«Strumenti di salvataggio» alternativi al PAT

Il processo di digitalizzazione non deve diventare terreno di possibili discriminazioni del cittadino qualora quest’ultimo, come nel caso affrontato dal TAR Lazio, non possa adempiere l’atto a causa di un malfunzionamento del Sistema Informatico. L’amministrazione deve provvedere predisponendo degli strumenti alternativi a quelli telematici.

Il caso. Il ricorrente adiva il TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento a mezzo del quale veniva escluso dalla partecipazione alle prove di ammissione al corso di laura in medicina inglese, per mancato versamento nei termini della tassa di partecipazione alla prova. L’amministrazione deve predisporre strumenti di salvataggio alternativi alla modalità telematica. Il TAR, premesso che il tardivo versamento della tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione ma ne costituisce il corrispettivo per la prestazione, ritiene tale irregolarità sanabile. Inoltre, aggiunge che, anche a volere ritenere imprescindibile il previo requisito del pagamento della tassa di iscrizione, la clausola in questione deve considerarsi illegittima nella parte in cui non prevede un sistema di pagamento alternativo a quello telematico, soprattutto qualora il Sistema Informatico non lo renda possibile. Vero è che è previsto il diritto del cittadino all’uso della telematica nei rapporti con l’amministrazione ma tale processo di digitalizzazione non deve costituire strumento di discriminazione qualora ricorra un qualsiasi impedimento all’adempimento dell’atto. Pertanto è necessario che l’amministrazione predisponga strumenti di salvataggio quando l’uso della modalità telematica non renda possibile l’esercizio del diritto del cittadino. Sulla scorta di questo principio il TAR Lazio accoglie il ricorso con conseguente annullamento del bando di concorso nella parte in cui prevede che la mancanza dell’iscrizione

TAR Lazio, sez. III bis , sentenza 5 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017, n. 1338 Presidente Savoia – Estensore Pisano Fatto e diritto Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ex articolo 74 c.p.a, sussistendone i presupposti di legge Ritenuto che il ricorso deve essere accolto Considerato, in particolare, che il tardivo versamento della tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio e costituisce, pertanto, una irregolarità sanabile, di tal che, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 28 giugno 2006, n. 5308 in termini T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 4 luglio 2007, n. 1592 che, anche a voler ritenere imprescindibile il previo requisito del pagamento della tassa di iscrizione, la clausola in questione deve essere ritenuta illegittima, nella parte in cui non prevede un sistema di pagamento alternativo al pagamento con modalità telematiche, nel caso in cui il Sistema Informativo non lo renda possibile che, infatti, l’adempimento degli incombenti di cui alle prescrizioni del bando sopra descritte è atto garantire o il corretto funzionamento della procedura telematica prescelta, nella piena soddisfazione dei concorrenti interessi pubblico e privato con la modalità telematica, infatti, si assicura la celerità della procedura e la possibilità anche per gli utenti di accedervi on line , ma tale finalità non può certo ritenersi prevalente rispetto all’interesse ad intraprendere l’ambito corso di studi, avendo lo studente superato il test di preselezione che, se da un lato il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 c.d. C.A.D prevede il diritto del cittadino all’uso della telematica nei rapporti con l’amministrazione, dall’altro prescrive articolo 12 che la digitalizzazione non costituisca strumento di discriminazione, sicchè implicitamente si desume che l’amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare strumenti di salvataggio” quando l’uso della modalità telematica non renda possibile l’esercizio del diritto dell’utente 8specie quando, come nel caso di specie, si tratti di un diritto costituzionalmente tutelato che nel caso di specie, il ricorrente, sin dalla data del 27 luglio 2015, aveva chiesto all'Ateneo di regolarizzare la sua posizione pagando detta tassa, evidenziando che ciò non era possibile attraverso il sistema informatico, che non riusciva a completare la procedura di iscrizione per il superamento del termine del 23 luglio che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del bando di concorso, articolo 6, ultimo periodo, nella parte in cui prevede che la mancanza dell'iscrizione e/o del pagamento effettuati, solo ed esclusivamente, secondo le modalità indicate nel portale Universitalv www.universitalvdt comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l'esclusione dalla procedura stessa D.R. 2596 del 17 luglio 2015 , e la consequenziale graduatoria del Corso di Laurea in Medicina Inglese nella parte in cui non comprende parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’articolo 6, ultimo periodo, nella parte in cui prevede che la mancanza dell'iscrizione e/o del pagamento effettuati, solo ed esclusivamente, secondo le modalità indicate nel portale Universitalv www.universitalvdt comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l'esclusione dalla procedura stessa D.R. 2596 del 17 luglio 2015 , e la consequenziale graduatoria del Corso di Laurea in Medicina Inglese nella parte in cui non comprende parte ricorrente. Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 millecinquecento/oo . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.