintenzionati hanno tentato di intrufolarsi nel privato in orario serale e notturno.

Lo ha evidenziato il Tar Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 30 del 14 gennaio 2019. La vicenda. Un cacciatore ha reagito al tentativo di effrazione di una finestra del piano inferiore della sua abitazione impugnando il fucile e sparando dei colpi in aria dal balcone posizionato sul retro di casa. Caricando il fucile a pallini per volatili a bassa gittata al solo scopo di intimorire i malintenzionati. I carabinieri giunti sul posto hanno informato dell’accaduto la questura, per quanto di competenza. Contro il conseguente decreto prefettizio di revoca del porto di fucile e divieto di detenzione delle armi l’interessato ha quindi proposto con successo censure al collegio. Il titolare della licenza di caccia a parere dei giudici non ha dimostrato eccessiva imprudenza nell’uso delle armi. O meglio il provvedimento adottato dalla prefettura risulta carente di adeguate motivazioni. Trattandosi di un episodio concitato e potenzialmente pericoloso dove il soggetto è stato informato telefonicamente dal nipote del tentativo di furto in atto sotto casa, lo sparo non può essere classificato come un’azione sproporzionata. Specialmente per il fatto che in zona non ci sono altre abitazioni oltre a quella del nipote e il cacciatore era solo in casa assieme alla moglie. L’autorità di pubblica sicurezza intervenuta sul posto ha verificato il tentativo di scasso in orario serale. Siccome il titolare della licenza di caccia ha sparato in aria pallini a bassa gittata dal balcone opposto a quello di interesse dei ladri al solo scopo di spaventare i malfattori a parere del Tar il severo decreto del rappresentante governativo deve essere annullato. Quindi il cacciatore potrà tornare a detenere armi in casa regolarmente custodite.

TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 19 dicembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 30 Presidente Di Nunzio – Estensore Giovannini Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte del sig. A. I., quale titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, del decreto di U.T.G. Prefettura di Modena in data 24/8/2018, con il quale è stato vietato al medesimo di detenere armi, munizioni ed esplosivi presso la propria abitazione. L’interessato deduce, a sostegno dell’azione impugnatoria, motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 39, R.D. n. 773 del 1931 eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’amministrazione prefettizia intimata, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso, in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso. Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2018, la causa è stata chiamata alle parti è stata comunicata la possibilità di immediata decisione della controversia nel merito, ai sensi di quanto dispone l’art. 60 Cod. proc. amm Sulla base di tali premesse e udite le parti, il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione, come indicato nel verbale. Il Tribunale osserva che il ricorso merita accoglimento, risultando fondata la censura rilevante carenza di motivazione del provvedimento impugnato, riguardo ad uno dei presupposti di legge la cui presenza è necessaria per l’adozione dello stesso. Nella specie, l’amministrazione prefettizia ha valutato di adottare il gravato divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente, sul presupposto del venire meno, in capo al medesimo, del necessario requisito di affidabilità nell’uso delle armi, in occasione ed a causa di un fatto svoltosi in data 3 gennaio 2018 alle ore 20,00 presso la sua abitazione sita in comune di Serramazzoni in zona agricola distante dagli altri nuclei abitati. Dagli atti di causa risulta accertato che, in quell’occasione, il ricorrente, in casa da solo con la moglie, avendo udito dei rumori provenienti dal piano terra dell’abitazione in cui vive il figlio e la moglie, in quel momento assenti si accorgeva che estranei stavano tentando di forzare una finestra della sua abitazione, avvisato del fatto anche dalla nipote che, abitando nell’unica casa frontistante quella del ricorrente ed essendosi anch’essa accorta del tentativo di effrazione, aveva avvisato i nonni di quanto stava accadendo tramite il telefono cellulare, con il quale richiedeva poi anche l’intervento delle Forze dell’Ordine. In tale concitata situazione il ricorrente ha dichiarato di avere preso dall’armadio uno dei fucili da caccia ivi regolarmente custoditi, e dopo avere caricato l’arma con pallini da caccia, si recava sul balcone della casa opposto rispetto a quello dove si stava svolgendo il tentativo di effrazione ed esplodeva alcuni colpi di fucile in aria al fine di intimorire i ladri e indurli a desistere dal tentativo di effrazione. Tale comportamento sortiva gli effetti sperati, in quanto i malintenzionati desistevano dal tentativo di furto, allontanandosi dall’abitazione del ricorrente. Ciò premesso al fine di un migliore inquadramento della vicenda contenziosa, il Collegio rileva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e della presupposta nota del Comando Stazione Carabinieri di Serramazzoni prot. n. 44/1-0-2018 del 17/1/2018, citata nel provvedimento impugnato con la data del 15/5/2018 ,in relazione alla ritenuta perdita di affidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi. Sul punto, il decreto prefettizio si limita a richiamare la suddetta nota dei Carabinieri, dalla quale si evincerebbe che il sig I. si è reso responsabile di spari di arma da fuoco in ragione di un tentativo di furto dimostrando una scarsa affidabilità in materia di detenzione di armi”. A sua volta, il Comando Carabinieri di Serramazzoni con la nota in data 17/1/2018 e con il successivo parere sostiene l’inaffidabilità del ricorrente unicamente su una dichiarazione resa dal medesimo dopo alcuni giorni dal fatto, nella quale il sig. A. I. precisava che i colpi venivano esplosi in totale sicurezza all’interno della proprietà privata e solamente dopo che i malviventi si erano dileguati.” Il Collegio ritiene che tale nuovo elemento temporale rilevato dai Carabinieri l’esplosione dei colpi di fucile non avvenuta mentre il tentativo di furto era ancora in atto ma quando i malviventi si erano già dileguati non sia di per sé elemento sufficiente a motivare la valutazione che il ricorrente, nell’occasione, abbia dimostrato di non essere affidabile nell’uso delle armi dal medesimo da anni regolarmente detenute e custodite . Il Collegio ritiene dirimente, al riguardo, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza abbia accertato il fatto che a estranei abbiano cercato di introdursi nell’abitazione del figlio del ricorrente sita al piano terra del fabbricato, tentando di scassinare una finestra b che tale fatto sia svolto in località lontana dagli altri nuclei abitati ed in orario notturno e che non risulti in alcun atto del procedimento contestato al ricorrente che egli, nell’esplodere i colpi di fucile c si sia recato in un balcone posto sul retro e dalla parte opposta dell’edificio rispetto a dove si stava svolgendo il tentativo di introdursi nell’abitazione d abbia sparato in aria e abbia utilizzato cartucce con pallini per volatili aventi bassa gittata. In tale più completo contesto, come sopra delineato, si ritiene insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Prefettura indicato l’iter logico seguito per pervenire alla conclusione che gli spari esplosi in aria dal ricorrente in un momento immediatamente successivo a quello in cui i malviventi si sono dileguati, costituiscano condotta denotante il venire meno o comunque la riduzione del requisito dell’affidabilità v. T.A.R. Trentino Alto Adige –TN 10/11/2017 n. 302 . Il Collegio ritiene inoltre che la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nei giorni successivi al fatto non sia particolarmente significativa, né al fine di determinare l’inaffidabilità o meno della sua condotta essendosi accertato che l’esplosione dei colpi è avvenuta in situazione di oggettiva sicurezza e all’effettivo e unico scopo di evitare l’introduzione di estranei nell’abitazione del figlio , né al fine di individuare esattamente il momento in cui detti estranei si sono dileguati, avuto riguardo al fatto – incontestato – che l’esplosione dei colpi è avvenuta nella parte opposta dell’edificio, con conseguente difficoltà se non impossibilità per lo stesso ricorrente di sapere se, in quel preciso momento, i malviventi erano ancora all’opera o si erano, nel frattempo, già allontanati. Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato, fatte comunque salve le eventuali, ulteriori determinazioni che U.T.G. – Prefettura di Modena intenderà adottare. Spese compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della vicenda esaminata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.