Il divieto di transito dei mezzi pesanti deve essere ben documentato per stare in piedi

Il comune che vuole introdurre una limitazione alla circolazione urbana dei mezzi pesanti deve effettuare una adeguata valutazione degli effetti delle proprie determinazioni, evitando di assumere decisioni affrettate che impongono sacrifici ingiustificati agli operatori economici e ai cittadini.

Lo ha stabilito il TAR Lombardia con la sentenza n. 807/18 depositata il 21 agosto. La vicenda. Un piccolo comune lombardo ha adottato un’ordinanza di divieto di circolazione su un tratto urbano per i mezzi di peso complessivo superiore a 5 tonnellate, escludendo dal divieto i mezzi diretti ai frontisti e in operazioni di interesse pubblico. Contro questa decisione alcuni autotrasportatori hanno proposto con successo censure al Collegio. Il potere limitato del comune di regolare la circolazione stradale. L’amministrazione comunale, specifica l’ordinanza cautelare che ha preceduto la decisione finale, dispone del potere di regolare la circolazione stradale limitando la circolazione anche solo a determinate categorie di veicoli ma previa adeguata ponderazione delle sue scelte. In buona sostanza è sempre necessario effettuare una ricognizione delle criticità presenti sulla rete viaria ed un confronto tra le varie alternative disponibili. La tutela della sicurezza della circolazione e dell’ambiente sono obiettivi condivisibili che vanno valutati complessivamente, con uno studio preliminare che permetta agli amministratori di verificare l’interesse pubblico prevalente. Nel caso esaminato dal Collegio prima di adottare l’ordinanza di divieto non è stata realizzata una analisi adeguata quindi manca il presupposto stesso per imporre un sacrificio ai privati, a maggior ragione quando i privati utilizzano la strada per la propria attività di impresa e risentono immediatamente dei costi derivanti dalla maggior lunghezza del percorso .

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 23 maggio – 21 agosto 2018, n. 807 Presidente Politi – Estensore Pedron Fatto e diritto 1. Il Comune di Montello, con deliberazione giuntale n. 59 del 28 luglio 2016, ha disposto il divieto di transito su un tratto di via omissis per tutti gli automezzi da trasporto con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate. Sono state escluse dal divieto alcune tipologie di automezzi, tra cui i veicoli diretti ai frontisti e quelli impegnati in servizi di interesse pubblico. 2. Le ragioni del provvedimento sono a l’aumento del traffico pesante sulla strada in questione, che è compresa nel perimetro del centro abitato, e b l’incremento dei valori dell’ozono e delle polveri sottili, dovuto principalmente ai veicoli diesel euro 0, 1 e 2. 3. Contro la suddetta deliberazione alcune ditte di autotrasporto, assieme alle associazioni di categoria, hanno presentato impugnazione, formulando censure sintetizzabili come segue i via omissis ex si trova sul bordo del centro abitato, e non presenta particolari problemi di sicurezza ii non vi sono dati puntuali sull’inquinamento, come ammesso dal sindaco nell’incontro in Prefettura del 20 maggio 2016 iii il Comune non ha preso in considerazione la proposta di sottoporre a restrizioni solo il transito dei veicoli inferiori a euro 3 iv il divieto di transito comporterebbe un allungamento del tracciato di circa 9 Km, con maggiori costi per le imprese e un aumento delle emissioni di polveri sottili. 4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. 5. Questo TAR, con ordinanza n. 775 del 29 novembre 2016, ha accolto la domanda cautelare, formulando le seguenti osservazioni a l’amministrazione dispone del potere di regolare la circolazione stradale anche attraverso limitazioni per determinate tipologie di veicoli, purché il peso imposto all’attività economica dei soggetti colpiti rimanga nei limiti necessari alla tutela dell’interesse pubblico b questo presuppone un’esatta ricognizione delle criticità presenti sulla rete viaria e un confronto tra le varie opzioni disponibili c nello specifico, il Comune si è proposto di tutelare gli utenti della strada e i residenti aumentando la sicurezza della circolazione e riducendo l’inquinamento. Entrambi gli obiettivi sono per sé legittimi, ma a condizione che siano chiariti esattamente il grado di pericolosità della strada e il livello di inquinamento presente. Senza questo studio preliminare, che di fatto è mancato come emerge dai verbali degli incontri in Prefettura , non è possibile dare un contenuto preciso all’interesse pubblico. Di conseguenza, manca il presupposto stesso per imporre un sacrificio ai privati, a maggior ragione quando i privati utilizzano la strada per la propria attività di impresa e risentono immediatamente dei costi derivanti dalla maggiore lunghezza del percorso d la decisione del Comune non appare corretta neppure sotto il profilo della proporzionalità, in quanto sono state scartate a priori soluzioni intermedie quali il divieto di transito per i veicoli inferiori a euro 3 e è evidente che un divieto differenziato avrebbe creato nuovi oneri di controllo per la Polizia Locale, ma si tratta di un inconveniente gestibile, e comunque meno rilevante rispetto all’incentivo alla sostituzione degli automezzi obsoleti con veicoli più moderni. L’incentivo opera su entrambe le finalità perseguite dal Comune, in quanto i nuovi automezzi sono preferibili sia sul piano della sicurezza sia per il contenimento delle emissioni inquinanti. 6. Con deliberazione giuntale n. 32 del 10 aprile 2018 il Comune ha revocato la deliberazione giuntale n. 59/2016 oggetto del presente giudizio, e gli atti amministrativi consequenziali. La revoca è stata disposta in seguito agli accertamenti svolti medio tempore studio di fattibilità circa la riduzione del traffico pesante indagine sull’impatto acustico in via omissis , e nella prospettiva dell’emanazione di un nuovo provvedimento. 7. Essendovi ora un differente quadro amministrativo, basato su nuove valutazioni del Comune, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 8. Le spese di lite possono essere compensate, tenendo conto della complessità dei problemi relativi alla regolazione del traffico e alla composizione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Nella revoca del provvedimento oggetto di impugnazione non è quindi ravvisabile una vera e propria situazione di soccombenza virtuale. 9. Per questi motivi, il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente pronunciando a dichiara improcedibile il ricorso b compensa le spese di giudizio c pone il contributo unificato a carico della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.