Avviso di fissazione di udienza inviato a una PEC diversa da quella del difensore: sentenza annullata

Qualora l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica sia stato notificato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello effettivo del difensore deve ritenersi che la sentenza sia stata pronunciata in violazione dell’art. 71, comma 5, c.p.a., posto a presidio del diritto di difesa.

Parte ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza con cui il TAR Lazio l’aveva escluso dalla graduatoria finalizzata all’assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio taxi, lamentando la mancata ricezione da parte dei suoi difensori dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica. Indirizzo PEC. Poiché dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che l’avviso di fissazione dell’udienza era stato effettivamente inviato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello del difensore del ricorrente, il Consiglio di Stato ritiene che la sentenza sia stata pronunciata senza che i difensori avessero mai ricevuto notizia della fissazione dell’udienza, in violazione dell’art. 71, comma 5, d.lgs. n. 104/2010, posto a presidio del diritto di difesa cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3802 Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 4019 . Dispone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Fonte ilprocessotelematico.it

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 5 febbraio 2018, n. 732 Presidente Saltelli Estensore Maggio Fatto e diritto Con ricorso al TAR Lazio Roma il sig. L. B. ha impugnato l’atto con cui il Comune di Roma lo ha escluso dalla graduatoria finalizzata all’assegnazione di trecento licenze per l’esercizio del servizio taxi approvata con determinazione dirigenziale n. 585/2006. Il Tribunale adito, con sentenza 25/7/2016, n. 8512 ha respinto il ricorso. Avverso la sentenza il sig. B. ha proposto appello. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio Roma Capitale la quale con successiva memoria ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive. Alla pubblica udienza del 25/1/2017 la causa è passata in decisione. Nell’economia del presente giudizio ha carattere assorbente l’esame del secondo motivo di gravame con cui si lamenta che la sentenza sarebbe stata pronunciata senza che i difensori del sig. B. avessero ricevuto l’avviso di fissazione d’udienza. Il motivo è fondato. Difatti, dalla certificazione rilasciata dal Segretario Generale del TAR Lazio Roma, depositata in giudizio, emerge che l’avviso d’udienza è stato inviato ad un indirizzo pec avvfrancescodangelo@arubapec.it non corrispondente a quello dell’avv. Francesco D’Angelo, difensore del sig. B. in primo grado francescodangelo@ordineavvocatiroma.org , per cui, come dedotto dall’appellante, la sentenza è stata pronunciata senza che i propri difensori avessero ricevuto notizia dell’intervenuta fissazione dell’udienza, in violazione dell’art. 71, comma 5, del c.p.a. posto a presidio del diritto di difesa. L’appello va, pertanto, accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa al TAR Lazio Roma, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del c.p.a. Cons. Stato, Sez. VI, 28/7/2017, n. 3802 Sez. V, 28/7/2014, n. 4019 . La necessità di rinviare al giudice di prime cure per una nuova pronuncia non consente l’esame dell’ulteriore motivo di appello. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa. La peculiarità della questione controversa giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata sentenza, rimettendo la causa al giudice di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.