Avvocati cassazionisti: la Commissione è da bocciare e l’esame è da rifare

L’art. 22 l. n. 247/12 ed il Regolamento del CNF 1/15 Regolamento ai sensi dell’art. 22 l. n. 274/12 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dettano criteri precisi per la composizione delle Commissioni e Sottocommissioni e per la valutazione delle prove della verifica d’idoneità finale non è invocabile il principio di fungibilità. Nella fattispecie in esame i membri della Commissione esaminatrice hanno anche confuso le attenuanti con le aggravanti, sì che è stata annullata la bocciatura del ricorrente.

È quanto deciso dal TAR Lazio, sez. III, con la sentenza numero 6717/18 depositata, assieme a molte altre analoghe, il 15 giugno0. Il caso. Il ricorrente ha impugnato l’esito della valutazione finale di idoneità e l’atto di approvazione dell’elenco degli aventi diritto a presentare domanda per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Contestava che nell’Organo che l’aveva esaminato erano assenti il membro del CNF e il Professore universitario e che inoltre la Commissione si era espressa, applicando solo uno dei criteri di valutazione e incorrendo per giunta in errori di giudizio . Il TAR ha accolto il ricorso. Estromissione del Ministero di Giustizia. L’articolo 22 l. numero 247/12 ed il Regolamento 1/15 sono molto chiari l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF tra l’altro da chi abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata da Regolamento del CNF, superando la verifica di idoneità finale. Gli atti impugnati, perciò, sono riferibili al CNF ed il Ministero è estraneo ad essi, sì che non ha alcuna legittimazione passiva a stare in giudizio ed è, quindi, stato estromesso dallo stesso. Inopponibilità del principio di fungibilità. Il principio dettato dall’articolo 22 r.d.l. numero 1578/33 riguarda una diversa procedura ed è stato superato da una nuova normativa CGA 109/18 . Si noti l’analogia con la prassi sulla composizione delle Commissioni esaminatrici dell’esame di abilitazione forense TAR Molise numero 38/16 artt. 46 e 47 l. numero 247/12 . La ratio delle citate norme è quella di garantire la presenza di alte professionalità, ma con differenti sensibilità giuridiche, all’interno di detto Organo , perciò ex articolo 22, comma 2, l. numero 247/12 la Commissione e le Sottocommissioni devono essere composte obbligatoriamente da un membro del CNF, un Avvocato cassazionista, un Professore universitario, un Magistrato addetto alla Corte di Cassazione nella fattispecie mancava il Professore universitario. Questa carenza vizia irrimediabilmente il giudizio reso TAR Lazio numero 5989/17 . Criteri di valutazione delle prove. Sono dettati dall’articolo 9 § .4 Regolamento 1/15 la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori . Nella fattispecie questo ultimo criterio non solo è stato ignorato, ma la Commissione è anche incorsa nell’errore di considerare la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, numero 6 c.p. come circostanza aggravante . Il TAR ha perciò annullato gli atti impugnati e disposto di riesaminare il giudizio da parte di una differente Commissione e con modalità volte a garantire l’anonimato dell’operazione entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza .

TAR Lazio, sez. III, sentenza 21 marzo – 15 giugno 2018, numero 6717 Presidente De Michele – Estensore Lomazzi Fatto e diritto Il Sig. C. F. impugnava l’atto del 28 aprile 2017 di approvazione dell’elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l’iscrizione nell’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni superiori e il giudizio di non idoneità contenuto nel verbale numero 13 del 10 marzo 2017, deducendo la violazione dell’articolo 22 della Legge numero 247 del 2012, dell’articolo 12 del Bando, dell’articolo 3 del Regolamento numero 1 del 2015 del CNF nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione. Il ricorrente in particolare ha fatto presente che nell’Organo che l’aveva esaminato erano assenti il membro del CNF e il Professore universitario che inoltre la Commissione si era espressa, applicando solo uno dei criteri di valutazione e incorrendo per giunta in errori di giudizio che in ultimo vi era stata disparità di trattamento con altri candidati. Il CNF si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito. Il Ministero della Giustizia si costituiva del pari in giudizio, deducendo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo gli atti impugnati da riferirsi al CNF. La parte ricorrente e il CNF con memorie ribadivano i rispettivi assunti. Seguivano le repliche del CNF. Nell’udienza del 21 marzo 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. Va in primo luogo estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, il Ministero della Giustizia, estraneo all’emissione degli atti impugnati. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità, per le ragioni di seguito esposte. Invero, in base all’articolo 22, comma 2 della Legge numero 247 del 2012, nell’Organo di valutazione che conduce la verifica finale di idoneità devono essere presenti almeno un membro del CNF, un Avvocato cassazionista, un Professore universitario, un Magistrato addetto alla Corte di Cassazione. Orbene dal verbale numero 13 del 10 marzo 2017 risulta che, in sede di valutazione del compito del ricorrente, identificato con la sigla alfanumerica 160P, detto Organo era sprovvisto al suo interno del richiesto Professore universitario cfr. all.4 e atti di nomina dei commissari all. 12, 13, 14 al ricorso . Pertanto il giudizio reso appare irrimediabilmente viziato cfr. TAR Lazio, III, numero 5989 del 2017 e numero 4636 del 2018 . Nè convincono sul punto le difese svolte dal CNF. Nello specifico la particolare composizione suindicata non può essere riferita solo alla Commissione, ex articolo 9 del Regolamento numero 1 del 2015 del CNF, laddove la stessa venga poi articolata in Sottocommissioni, giacchè detta composizione deve essere garantita in seno all’Organo che in concreto ed effettivamente conduce la verifica di idoneità, Commissione o Sottocommissione che sia. Diversamente argomentando la previsione legislativa verrebbe svuotata del suo contenuto prescrittivo, volto a garantire la presenza di alte professionalità, ma con differenti sensibilità giuridiche, all’interno di detto Organo. Il cennato articolo 9 del Regolamento numero 1 del 2015 e la corrispondente clausola del bando vanno quindi interpretati in conformità all’articolo 22, comma 2 della Legge numero 247 del 2012, nei sensi suesposti. Né può valere sul punto un principio di fungibilità, asseritamente ricavabile dall’articolo 22, comma 5 del R.D.L. numero 1578 del 1933, riguardante una distinta e differente procedura e per giunta superato da un nuovo regime normativo cfr. ancora TAR Lazio, III, numero 4636 del 2018 ed anche CGA numero 109 del 2018 . Va aggiunto che, in sede di giudizio, la Commissione di valutazione, omessa tra l’altro l’applicazione del terzo dei criteri prefissati padronanza delle tecniche di redazione degli atti , è incorsa nell’errore di considerare la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, numero 6 c.p. come circostanza aggravante cfr. all.19 al ricorso . L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, con modalità volte a garantire l’anonimato dell’operazione, entro il termine di 60 sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Resta assorbita per difetto di rilevanza la rimanente censura. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia, accoglie il ricorso numero 6277/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il giudizio di non idoneità impugnato. Condanna il Consiglio Nazionale Forense al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 Mille/00 oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.