Nulla la notifica del ricorso ad un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero

Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una PA non è utilizzabile qualunque indirizzo PEC ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il TAR Basilicata ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica effettuata ad un indirizzo PEC non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ma estratto dal registro Indicepa.gov Nulla la notifica effettuata all’indirizzo PEC risultante da Indicepa.gov Il Tribunale, infatti, ricorda che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una PA non è possibile utilizzare qualunque indirizzo PEC, ma esclusivamente quelli inseriti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, n. 12, d.l. n. 179/2012 al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione la notificazione degli atti processuali può essere eseguita solo con modalità cartacee TAR Sicilia, sez. III, 13 luglio 2017, n. 1842 . È onere del ricorrente verificare l’utilizzabilità della PEC ai fini della notifica. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, la fattispecie in esame non integra il caso dell’errore scusabile poiché, nonostante l’indirizzo PEC fosse stato indicato sul sito internet dell’Azienda sanitaria intimata quale recapito utilizzabile per la notificazione del ricorso, incombe sul ricorrente l’onere di verificare se tale recapito sia effettivamente utile ai fini della notifica, consultando i registri individuati dalla normativa di riferimento. Fonte www.ilprocessotelematico.it

TAR Basilicata, sez. I, sentenza 13 21 settembre 2017, n. 607 Presidente Caruso Estensore Nappi Fatto e diritto 1. Con atto notificato in data 21 giugno 2017, depositato il successivo 19 di luglio, M. A. I. è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’approvazione della graduatoria definitiva dell’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, del 16 dicembre 2016, n. 1429, per l'assunzione a tempo determinato, di una unità nel profilo di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D. 1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue. - è dipendente del Comune di X, con inquadramento nella categoria professionale C - ha utilmente partecipato all'avviso pubblico di selezione in questione, pubblicato nel b.u.r. Basilicata n. 48 del 16 dicembre 2016, indetto dall’Azienda sanitaria locale di X - all’esito della procedura di selezione, in data 21 aprile 2017, l’Azienda intimata, con la deliberazione impugnata, ha approvato la relativa graduatoria definitiva, in cui la ricorrente si è collocata al sesto posti, con punteggio pari a 26,425 punti - prima in graduatoria è risultata la controinteressata A. D., con il punteggio totale di 30,500 - ritenendo erroneo il punteggio attribuitole per i titoli di carriera, ha inviato, in data 28 aprile 2017, apposita diffida, richiedendone la revisione tuttavia, l'Amministrazione intimata è rimasta inerte. 1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto il motivo così rubricato I. Violazione della lex specialis bando di gara - violazione di legge in riferimento al d.P.R 220/2001 articoli 8, 11, 20, 21 e 22. 2. La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza. 3. Alla camera di consiglio svoltasi il 13 settembre 2017, il Collegio ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm Quindi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione. 4. In limine litis, il Collegio procede alla disamina delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata. 4.1. Con una prima eccezione, si è prospettata la tardività del ricorso. In particolare, ai sensi dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, avendo la ricorrente notificato il ricorso alle ore 21,56 del giorno 21 giugno 2017, dovrebbe farsi riferimento, ai fini del computo del termine decadenziale, al successivo 22 di giugno, allorquando lo stesso sarebbe ormai spirato, essendo l’atto di approvazione della graduatoria stato affisso all’albo pretorio informatico in data 21 aprile 2017. 4.1.1. L’eccezione non ha pregio. In primo luogo, il Collegio osserva che se il decorso del termine d’impugnazione delle graduatorie di pubblici concorsi indetti dagli Enti del Servizio sanitario nazionale dovesse essere ancorato al giorno di iniziale pubblicazione della graduatoria all’albo aziendale, il ricorso risulterebbe di per sé irricevibile, senza necessità di invocare il cennato art. 16-septies, in quanto il 21 giugno, data di effettuazione della notificazione telematica, è caduto il sessantunesimo giorno successivo rispetto al 21 aprile 2017. 4.1.2. Tuttavia, in senso contrario va osservato che, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, quale quello di cui si discorre, il termine di impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Ora, l’art. 44 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, al n. 5, istituisce un apposito albo presso la sede centrale delle aziende sanitarie dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore generale , ove, se non assoggettati a preventivo controllo della Giunta regionale, restano affissi per cinque giorni consecutivi. Ne consegue che il termine della pubblicazione, nel caso di specie, decorre dal quinto e ultimo giorno di essa, ovverosia dal 26 aprile 2017. Rispetto a tale data, il ricorso risulta notificato tempestivamente. 4.1.3. La controinteressata ha sostenuto che in realtà la deliberazione impugnata sarebbe stata dichiarata immediatamente eseguibile, e ciò implicherebbe il computo del termine decadenziale già a partire dal primo giorno di pubblicazione. Tale tesi non tiene conto del fatto che il carattere dell’immediata esecutività del provvedimento, ovverosia la sua attitudine ad essere eseguito senza attendere il previsto periodo di affissione, non fa venire meno l’obbligo di pubblicazione per i cinque giorni di cui innanzi, in quanto quest’ultimo risponde a differenti esigenze di pubblicità notizia nei confronti della generalità dei terzi, nonché a fini di opponibilità dei relativi contenuti. Non a caso, del resto, nella relata di pubblicazione della contestata deliberazione di approvazione della graduatoria, si dà atto che essa è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di X ASM , sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi . 4.1.4. Neppure l’inizio del termine decadenziale può essere fatto risalire, come pure vorrebbe la controinteressata, alla conoscenza della scheda personale di valutazione dei titoli, resa nota alla ricorrente il 7 aprile 2017, in sede di prova orale. Infatti, in linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l'impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843 . 4.1.5. Fermo quanto innanzi, rileva ancora il Collegio che il d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, richiamato dall’avviso pubblico in questione, dispone, all’art. 18, n. 6, che la graduatoria dei concorsi venga pubblicata nel bollettino ufficiale regionale, evidentemente onde adempiere all’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso, nonché per l’effetto della conoscenza legale, mentre dagli atti di causa tale pubblicazione non risulta essere stata effettuata. 4.2. Con una seconda eccezione, la controinteressata ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica nome.D.@cert.aci.it intestata alla dott.ssa D. che, pur essendo inserito nel registro Inipec, non è una posta certificata attiva . In tal senso, la presente costituzione deve intendersi avente valore meramente notiziale, in quanto è limitata a far conoscere all’Ecc.mo Collegio vizi di nullità della notificazione, diversamente non rilevabili . 4.2.1. L’eccezione va disattesa. Sul punto è agevole richiamare l’art. 44, n. 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso. Nel caso di specie, si versa, appunto, in ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione, in quanto ricorrono i requisiti che caratterizzano la fattispecie legale minima della notificazione, ovverosia la trasmissione da parte di un soggetto qualificato dalla legge, e il momento della consegna in senso lato, intesa come raggiungimento di un esito qualsiasi previsto dalla legge, esclusa soltanto la pura e semplice riconsegna al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata e non perfezionata. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14917 . Invero, nel caso di specie vi è agli atti di causa la prova dell’accettazione da parte del sistema della notificazione telematica del ricorso e del suo successivo inoltro, mentre la stessa controinteressata riconosce che l’indirizzo di posta elettronica nome.D.@cert.aci.it intestata alla dott.ssa D. è inserito nel registro Inipec. 4.2.2. Del pari, ricorre l’effetto sanante costituito dalla costituzione del destinatario della notificazione, che opera anche nel caso in cui la costituzione stessa sia stata fatta al solo fine di eccepire la nullità Cass. Sez. Un. 14917 del 2016 cit. , e nella fattispecie la controinteressata non si è limitata a tale eccezione, ma ha svolto difese in rito e nel merito. 4.3. E’ stata ulteriormente eccepita la nullità della notificazione effettuata alla ASM, perché effettuata presso un indirizzo di posta elettronica non inserita nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia. 4.3.1. La tesi va condivisa. Il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi pec di cui all’art. 16, n. 12, del d.l. n. 179 del 2012. Ai sensi del successivo art. 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, n. 12, del presente decreto, dall'articolo 16, n. 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell’art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia . Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee in termini, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 luglio 2017. n. 1842 . 4.3.2. Nella presente questione la notificazione all’Azienda Sanitaria di X è avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it estratto dal registro Indicepa.gov., mentre non è contestato che l’ASM di X non disponga di un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 . 4.3.3. Il procuratore della ricorrente, in camera di consiglio, ha evidenziato che il sito dell’Azienda sanitaria intimata reca l’indicazione del recapito p.e.c. utilizzato ai fini della notificazione del ricorso, e ciò sarebbe idoneo a integrare il caso dell’errore scusabile. In senso contrario il Collegio deve tuttavia osservare che, sebbene effettivamente il sito internet in questione rechi l’indicazione della casella p.e.c. asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it, incombe sul ricorrente l’onere di verificare se tale recapito sia utile ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. processo amministrativo telematico. Né si tratta di attività di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento, innanzi richiamate. Inoltre, nel sito aziendale si legge, a tal riguardo, che l'Azienda Sanitaria Locale di X ha attivato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC , come previsto dalla Legge numero del 2009 . Ebbene, tale ultima disposizione, all’art. 34, si limita a sancire che entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili , senza nulla prevedere in relazione alla notificazione dei ricorsi giurisdizionali. Infine, l’art. 37 cod. proc. amm. riconnette l’errore scusabile alla presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto , nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione. 5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.