Remissione in termini per le violazioni della disciplina sul processo amministrativo telematico

Il TAR Lazio consente la regolarizzazione del deposito effettuato in violazione delle norme sul processo amministrativo telematico, dal momento che l’art. 37 c.p.a. attribuisce al giudice il potere di disporre anche d’ufficio la remissione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Il TAR per il Lazio – Roma, sez. III bis , con ordinanza n. 3231 del 28 febbraio 2017 si pronuncia in merito alle modalità di deposito del ricorso a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul processo amministrativo telematico. In particolare il Collegio affronta due questioni che presentano specifica rilevanza. Il deposito di una copia informatica del ricorso analogico sottoscritto con firma autografa priva dell’attestazione di conformità. La pronuncia si sofferma in primo luogo sulle conseguenze del deposito telematico di una copia informatica del ricorso analogico sottoscritto con firma autografa, priva peraltro dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato, prevista dall’art. 136, comma 2- bis , c.p.a Le nuove specifiche tecniche di cui all’art. 6, comma 5, all. A, d.p.c.m. n. 40/2016, prevedono infatti che il deposito telematico del ricorso avvenga con la sottoscrizione digitale dell’apposito Modulo di deposito”, ivi espressamente stabilendosi che la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti . Il TAR specifica che tale locuzione debba riferirsi in senso onnicomprensivo a tutti gli atti di parte allegati al Modulo che, ove non sottoscritti ex ante , dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del predetto Modulo di deposito. Il TAR rileva tuttavia che, a fronte del mancato disconoscimento della sottoscrizione autografa dell’atto e della sua validità giuridica, non viene in rilievo un problema di nullità dell’atto per mancanza della sottoscrizione, per cui non è consentito al Giudice contestare né il valore giuridico dell’atto stesso né la provenienza della sottoscrizione. Viene dunque ribadito il principio già affermato da quella giurisprudenza Cass. n. 11445/01 secondo la quale la copia informatica di un documento analogico, sebbene priva di autenticazione, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non viene espressamente disconosciuta. Il TAR consente quindi la regolarizzazione del deposito, mancando un’espressa sanzione legislativa per il caso in cui l’atto di parte venga depositato in un formato non consentito dall’art. 12, comma 1, lett. a , d.p.c.m. n. 40/2016. La pronuncia consente la remissione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a., onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo in formato PDF sottoscritto con firma digitale, anche in considerazione del fatto che, malgrado al momento del deposito la l. n. 197/2016 fosse già entrata in vigore, i numerosi rinvii all’entrata in vigore del PAT ben potrebbero aver tratto in inganno il difensore circa l’immediata vigenza dell’obbligo di rispettare la forma digitale per il deposito. L’obbligo di depositare la copia cartacea del ricorso telematico. Il secondo profilo sul quale si sofferma il TAR riguarda la violazione dell’onere di depositare copia analogica conforme al ricorso depositato telematicamente, impropriamente detta copia di cortesia” poiché trattasi di un adempimento doveroso ai sensi di quanto prescritto, per il regime transitorio, dall’art. 13- bis delle norme tecniche di attuazione del c.p.a., introdotto dalla l. n. 197/2016 di conversione del d.l. n. 168/2016. Sul punto la recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 880 del 2 marzo 2017 ha affermato che il deposito della copia cartacea, da definirsi propriamente copia d’obbligo”, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale, di cui all’art. 55 c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso venga fissata l’udienza, ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso venga trattato e definito in un’udienza anteriore al completo decorso del medesimo termine. Allo stesso modo il Consiglio di Stato ha precisato che, per quanto riguarda il giudizio di merito, il deposito della copia cartacea conforme al ricorso depositato telematicamente è condizione per il la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso ai sensi dell’art. 71, comma 3, c.p.a., ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito non possa essere trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a Anche con riguardo a tale omissione Il TAR, pur riconoscendo che il deposito della copia d’obbligo rappresenta un preciso dovere, consente al ricorrente la regolarizzazione ai sensi dell’art. 37 c.p.a Invero, le conseguenze processuali contemplate nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato non erano preventivabili, risultando poco chiaro al riguardo il disposto dell’art. 13- bis , comma 4, delle norme tecniche di attuazione del c.p.a, ove si prevede soltanto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico .

TAR Lazio - Roma, sez. III bis, ordinanza 28 febbraio – 8 marzo 2017, numero 3231 Presidente Savoia – Estensore Pisano Rilevato - che il presente ricorso è stato depositato data 4 gennaio 2017, successiva all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’articolo 6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. numero 40/2016, che espressamente prevede che la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel Modulo numero d.r - che tale locuzione sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’articolo 6, comma 4, dell’All. A al D.P.C.M. numero 40/2016 al ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati ,deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe - che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’articolo 136, comma 2, bis c.p.a. , la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione - che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’articolo 22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’articolo 2 comma 6, del CAD come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. c , D.Lgs. 26 agosto 2016, numero 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, numero 11445 ”, di cui la copia informatica costituisce la versione moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione - che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche e, segnatamente, dall’articolo 12, comma 1, lett.a del d.P.C.M. numero 40/2016 - che, inoltre, parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di depositare copia analogica conforme del ricorso impropriamente chiamata copia di cortesia”, trattandosi di copia autentica depositata in adempimento di un preciso dovere , ai sensi di quanto prescritto, per il regime transitorio, dall’articolo 13 bis, comma 4, numero t.a. del c.p.a., nel testo introdotto dalla Legge numero 197/2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. numero 168/2016 Vista l’ordinanza numero 880/2017 del 2 marzo 2017 del Consiglio di Stato e ritenuto - che l’articolo 37 c.p.a. stabilisce che il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto - che, quanto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso ai sensi del richiamato articolo 12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM numero 40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n° 1432 , può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post infatti, il ricorso è stato redatto in forma cartacea nel mese di dicembre 2016 in cui, malgrado la L. numero 197/2016 fosse già entrata in vigore, non era del tutto inverosimile l’evenienza di un ulteriore proroga dell’entrata in vigore del PAT, già rinviata negli ultimi due anni per ben 4 volte, così che ben ha potuto il difensore cadere in errore circa l’immediata vigenza dell’obbligo del rispetto della forma digitale - che, inoltre, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere rimesso in termini al fine di depositare in giudizio la copia informatica autenticata dell’originale analogico, delle procure e delle notifiche effettuate con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’articolo 136 comma 2 ter c.p.a., eventualmente anche in modalità up-load ai sensi di quanto previsto dall’articolo 136 comma 2 quater c.p.a. - che, con riferimento al mancato deposito in giudizio della copia cartacea conforme all’originale notificato, atteso che la richiamata ordinanza numero 880/2017 introduce una conseguenza processualmente rilevante non normativamente prevista e dunque la cui osservanza non era preventivamente predicabile e che comunque l’effettivo onere di parte ricorrente di sottostare a tale adempimento risulta poco chiaro alla luce del tenore dell’articolo 13 bis, comma 4, numero t.a. del c.p.a. che sembrerebbe ricomprendere le ipotesi di copia cartacea dell’atto originale informatico ma non la copia cartacea autentica nei casi, eccezionali ma comunque ancora possibili si pensi, ad esempio, al caso della traslatio judicii , in cui l’originale del ricorso sia stato redatto in modalità analogica , il Collegio ritiene del pari di consentire al ricorrente la regolarizzazione - che, infine, per motivi di economicità, si ritiene sin d’ora necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cioè dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui trattasi che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del ricorso Ritenuto inoltre che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, debba essere autorizzata la notificazione dei motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso 2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso 4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami 7. - il testo integrale dei motivi aggiunti B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza di cui dovranno essere riportati gli estremi b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi compreso quello di cui al precedente punto 2 d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata atti di notifica” in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 venti dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 dieci dal primo adempimento Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 euro cento/00 per l’attività di pubblicazione sul sito P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis ai sensi dell’articolo 37 c.p.a, dispone la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di cui in motivazione dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 26 aprile 2017, ore di rito.