È ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, cartaceo e digitale

Secondo il TAR Catanzaro, nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo.

Lo ha chiarito il TAR Catanzaro con ordinanza n. 679/17 depositata il 26 aprile. Il caso. La società ricorrente ha notificato alla parte resistente il ricorso introduttivo redatto in formato cartaceo e sottoscritto secondo le modalità tradizionali, depositando presso la Segreteria del TAR Catanzaro il medesimo atto in forma di documento informatico munito di firma digitale. Parte resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso presentato in quanto redatto e sottoscritto in violazione delle norme sul PAT. Il ricorso redatto in doppio originale. Secondo il TAR Catanzaro il ricorso è ammissibile. Nessuna norma, infatti, vieta di redigere l'atto in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando quest'ultimo alla notifica con le tradizionali modalità materiali. La redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione hanno comunque consentito alla parte resistente di venire a conoscenza dell'instaurazione della lite, raggiungendo così lo scopo cui l'atto era preordinato ai sensi dell'art. 156 c.p.c recante Rilevanza della nullità . Le eccepite difformità, pertanto, non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità. Fonte www.ilprocessotelematico.it

TAR Calabria, sez. I, ordinanza 20 26 aprile 2017, n. 679 Presidente Salamone Estensore Tallaro Rilevato che a la Regione Calabria ha dedotto l’inammissibilità del ricorso in quanto esso sarebbe stato redatto in formato cartaceo e sottoscritto secondo le modalità tradizionali, e quindi in violazione delle norme sul processo amministrativo telematico, le quali impongono che gli atti di parte siano redatti in formato di documento elettronico sottoscritto con firma digitale b in effetti, la G. D. V. Soc. Coop. ha notificato alla Regione Calabria il ricorso introduttivo del presente giudizio redatto in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori c la medesima società, però, ha poi depositato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale il medesimo ricorso redatto questa volta quale documento informatico munito della firma digitale d il ricorso introduttivo è stato quindi redatto in doppio originale, uno cartaceo, l’altro digitale e non è stata segnalata alcuna difformità tra i due esemplari del ricorso f l’odierno giudizio è sottoposto al regime del processo amministrativo telematico g parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso redatto quale documento informatico munito di firma digitale h nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993 i in ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione ha comunque consentito alla Regione Calabria di venire a conoscenza dell’instaurazione della lite, raggiungendosi così lo scopo cui l’atto era preordinato, sicché, a norma dell’art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità Ritenuto necessario, al fine del decidere sull’istanza cautelare proposta, che la Regione Calabria depositi, presso la Segreteria di questa Sezione ed entro la data del 3 maggio 2017, una dettagliata e documentata relazione con la quale specifichi se tutte le società cooperative che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di cui si discorre siano state ammesse al finanziamento Ritenuto necessario, pertanto, differire ad altra data la trattazione della domanda cautelare P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima , dispone che la Regione Calabria depositi, presso la Segreteria di questa Sezione ed entro la data del 3 maggio 2017, una dettagliata e documentata relazione con la quale specifichi se tutte le società cooperative che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di cui si discorre siano state ammesse al finanziamento.