La patente non salta per semplici chiacchere sul consumo di droga

Il provvedimento di revisione della patente di guida può essere adottato a carico del consumatore abituale di sostanze stupefacenti in conformità all'art. 128 del codice stradale. Ma non bastano generiche segnalazioni ai carabinieri per imporre un controllo medico straordinario sull'autista.

Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. I, con la sentenza n. 482/18 del 3 maggio. Il fatto. A seguito della segnalazione degli organi di vigilanza stradale la motorizzazione ha adottato un provvedimento di revisione della licenza di guida, previo nuovo esame di idoneità psicofisica, a carico di un soggetto ritenuto consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Contro questa determinazione carente di dettagliate indicazioni sull'asserita inclinazione dell'autista, l'interessato ha proposto con successo ricorso al collegio. Necessaria una specifica valutazione oggettiva. Il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 128 del codice stradale al ministero deve essere puntualmente motivato, specifica la sentenza. Non basta una semplice segnalazione ai carabinieri in base alla quale il ricorrente sarebbe stato indicato da alcuni non meglio precisati testimoni come consumatore abituale di sostanze stupefacenti . Anche perché il provvedimento non fornisce neppure una specifica valutazione circa la sussistenza di circostanze oggettive tali da far insorgere dubbi concreti sull'idoneità psico-fisica alla guida del soggetto . In buona sostanza non è sufficiente una segnalazione generica sull'uso potenziale di sostanze stupefacenti da parte di un automobilista per disporre la revisione della patente di guida. Occorre un riscontro su fatti determinati ed indicazioni concrete sull'uso abituale della droga da parte del conducente. In pratica, conclude il TAR Veneto, se è vero che la concreta verifica dei requisiti psico-fisici alla guida deve essere svolta da una commissione medica dotata delle necessarie competenze, è altrettanto vero che – a monte – il legittimo avvio del procedimento di revisione deve fondarsi su di una specifica valutazione dei fatti e circostanze che oggettivamente facciano sorgere concreti dubbi sul persistere dell'idoneità alla guida .

TAR Veneto, sez. I, sentenza 18 aprile – 3 maggio 2018, n. 482 Presidente Nicolosi – Estensore De Felice Fatto e diritto - In data 10.03.17 veniva notificata all’odierno ricorrente nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – - omissis -, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento di revisione ex articolo 128, comma 1 del D.lgs. 285/1992, Codice della Strada, per l’accertamento della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per il possesso della patente di guida, richiamando – quale presupposto per l’avvio del procedimento medesimo - la nota dei - omissis -, con la quale il ricorrente veniva segnalato come assuntore abituale di sostanze stupefacenti o presunto tale - Il ricorrente, con istanza di accesso agli atti del 14.03.17 trasmessa via PEC all’amministrazione procedente, chiedeva il rilascio di copia della succitata nota dei -OMISSIS-e di ogni altro eventuale documento relativo alla propria posizione e al procedimento di revisione - L’amministrazione non forniva alcun riscontro all’istanza e non trasmetteva la documentazione richiesta - Con successiva nota prot. n. 93074 del 28.04.17, notificata al ricorrente in data 15.05.17, veniva quindi disposta a carico del sig. - omissis - la revisione della patente di guida, previo nuovo esame di idoneità psicofisica - Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente impugnava il provvedimento di revisione della patente - oltre ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto - prospettando l’illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 128 del D.lgs. 285/1992, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’articolo 3 comma 3, L. 241/90 - In particolare, il ricorrente asseriva che il provvedimento di revisione adottato fosse del tutto privo di specifica motivazione, limitandosi a richiamare la nota dei - omissis -, nella quale il sig. - omissis - veniva segnalato come presunto consumatore abituale di sostanze stupefacenti - Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto - Il collegio, con due successive ordinanze istruttorie - n. 818 del 06.09.2017 e n. 890 del 04.10.2017 - ordinava - omissis -di depositare la nota dei - omissis - n. 27/20-21/2016 del 4.2.2017 citata nel provvedimento impugnato e ogni altro documento alla stessa nota allegato o integrativo della stessa, ove esistente, dando altresì atto che l’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione gravata dalla disposta istruttoria sarebbe stata valutata ai sensi dell’articolo 64 c.p.a. - Alla camera di consiglio del 19.10.2017, con ordinanza n. 507, riscontrato l’avvenuto deposito della nota dei - omissis - da parte - omissis -, il collegio disponeva la sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo - ad un primo sommario esame - la segnalazione suddetta presupposto insufficiente per l’adozione del provvedimento di revisione e rilevando altresì l’effettiva esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente - All’udienza pubblica del 18.04.2018, il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. In via preliminare è opportuno precisare che, nel caso di specie, il provvedimento di revisione della patente è stato adottato sulla base della disposizione di cui all’articolo 128, comma 1 del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, che attribuisce all’amministrazione il potere discrezionale di dare avvio al procedimento di revisione della patente nel caso in cui sorgano dubbi circa l’idoneità psico-fisica del soggetto alla guida. Secondo un consolidato orientamento, per l’esercizio di tale potere discrezionale da parte dell’amministrazione competente non occorre che siano realizzati illeciti penali, civili o amministrativi, ma è sufficiente che siano riscontrabili circostanze oggettive e certe, tali da far sorgere un dubbio ragionevole circa la persistente idoneità del soggetto alla guida. Ciò non esclude, tuttavia, che il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente debba essere puntualmente motivato e che debbano in particolare essere indicate le ragioni oggettive e concrete che hanno fatto sorgere il dubbio sul possesso dei requisiti psico-fisici alla guida. Nel caso di specie, invero, il procedimento di revisione è stato avviato sul solo presupposto di una segnalazione ricevuta dai - omissis -, in base alla quale il ricorrente sarebbe stato indicato da alcuni non meglio precisati testimoni come consumatore abituale di sostanze stupefacenti, e il relativo provvedimento non dà affatto conto di una specifica e autonoma valutazione circa la sussistenza di circostanze oggettive tali da far insorgere dubbi concreti sull’idoneità psico-fisica alla guida del soggetto. Peraltro, la nota dei - omissis - non è stata nemmeno allegata al provvedimento di revisione, ma semplicemente richiamata, e non è stata fornita all’odierno ricorrente neppure dopo apposita richiesta di accesso, regolarmente trasmessa a mezzo pec in data 14.03.2017. Tale documento, in realtà, è stato depositato dall’amministrazione resistente solo nel corso del presente giudizio, a seguito di un primo ordine del Tribunale, contenuto nell’ ordinanza istruttoria n. 818 del 06.09.2017 e rimasto privo di riscontro, successivamente reiterato con l’ordinanza n. 890 del 04.10.2017. Quindi - accertata la carenza di motivazione del provvedimento di revisione della patente oggetto di impugnazione nel presente giudizio – è possibile richiamare quella giurisprudenza che ha ripetutamente affermato l’illegittimità di un provvedimento di revisione della patente che si limiti a richiamare note emesse dalle Autorità di pubblica sicurezza, senza indicazioni in concreto sulla sussistenza dei presupposti di legge per la revisione della patente cfr. ex plurimis T.A.R. Marche, Sez. I, 5 giugno 2015, n. 473 . Si deve ritenere, infatti, che nelle ipotesi previste dall’articolo 128, comma 1 del Codice della Strada - come già affermato da questo stesso Tribunale - il provvedimento di revisione della patente necessiti sempre e comunque di idonea e puntuale motivazione, che tenga conto della gravità della condotta tenuta dall’interessato e degli specifici elementi oggettivi che caratterizzano la singola fattispecie, come accertati in via definitiva cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 42 id., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 481 . In sostanza, la portata del procedimento volto ad imporre la revisione della patente ex articolo 128 del codice della strada prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato. Presupposto, dunque, perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell'idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze illecite dei fatti presi in esame” cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2760 . Con riferimento al caso di specie, tra l’altro, non solo il provvedimento di revisione non contiene alcuna autonoma valutazione circa la sussistenza di circostanze idonee a mettere in dubbio la persistenza dell’idoneità alla guida del sig. - omissis -, ma la stessa segnalazione dei - omissis - è comunque di per sé priva di elementi oggettivi che consentano una ricostruzione chiara e certa di quanto contestato al ricorrente, tale da giustificare l’adozione del provvedimento di revisione. La segnalazione dei - omissis -, infatti, non contiene alcuna indicazione concreta in merito al consumo abituale di sostanze stupefacenti da parte del sig. - omissis - non sono indicati luoghi, date e situazioni specifiche nelle quali tale comportamento sarebbe stato oggettivamente riscontrato e manca ogni indicazione circa i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sul consumo di sostanze stupefacenti da parte del sig. - omissis -. Nella nota dei - omissis -, tra l’altro, è detto espressamente che la - omissis -- e quindi in una situazione ancora incerta - e che comunque il consumo di sostanze deve ritenersi presunto, dal momento che le dichiarazioni rese potrebbero essere fuorvianti”. In conclusione, emerge chiaramente dal tenore e dal contenuto della nota dei - omissis -, che la segnalazione aveva come unico scopo quello di determinare l’avvio, da parte del competente Ufficio della Motorizzazione civile, di specifiche verifiche ed accertamenti, prodromici all’eventuale adozione del successivo provvedimento di revisione. Al contrario, l’amministrazione si è limitata a recepire tale nota, disponendo in modo automatico la revisione della patente, senza alcuna ulteriore ed autonoma verifica, valutazione e motivazione. Peraltro, proprio con riferimento ad una fattispecie in cui la revisione della patente era stata disposta a seguito di una generica segnalazione circa il consumo di sostanze stupefacenti da parte del soggetto interessato, lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che la motivazione del relativo provvedimento ai sensi del cit. articolo 128 deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di fatti determinati” presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti, appunto in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida” cfr Con. Stato, sez. VI, 25 maggio 2010, n. 3276 . E’ bene infine precisare che - anche a seguito dell’ordine di deposito dei documenti reiterato nelle varie ordinanze del Tribunale - non sono stati comunque forniti dall’amministrazione ulteriori documenti di indagine, posti a base della segnalazione dei - omissis -, dai quali poter evincere la concreta sussistenza di circostanze idonee a far insorgere il dubbio circa la persistente idoneità alla guida del ricorrente, come richiesto dall’articolo 128, comma 1 del D.lgs. 285/1992. In ultimo, l’amministrazione resistente nei propri scritti difensivi sostiene di avere del tutto legittimamente adottato il provvedimento di revisione sulla base della segnalazione dei - omissis -, limitandosi a rimettere la valutazione circa l’effettiva idoneità fisica del soggetto alla competente commissione medica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada. Tale argomentazione non può tuttavia valere a rendere legittimo l’impugnato provvedimento di revisione della patente, che costituisce presupposto procedimentale indefettibile per il successivo accertamento medico dell’idoneità psico-fisica. In sostanza, se è vero che la concreta verifica dei requisiti psico-fisici alla guida deve essere svolta da una commissione medica dotata delle necessarie competenze, è altrettanto vero che – a monte – il legittimo avvio del procedimento di revisione deve fondarsi su di una specifica valutazione di fatti e circostanze che oggettivamente facciano sorgere concreti dubbi sul persistere dell’idoneità alla guida. Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo e il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite - tenuto conto della soccombenza e del comportamento processuale tenuto dall’amministrazione resistente - sono liquidate come in dispositivo, anche con riferimento alla fase cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 mille/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1 D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.