Un clic e via… dal concorso: illecita la cancellazione automatica per problemi tecnici

La cancellazione da un concorso può essere richiesta solo dal candidato e non può, quindi, essere decisa automaticamente dal sistema informatico della PA che lo ha indetto. L’ente ha precisi doveri di sicurezza per evitare o ridurre al minimo il rischio di perdita, distruzione o cancellazione di questi dati. Nella fattispecie persino nella Guida alla compilazione della domanda era contemplato il rischio di cancellazione in caso di modifiche all’istanza prima dell’invio.

È quanto deciso dal TAR Lazio con la sentenza n. 11786 depositata il 25novembre 2016 nel comminare l’ennesima condanna relativa al maxi concorso per docenti. Si noti come ciò confermi un recente trend della prassi amministrativa che ha evidenziato problemi nel binomio informatica e concorsi pubblici il TAR ha infatti ribadito come non sia lecito l’onere d’inviare le domande di partecipazione ai concorsi ed agli esami di abilitazione solo tramite format online o via PEC perché il d.P.R. n. 487/94 prevede che l’istanza sia redatta in carta semplice e presentata solo personalmente o per raccomandata a/r, escludendo espressamente ogni altro mezzo TAR Lazio n. 6569/16 e TAR Puglia n. 752/16 . Il caso. La ricorrente, avendo tutti i requisisti richiesti, presentava la domanda per il summenzionato concorso nei termini e nelle modalità fissate dal bando invio solo tramite il sistema Polis e compilazione del format online , ricevendo dal sistema automatizzato del Miur la ricevuta di regolare inoltro e convalida . Alla pubblicazione del diario delle prove scritte e dell’elenco degli ammessi alle stesse, riscontrava l’assenza del suo nominativo e dopo essersi informata presso il Miur veniva a conoscenza della cancellazione automatica della sua domanda senza che della stessa restasse alcuna traccia . La cancellazione era dovuta ad un problema tecnico del sistema informatico avendo apportato modifiche alla domanda, prima dell’inoltro definitivo, come per altro concesso dal bando, c’era stata una cancellazione involontaria della sua istanza di partecipazione – rischio per altro paventato dalla guida alla compilazione della domanda pag.27 punto 4.3 -. Impugnata vittoriosamente l’esclusione, il Ministero è stato condannato al risarcimento delle spese di lite. Solo il candidato può scegliere di cancellare la domanda, non il sistema informatico. Il TAR rileva che la cancellazione” informatica di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antigiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e che, evidentemente, non possa imputarsi a parte ricorrente l’erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell’amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell’amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo che, invero, la domanda di partecipazione deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di cancellazione”, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate cfr. D.p.c.m 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 . Infatti ai sensi dell’articolo 51 d.lgs. n. 82/2005, così come previsto per i procedimenti cartacei, la PA ha l’onere di custodire i documenti informatici [ ] con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all’articolo 490 del Codice Penale cd. falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare . Questo dovere di sicurezza è previsto anche dall’articolo 31 d.lgs. n. 196/2003, legge che consente all’interessato il pieno accesso ai propri dati, anche trattati in via telematica. Per il TAR questa défaillance non può essere in alcun modo addebitata alla ricorrente ciò violerebbe pesantemente il principio di legittimo affidamento . Quale soluzione? La ricorrente ora potrà affrontare regolarmente le prove, ma la PA l’avrebbe dovuta ammettere sub iudice , visto che aveva l’obbligo di attivare il c.d. dovere di soccorso, tanto più che la donna aveva espressamente ribadito la sua volontà di parteciparvi. Il TAR, infine, rileva come questo inconveniente sia abbastanza comune, l’illiceità di un’esclusione automatica, senza un vaglio, un provvedimento od una motivazione da parte della PA. Stigmatizza la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche ed auspica che pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” Tar Puglia n. 896 e 806/16 .

TAR Lazio, sez. III bis, sentenza 14 luglio – 25 novembre 2016, numero 11786 Presidente / Estensore Savoia Ritenuto che il presente ricorso possa essere definito con decisione adottata ai sensi dell’articolo 60 cpa, sussistendone i presupposti considerato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico numero 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami numero 16 del 26-2-2016 è stato indetto Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola di primo e secondo grado” l’ Articolo 3 Requisiti di ammissione del Bando ha statuito che Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della Legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali L’ Articolo 4 Domanda di partecipazione termine e modalità di presentazione ha previsto che i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016 nonché di ogni sua parte comunque lesiva per i ricorrenti” che parte ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, argomenta e documenta di aver proposto domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando in data 23 febbraio 2016 prot.106 ricevendo comunicazione di regolare inoltro e convalida da parte del sistema informativo del MIUR che, tuttavia, all’esito della comunicazione delle date delle prove scritte, vistasi esclusa dall’elenco dei candidati ammessi, a seguito dei chiarimenti richiesti parte ricorrente apprendeva che, avendo operato talune modifiche sulla domanda di partecipazione inoltrata on line, il sistema informativo aveva proceduto a cancellare” la domanda in automatico, senza che della stessa restasse alcuna traccia v.comunicazioni del 29 marzo e successiva diffida del 18 aprile 2016 USR Lombardia Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la cancellazione” informatica di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antigiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e che, evidentemente, non possa imputarsi a parte ricorrente l’erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell’amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell’amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo che, invero, la domanda di partecipazione deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di cancellazione”, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate cfr. D.p.c.m 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 che, infatti, l’amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea deve ritenersi onerata, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. numero 82/2005, di custodire i documenti informatici con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all’articolo 490 del Codice Penale cd. falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare che, peraltro, anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, numero 196 impone espressamente all’amministrazione l’onere di rendere disponibili all’interessato tutti i dati trattati con modalità telematica, ivi inclusa quindi l’eventuale domanda di cancellazione ed invero, l’Art. 31 Obblighi di sicurezza prescrive che I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” che certamente le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento che, in considerazione di quanto evidenziato, il Collegio può prescindere dal disporre una costosa consulenza tecnica sul Sistema Informativo del MIUR, potendosi nel caso specifico ritenere addirittura confermato dalla guida alla compilazione della domanda on line pag.27 punto 4.3 che dalle modifiche apportate sia conseguita una cancellazione involontaria” della domanda di parte ricorrente, che avrebbe invero dovuto essere conservata a sistema unitamente alla documentazione informatica comprovante le modifiche successivamente apportate che, a maggior ragione quando parte ricorrente vistasi ingiustificatamente esclusa dalla partecipazione al concorso si faccia tempestivamente parte diligente, manifestando la volontà di partecipare alle prove con le tradizionali modalità cartacee, non può non addebitarsi all’amministrazione l’omessa attivazione del c.d. dovere di soccorso”, che nel caso in esame poteva consentire a parte ricorrente di essere ammessa alle prove, quantomeno con riserva dei successivi approfondimenti tecnici che, in tal senso, si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, numero 806/2016, con cui si è evidenziata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” cfr.Tar Puglia, Bari, numero 896/2016 Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto, per l’effetto i provvedimenti in epigrafe vanno annullati con conseguente obbligo dell’amministrazione di predisporre prove suppletive al fine della partecipazione di parte ricorrente all’iter concorsuale in itinere. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe. Condanna l’amministrazione resistente alle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 millecinquecento/oo , oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.