Raccolta differenziata: i bidoni non vanno messi sotto alla porta dei vicini

L’isola ecologia condominiale deve essere posizionata nelle immediate vicinanze degli utilizzatori e preferibilmente in un’area privata. Solo in mancanza di spazi adeguati potrà essere autorizzata l’occupazione di una zona pubblica per il deposito dei rifiuti. Ma previa adeguata comparazione documentata degli interessi in gioco e facendo particolare attenzione a non disturbare troppo i vicini di casa.

Lo ha chiarito il TAR Liguria, sez. I, con la sentenza n. 865/18, depositata il 26 ottobre. La vicenda. Un Comune ligure, avendo disciplinato l’opportunità di creare aree ecologiche anche su suolo pubblico, autorizzava un Condominio a realizzare un’isola ecologica in prossimità di due villette bifamiliari. I residenti hanno quindi proposto censure al collegio evidenziando che l’ubicazione dei bidoni non risultava adeguata. Il TAR ha accolto le doglianze annullando la licenza municipale. La localizzazione dell’isola ecologica in prossimità del medesimo Condominio era già stata oggetto di contenzioso, specifica innanzitutto la sentenza. Quindi il Condominio ha presentato una nuova SCIA individuando un’area che però è stata ritenuta non adeguata dalla polizia locale. L’autorizzazione comunale per l’occupazione di suolo pubblico è stata infatti rilasciata in conformità alle diverse indicazioni dei vigili urbani, intervenuti per un sopralluogo. A parere del Collegio la licenza è annullabile per difetto di istruttoria. Il principio generale adottato con regolamento comunale stabilisce infatti che l’ubicazione delle zone ecologiche deve essere quello delle aree private condominiali. Solo se non risulta possibile effettuare una collocazione in ambito privato è possibile autorizzare l’occupazione di spazio pubblico. Ma di certo in questo caso andrà preferita un’area vicina al Condominio, rispettosa delle esigenze e degli interessi anche degli altri residenti.

TAR Liguria, sez. I, sentenza 18 – 26 ottobre 2018, n. 865 Presidente Peruggia – Estensore Garbari Fatto Gli odierni ricorrenti, residenti in due villette bifamiliari ubicate nel comune di Ceriale, in via [ ], si ritengono ingiustamente lesi dagli atti con i quali l'amministrazione comunale ha autorizzato il condominio V., che si colloca nelle vicinanze, a realizzare un'isola ecologica su area pubblica nello spiazzo situato tra via [ ] e [ ] -in prossimità della loro abitazione e ne chiedono l'annullamento. Lamentano -infatti che il condominio controinteressato, anziché localizzare l'area destinata ai propri contenitori dei rifiuti in area privata o condominiale e comunque nelle immediate vicinanze dei propri edifici, non solo avrebbe ottenuto -in assenza dei necessari presupposti la deroga finalizzata all'occupazione del suolo pubblico, ma anche l'individuazione di tale spazio lontano dal loro complesso e adiacente invece a quello dei ricorrenti. La localizzazione dell'isola ecologica a servizio del predetto condominio era stata già oggetto di contenzioso avanti a questo Tribunale, in relazione alla precedente ipotesi di localizzazione su uno spazio pubblico collocato all'intersezione tra via [ ] e Via [ ]. La concessione di occupazione era stata in tale occasione impugnata dai proprietari dei vicini immobili e annullata con sentenza 29 del 10 gennaio 2017 per assoluto difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell'articolo 3 del regolamento sulle aree ecologiche condominiali, in quanto il condominio richiedente non aveva in alcun modo provato l'impossibilità di collocare l'area ecologica su terreno condominiale né l'amministrazione aveva positivamente verificato, con adeguata istruttoria, la sussistenza di tali condizioni ostative, che costituiscono condizione per il rilascio della deroga. A seguito di tale pronuncia il condominio V. ha presentato nuova SCIA, corredata da una relazione tecnica-descrittiva asseverata da professionista, al fine di attestare l'assenza di spazi condominiali idonei, e chiedendo nuovamente l'occupazione dell'area pubblica posta all'intersezione tra via [ ] e via [ ], ma di dimensioni più ridotte rispetto a quella in precedenza prevista 22 mq invece che 54 mq . La polizia locale, dopo aver effettuato un sopralluogo nella zona, ne ha però ritenuto preferibile la localizzazione nell'area posta all'intersezione con via [ ], attualmente utilizzata per il parcheggio pubblico ed adiacente alle abitazioni dei ricorrenti, rilasciando la conseguente concessione, per la quale oggi è questione. Ritenendosi pregiudicati da tale localizzazione, con l'odierno ricorso gli esponenti hanno impugnato tutti gli atti della procedura, per i motivi di seguito indicati. Con riferimento al regolamento comunale delle aree ecologiche condominiali vengono denunciati i seguenti vizi. 1. Incompetenza relativa, violazione artt. 48, 107 d.lgs. 18.8.2000, n. 267. 2. Violazione dei principi generali in materia di determinatezza dell'atto amministrativo Eccesso di potere per assoluta genericità Violazione dei principi generali in materia di distanza dalle costruzioni ex art. 9 D.M 1.4.68, n. 1444 e dell'art. 32 Cost. in tema di salute dei cittadini. I ricorrenti denunciano l'illegittimità -per incompetenza relativa dell'articolo 8 del regolamento comunale, nella parte in cui riserva alla Giunta, organo di indirizzo privo di competenze gestionali, il potere di autorizzare in deroga la localizzazione delle aree ecologiche su suolo pubblico, nonché per eccesso di potere, in quanto tale disciplina non prevede alcun limite dimensionale o di distanza tra le costruzioni. Le censure di illegittimità della delibera della Giunta comunale n. 142 del 26 ottobre 2017 e dell'intera procedura autorizzatoria sono invece affidati ai seguenti motivi. 3. Mancata ovvero falsa applicazione art. 3 del Regolamento Aree ecologiche condominiali . Difetto assoluto di motivazione e dei presupposti in diritto Illogicità, perplessità e ingiustizia manifeste Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione dei principi stabiliti dall'art. 1 L. 7.8.90, n. 241 e dall'art. 97 Cost. in materia di controllo, efficienza e trasparenza dell'attività della P.A. I ricorrenti ritengono insussistenti i presupposti per la concessione della deroga, in quanto la relazione tecnica depositata dall'istante non sarebbe atta a comprovare l'impossibilità di localizzazione dell'isola ecologica sul suolo condominiale ed il comune non avrebbe condotto al riguardo alcuna istruttoria. 4. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto in connessione con la violazione degli artt. 47 e 71 D.P.R. 28.12.00, n. 445. Il Comune si sarebbe limitato a far proprie le dichiarazioni del richiedente, senza effettuare alcuna verifica in merito alla loro veridicità. Gli esponenti denunciano infatti che il sopralluogo della polizia locale si sarebbe svolto solo sul suolo pubblico e non anche sulle aree condominiali e, ulteriormente, che il relativo verbale non reca le motivazioni per le quali sarebbe stata ritenuta preferibile un'area pubblica diversa da quella proposta, senza considerate altre zone di proprietà pubblica, quale l'area destinata a parcheggio in via [ ], ad uso esclusivo del condominio V 5. Errata, travisante e illogica applicazione art. 5 del Regolamento Aree ecologiche condominiali di Ceriale. I ricorrenti contestano il dimensionamento dell'isola ecologica ritenendo che, a fronte di un condominio di 90 unità abitative qual è il condominio V., sarebbero necessari almeno 25 cassonetti e non solo 10 come progettualmente previsto. 6. Violazione del combinato disposto dell'art. 29-bis Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche con l'art. 8 del Regolamento aree ecologiche condominiali Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Il provvedimento censurato violerebbe il principio di localizzazione dell'area ecologica condominiale nelle immediate vicinanze del condominio che lo utilizza. 7. Violazione art. 7 L.7.8.90, n. 241 e dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento, buon andamento, efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa Eccesso di potere Illogicità. Detto motivo denuncia l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ai ricorrenti, pur potenzialmente pregiudicati dal provvedimento e facilmente individuabili. 8. Violazione dell'art. 178 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e dei principi generali in tema di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. I ricorrenti denunciano la violazione dei principi di partecipazione procedimentale e di quelli che regolano la gestione dei rifiuti. 9. Violazione di legge artt. 2 e 32 Cost. e, sotto altro aspetto, dell'art. 7 L.7.8.90, n. 241, relativamente al diritto alla salute. Il comune non avrebbe tenuto in considerazione i potenziali danni alla salute dei ricorrenti, la cui abitazione si trova nelle immediate adiacenze dell'isola ecologica in questione, né avrebbe effettuato le necessarie verifiche per escludere tali pregiudizi per il tramite della competente ASL. 10. Violazione dell'art. 9 D.M. 2.4.1968, n. 1444 in merito alle distanze minime legali tra costruzioni. Gli esponenti lamentano che l'area ecologica realizzanda costituisce a tutti gli effetti una costruzione, infissa al suolo permanentemente, con recinzione e copertura a pannelli e battuta in cemento, che viola la normativa in materia di distanze, collocandosi a solo 7 metri dalla parete finestrata di uno dei loro immobili. 11. Violazione di legge art. 42 Cost. , relativamente al diritto di proprietà degli odierni ricorrenti. La localizzazione dell'area ecologica determinerebbero una significativa perdita di godimento e di valore degli immobili dei ricorrenti. Con riferimento all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico i ricorrenti censurano l'illegittimità in via derivata dalla delibera della Giunta comunale n. 142 del 2017 e l'illegittimità propria per 12. violazione dell'art. 97 cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. Violazione artt. 3, 5 e 7 Legge 7.3.86, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale e artt. 89, 90, 107 e 109 e 110 d.lgs. 18.8.00, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Incompetenza relativa Eccesso di potere per conflitto di interesse. L'illegittimità discenderebbe da conflitto di interessi derivante dalla titolarità, in capo al comandante della polizia locale, della posizione organizzativa dell'area vigilanza e ambiente del comune e quindi dal cumulo di compiti di autorizzazione e di vigilanza e controllo. Per l'autorizzazione paesaggistica del 19 marzo 2018 l'illegittimità è denunciata sia in via derivata sia per 13. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Motivazione erronea e perplessa. Sviamento di potere. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento P.A. art. 97 Cost. . I ricorrenti denunciano il difetto di istruttoria desumibile dalla imprecisa individuazione, nell'atto, del luogo dell'intervento. Infine gli esponenti censurano l'illegittimità della SCIA presentata in data 19 marzo 2018, per 14.Eccesso di potere per istruttoria erronea, travisante e con carenza dei presupposti in fatto e in diritto , perché oltre a fondarsi su presupposti erronei o travisati, essa attesterebbe falsamente la transitorietà dell'isola ecologica e, altrettanto erroneamente, l'insussistenza delle caratteristiche proprie delle costruzioni . Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ceriale e il condominio V., chiedendo la reiezione del ricorso. L'amministrazione comunale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, contestando la sussistenza del pregiudizio lamentato dai ricorrenti in conseguenza degli atti impugnati, in ragione delle contenute dimensioni dell'isola ecologica, della sua collocazione a distanza congrua da finestre ed ingressi e delle cautele che verranno apprestate per la sua corretta fruizione. Ulteriormente entrambe le parti costituite denunciano l'irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che la Deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 25 ottobre 2017, con cui è stata approvata la deroga all'art. 3, comma 1, del regolamento, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 21 novembre 2017 al 6 dicembre 2017 e pertanto il termine di impugnazione sarebbe spirato il 5 febbraio 2018, a fronte della notifica del ricorso solo il 9 aprile 2018. Entrambe le parti contestano inoltre la fondatezza dei motivi formulati nel ricorso. Alla camera di consiglio del 4 maggio l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento gravato in principalità è stata accolta. In vista dell'udienza per la trattazione di merito le parti hanno precisato le proprie posizioni depositando memorie e memorie di replica. I ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni in quanto, per effetto dell'ordinanza cautelare, i lavori di installazione dell'isola ecologica si sono interrotti e pertanto non vi è da accertare alcun danno. All'udienza pubblica del 18 ottobre 2018 la causa è stata quindi trattenuta in decisione. Diritto 1. I ricorrenti contestano la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Ceriale ha autorizzato il Condominio V. all'occupazione di una porzione di suolo pubblico per installarvi un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti, in quanto adiacente alle loro abitazioni. 2. In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità e di tardività del ricorso. 2.1. Con riferimento anzitutto alla asserita inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione, che conseguirebbe all'inconfigurabilità di un pregiudizio derivante ai ricorrenti dai provvedimenti gravati, detta eccezione va disattesa, dovendo ritenersi che la sussistenza del rapporto di vicinitas tra l'abitazione di residenza dei ricorrenti e l'area pubblica di cui è questione sia idonea e sufficiente a giustificare la sussistenza della legittimazione a ricorrere, consistente nella titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, meritevole di tutela giuridica. 2.2. Parimenti non merita accoglimento il rilievo di tardività formulato dal comune resistente e dal condominio controinteressato, che individuano il dies a quo del termine decadenziale di impugnazione nella pubblicazione della deliberazione che ha autorizzato l'occupazione in deroga del suolo pubblico. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per l'impugnazione delle deliberazioni comunali da parte dei soggetti direttamente contemplati nell'atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, il termine previsto dall'articolo 41, comma 2 del c.p.a. decorre dalla data di notifica o da quella dell'effettiva piena conoscenza mentre, per i terzi, si fa riferimento alla data di pubblicazione nell'Albo pretorio. Nella fattispecie oggetto di giudizio, i ricorrenti, residenti negli edifici adiacenti all'area pubblica della quale il comune ha autorizzato l'occupazione, sono indubbiamente titolari di un interesse qualificato e differenziato, in quanto la collocazione dell'isola ecologica nell'immediata prossimità della loro abitazione è suscettibile di recare ad essi pregiudizio e di produrre effetti negativi sulla loro proprietà. Pertanto ai fini della valutazione relativa alla tempestività del ricorso assume rilievo il momento in cui essi hanno avuto piena conoscenza degli atti impugnati e dei loro effetti lesivi. In assenza di diversa prova da parte dell'amministrazione, detta conoscenza non può essere ragionevolmente collocata in un momento antecedente al 27 marzo 2018, data in cui uno dei ricorrenti sig. Yari Carta , accortosi della installazione di una recinzione metallica priva di qualsiasi cartello o indicazione nell'area pubblica in questione, si era recato al Comune di Ceriale per avere chiarimenti e aveva notizia della prevista destinazione dell'area. 3. Passando alle censure di merito, occorre rilevare, con riferimento all'articolo 8 del Regolamento aree ecologiche condominiali di Ceriale, in relazione al quale sono formulati i primi due motivi di ricorso, che -nelle more del presente giudizio questa sezione, con sentenza 14 giugno 2018, n. 539, ne ha dichiarato l'illegittimità, annullandolo con efficacia erga omnes. 3.1. Per consolidata giurisprudenza la sentenza costitutiva di annullamento di un regolamento amministrativo, in quanto atto generale ed astratto, ne procura l'eliminazione dall'ordinamento con effetti erga omnes ed ex tunc, derogando, dunque, alla regola generale recata dall'art. 2909 c.c., secondo cui la sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa e, quanto ai limiti soggettivi del giudicato, da un lato, l'estensione ultra partes della sentenza di annullamento del regolamento si spiega in quanto il carattere generale e indivisibile dell'atto normativo non consente il frazionamento del suo contenuto e trova, pertanto, applicazione il principio dell'efficacia ultra partes della pronuncia caducatoria generalmente applicato agli atti a contenuto inscindibile e, dall'altro, l'estensione soggettiva del relativo giudicato risponde a istanze di certezza giuridica, garantendo che l'atto normativo, dichiarato illegittimo, non sia più applicato dall'amministrazione, essendo la sua natura, sostanzialmente unitaria, incompatibile con un'applicazione limitata soltanto ad alcuni destinatari, ovvero solo a quelli che non hanno preso parte al relativo procedimento e, quanto, invece, ai limiti oggettivi del giudicato, il problema principale è quello di verificare quale sia la sorte dei provvedimenti attuativi del regolamento annullato, dovendosi, al riguardo, distinguersi l'ipotesi dei provvedimenti attuativi, impugnati contestualmente al regolamento, c.d. doppia impugnativa, i quali sono sicuramente travolti dalla caducazione di quest'ultimo, per invalidità derivata, atteso che l'annullamento dell'atto presupposto, ossia il regolamento, si riflette sull'atto successivo a valle, che ne assimila il vizio, dall'ipotesi dei provvedimenti applicativi medio tempore adottati e non impugnati tuttavia tempestivamente da parte del diretto interessato . . TAR Lazio, sez. III bis, 12 gennaio 2017, n. 468 id T.A.R. Campania Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 693 Cons. Stato, Sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6473 Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2671 . 3.2. La domanda di annullamento della richiamata disposizione regolamentare va, pertanto, dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere. 4. Ne consegue inoltre l'illegittimità in via derivata della deliberazione impugnata in principalità, in quanto adottata dalla Giunta comunale in applicazione della disposizione regolamentare annullata. 5. Detto provvedimento è peraltro illegittimo anche per vizi propri. 5.1. E' infatti inficiato da palese difetto di istruttoria, atteso che il comune non ha effettuato autonome indagini in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari per la deroga al principio generale di ubicazione delle aree ecologiche su area condominiale, basando le proprie determinazioni esclusivamente sulla dichiarazione resa dall'Amministratore del Condominio V. e sull'allegata documentazione presentata dal professionista incaricato dal medesimo condominio, che non sono stati oggetto di alcuna indagine istruttoria né verificati attraverso sopralluogo, entrando a far parte del procedimento senza alcun vaglio critico. Privo di pregio è il rilievo, formulato dalla difesa comunale, secondo cui l'indisponibilità di aree condominiali fruibili allo scopo era circostanza nota all'amministrazione in ragione delle analoghe contestazioni mosse nei precedenti contenziosi, atteso che proprio in occasione del precedente giudizio è stata giudizialmente accertata la totale assenza di istruttoria da parte del comune in merito alla ricorrenza del presupposto per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ovvero l'indisponibilità di uno spazio condominiale. Il verbale del sopralluogo della polizia locale non dà d'altro canto alcun conto dell'effettuazione di un accertamento condotto sugli spazi interni al condominio, limitandosi a prendere in considerazione le aree pubbliche esterne l'omessa verifica riguarda sia la ricorrenza dei presupposti per la deroga, sia l'attuale effettiva collocazione dei bidoni del condominio V., i quali, secondo quanto sostenuto dal predetto condominio e fatto proprio dal comune, sarebbero attualmente collocati in discesa sulla rampa di accesso all'autorimessa interrata condominiale, con conseguente intralcio all'accesso veicolare e all'allaccio idrico per l'autopompa dei Vigili del Fuoco, mentre secondo il ricorrente che produce all'uopo documentazione fotografica sarebbero ubicati in spazio pianeggiante all'interno delle aree condominiali, mentre la rampa sarebbe invece sgombra. 5.2. Il provvedimento censurato, inoltre, non reca alcuna idonea motivazione per la quale l'area individuata dal comune sarebbe preferibile rispetto a quella proposta in prima battuta dal Condominio V., o alle altre aree pubbliche collocate nell'immediata prossimità del condominio istante come prescritto dall'articolo 29 bis del regolamento per la concessione di spazi pubblici e di aree pubbliche del comune . Infondati sono i rilievi della difesa comunale, secondo cui il comune non sarebbe tenuto ad alcuna valutazione comparativa delle aree pubbliche disponibili ai fini del rilascio dell'autorizzazione e, ulteriormente, l'articolo 29 bis richiamato introdurrebbe la possibilità di autorizzare l'occupazione di un suolo pubblico, indifferentemente, nelle immediate vicinanze dell'immobile del richiedente o in altra zona ritenuta idonea. Sotto il primo profilo l'argomento dell'amministrazione è smentito dai fatti, atteso che il condominio controinteressato aveva proposto l'occupazione di un'area ed è stato proprio il comune ad individuare un'altra collocazione ritenendola preferibile ciò, evidentemente, all'esito di una valutazione comparativa che aveva quali termini di riferimento l'area proposta e le altre aree di proprietà comunale collocate in prossimità. E' evidente, del resto, che ove ricorrano i presupposti per il rilascio della deroga dovrà essere l'amministrazione a valutare quale delle aree pubbliche poste nelle immediate vicinanze risulti più idonea, vagliando non solo le proposte a tal fine formulate dal soggetto che la richiede ma anche altre ipotesi. Sotto il secondo profilo, la lettura data alla disposizione del regolamento per la concessione di spazi pubblici e di aree pubbliche risulta in evidente contrasto con la ratio della normativa in materia atteso che la collocazione delle aree ecologiche su area pubblica costituisce l'eccezione rispetto alla regola dell'ubicazione sui terreni di proprietà condominiale, è evidente che l'area pubblica prescelta dovrà essere di regola posta nell'immediata vicinanza del condominio richiedente e -solo ove ciò non sia possibile in altra area idonea. Le due ipotesi, quindi, non si equivalgono, essendo la seconda indiscutibilmente subordinata all'impercorribilità della prima. Va rilevato in proposito che in adiacenza al complesso immobiliare V. è presente un'area pubblica molto ampia, destinata al parcheggio di oltre 16 veicoli. L'amministrazione ha in merito acriticamente recepito l'asserzione, contenuta nella relazione allegata all'istanza del comune V., secondo cui risulta inappropriata l'occupazione dell'area adibita a parcheggio prospiciente al Condominio, in adiacenza a Via [ ], in quanto si andrebbero a sottrarre posti auto pubblici, peraltro insufficienti, in una zona ad alta densità abitativa . Conseguentemente ha ritenuto più idonea un'altra area, peraltro anch'essa destinata a parcheggio pubblico, ove quindi esistevano le medesime criticità, ed inoltre collocata nell'immediata vicinanza di altri immobili. 6. L'illegittimità della determinazione assunta dall'amministrazione comunale emerge da ultimo ove si consideri che la stessa è stata assunta sul presupposto di fatto, riportato nel verbale del sopralluogo della polizia locale condotto in data 5 settembre 2017, secondo cui l'area posta all'intersezione tra Via [ ] e Via [ ] sarebbe area di parcheggio che risulta libera e in lontananza di finestre, ingressi ed altro . Dalla documentazione fotografica agli atti emerge ictu oculi come una delle villette bifamiliari dei ricorrenti si affacci direttamente sullo spiazzo situato all'angolo fra Via [ ] e Via [ ] e come la recinzione metallica realizzata dal comune per collocare l'isola ecologica sia in perfetta aderenza al muro del giardino dell'appartamento di uno dei ricorrenti. 7. La motivazione del provvedimento, pertanto, oltre che carente, è viziata da contraddittorietà ed erroneità manifeste. 8. La deliberazione impugnata in principalità va pertanto annullata, oltre che per illegittimità derivata, in accoglimento dei motivi formulati ai numeri 3, 4 e 6 del ricorso, con assorbimento delle restanti censure. 9. Ne consegue l'illegittimità derivata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione paesaggistica, fondate su tale atto presupposto. 10. Il ricorso va dichiarato invece improcedibile con riferimento alla richiesta di risarcimento danni per intervenuta rinuncia. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dichiara improcedibile la domanda di annullamento dell'articolo 8 del regolamento comunale aree ecologiche condominiali per cessata materia del contendere dichiara improcedibile la domanda di risarcimento danni per intervenuta rinuncia. accoglie il ricorso annullando i provvedimenti gravati come indicato in parte motiva condanna il comune di Ceriale ed il condominio V., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 tremila//00 , oltre ad oneri dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.