Avvocatura civica: servizio autonomo o sottoposto ad un dirigente? È il G.O. a dirlo non il G.A.

La sentenza annotata contraddice un primo orientamento giurisprudenziale sul divieto di subordinazione di questo ufficio al dirigente di un altro dell’ente nella fattispecie Staff del Sindaco , in attuazione dei principi di autonomia e d’indipendenza della professione ex art. 23 L. n. 247/12, che attribuisce al G.A. la competenza su queste liti, essendo attinenti alla macro organizzazione dell’ente. Per il Tar Lecce, invece, è del G.O. quale giudice del lavoro la PA esercita capacità e poteri del privato datore di lavoro.

È quanto deciso dal TAR Puglia-Lecce, sez. II, numero 1506 depositata il 29 settembre 2016. Il caso. I ricorrenti sono dipendenti del Comune di Nardò, inquadrati giuridicamente ed economicamente in categoria D con la qualifica di Avvocato e come tali iscritti all’Albo speciale degli Avvocati presso la CDA di Lecce con obbligo di esercizio esclusivo della professione. Gli stessi facevano capo nella predetta qualità, al Dirigente dell’Area Funzionale degli Uffici in posizione di Staff al Sindaco e della Polizia Locale, giusta delibera numero 385 del 14 dicembre 2012 di approvazione del nuovo ordinamento degli Uffici e dei Servizi delibera numero 193 del 25/6/12, nda e successivo Decreto di attuazione numero 2 del 13.02.2013 . Ritenendo lesi i propri diritti e la propria dignità professionale, chiedevano invano il varo di apposito atto di organizzazione volto ad una minuziosa disciplina dell’organizzazione del servizio , volta a riconoscerne la piena autonomia e l’indipendenza, nonché l’adeguamento dell’ente ai principi dettai dall’art. 23 L.247/12, soprattutto per quanto concerne i rispettivi trattamenti economici e stipendiali e accessori . Fu, però, loro notificato un decreto emanato dal sindaco di Nardò in cui, malgrado il riconoscimento di questa autonomia ed indipendenza, si ribadiva che per tale attività professionale rispondevano al Sindaco quali componenti del suo Staff. Si stabiliva l’immediato conferimento dell’incarico direzionale di questo servizio al Dirigente dell’Area Funzionale degli Uffici in posizione di Staff al Sindaco e della Polizia Locale . In attuazione di questo decreto il dirigente emanava poi alcune disposizioni di servizio in materia di smistamento della corrispondenza in arrivo relativa alla trattazione degli affari legali, e precisava successivamente che le richieste dei ricorrenti finalizzate all’organizzazione del servizio legale esulavano dalle competenze attribuite al medesimo dirigente dal decreto sindacale invitando gli stessi istanti a voler attivare il dirigente solo per le questioni di pertinenza . Impugnavano detti atti e quelli successivi per una pluralità di motivi, riassumibili nell’accertamento al loro diritto alla corretta applicazione della L. numero 247/12. Il Comune è un datore di lavoro la competenza è del G.O. È il punto focale della sentenza. Per il Tar Lecce, nel deplorare la lesione dei loro diritti e della loro dignità professionale, i ricorrenti non lamentano il cattivo uso del potere di macro organizzazione da parte dell’amministrazione locale dalla quale dipendono quanto, piuttosto, il fatto che il conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Avvocatura, così come assunto dal Sindaco, abbia comportato ripercussioni negative nella loro sfera giuridica sotto il profilo del trattamento loro riservato, asseritamente contrario alla dignità professionale di un avvocato, a nulla rilevando la collocazione funzionale alle dipendenze di un ente locale . In definitiva chiedono la corretta applicazione delle posizioni soggettive scaturenti direttamente dalla L. numero 247/12, che ha riformato la disciplina forense, le quali devono essere qualificate come veri e propri diritti soggettivi, sì che la competenza è del G.O. in funzione di giudice del lavoro. Inoltre il Tar Lecce rimarca come il Comune, nel conferire il contestato incarico, abbia esercitato capacità e poteri del privato datore di lavoro ciò conferma la giurisdizione del G.O. su tale lite. Contrasto giurisprudenziale? Su questo punto, circa le liti sulla piena attuazione dell’art. 23 L. numero 247/12 relativamente anche agli aspetti economici ed al conferimento degli incarichi sinora la prassi amministrativa recente e costante ha riconosciuto la competenza del G.A. trattandosi di questioni rientranti nella macro organizzazione dell’ente TAR Veneto 1274/15, nel quotidiano del 2/12/15, TAR Lombardia 486/15 e CDS 22280/14 , pur ribandendo la piena autonomia e l’indipendenza del servizio di avvocatura civica e la peculiarità di questi legali alle dipendenze di una PA, ma soggetti al controllo del COA di appartenenza v. prassi della Cassazione -SS.UU. 28048/08- e del CNF TAR Lazio 11391/15 .

TAR Puglia, sez. II Lecce, sentenza 15 giugno – 29 settembre 2016, numero 1506 Presidente Di Santo – Estensore Dibello Fatto e diritto I ricorrenti, i quali sono tutti dipendenti del Comune di Nardò a tempo indeterminato, e sono inquadrati giuridicamente ed economicamente in categoria D con la qualifica di Avvocato, espongono di prestare servizio e di svolgere la loro attività di avvocati nell’Ufficio legale dell’Amministrazione comunale in parola di essere iscritti anche all’Albo Speciale Avvocati presso la Corte di Appello di lecce con obbligo di esclusività nell’esercizio della professione di fare capo, nella predetta qualità, al Dirigente dell’Area Funzionale degli Uffici in posizione di Staff al Sindaco e della Polizia Locale, giusta delibera numero 385 del 14 dicembre 2012 di approvazione del nuovo ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successivo Decreto di attuazione numero 2 del 13.02.2013 di avere sollecitato più volte, dopo l’entrata in vigore della legge numero 247 del 31.12.2012, recante Nuova Disciplina dell’ordinamento della Professione Forense”, il riconoscimento della piena autonomia e indipendenza per mezzo del varo di apposito atto di organizzazione volto ad una minuziosa disciplina dell’organizzazione del servizio, e dell’adeguamento della struttura dell’Ente ai principi recati dalla legge sopra citata, specie per quel che concerne l’adeguamento dei rispettivi trattamenti economici e stipendiali e accessori, ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale ricordata di non avere avuto alcun riscontro in merito di avere, semmai, ricevuto, notifica di un decreto emanato dal sindaco di Nardò , con il quale, premesso il riconoscimento della piena autonomia e indipendenza degli avvocati dipendenti del Comune, si afferma che essi, per tale attività professionale rispondono al Sindaco quali componenti dello Staff Sindaco e si stabilisce che con decorrenza immediata l’incarico di dirigente del servizio di avvocatura è affidato al Dirigente dell’Area Funzionale degli Uffici in posizione di Staff al Sindaco e della Polizia Locale. In attuazione di detto decreto sindacale, il dirigente emanava poi alcune disposizioni di servizio in materia di smistamento della corrispondenza in arrivo relativa alla trattazione degli affari legali, e precisava successivamente che le richieste dei ricorrenti finalizzate all’organizzazione del servizio legale esulavano dalle competenze attribuite al medesimo dirigente dal decreto sindacale invitando gli stessi istanti a voler attivare il dirigente solo per le questioni di pertinenza. Ravvisando nel decreto del Sindaco del Comune di Nardò e nelle successive disposizioni di servizio adottate dal dirigente dei profili di pregiudizio per la loro figura professionale, gli istanti ne hanno chiesto l’annullamento al Tar deducendo i seguenti motivi di ricorso, in uno alla pronuncia accertativa del loro diritto ad una corretta applicazione della legge 247/2012 Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, numero 247 nonché degli artt. 10 del CCNL enti locali del 22.01.2004, 27 e 43 del CCNL enti locali del 14.09.2000 Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione Violazione del principio del giusto procedimento Eccesso di potere per totale illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa Mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto Violazione dell’articolo 48 comma 3 del TUEL Incompetenza. Il Comune di Nardò si è costituito in giudizio con articolata memoria difensiva per mezzo della quale è stato eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del G.a., trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del G.O. è stata poi formulata eccezione di tardività del gravame avuto riguardo alle Deliberazioni di G.comma 193/2012 e 385/2012, nonché in relazione al successivo decreto sindacale 3/2013. Nel merito, il Comune di Nardò ha poi insistito per la reiezione del ricorso siccome infondato. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2016, previo avviso alle parti, la controversia è passata in decisione nelle forme dell’articolo 60 del c.p.a. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Come correttamente posto in rilievo dalla difesa dell’ente civico, dall’insieme delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 63 del D.lgs 165/2001 si desume che il conferimento di un incarico dirigenziale come quello che forma oggetto del presente ricorso presuppone l’esercizio, da parte dell’ente locale datore di lavoro, della capacità e poteri del privato datore di lavoro”. Ne deriva che, ai sensi della richiamata disposizione normativa di cui all’articolo 63 dello stesso decreto legislativo, l’atto di conferimento di un incarico dirigenziale a soggetto chiamato a ricoprire la posizione apicale di un servizio nell’ambito dell’ente locale va qualificato quale atto di gestione del rapporto di lavoro e non può essere decifrato alla stregua di atto di macro organizzazione. Di detto atto deve conoscere il G.O. anche quando, unitamente all’atto di conferimento dell’incarico sono sottoposti a sindacato giurisdizionale singoli provvedimenti assunti dal dirigente nella gestione del servizio, per la loro capacità di incidere su posizioni di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo dei ricorrenti. Sul terreno del riparto di giurisdizione, occorre infatti mettere in risalto che i ricorrenti non lamentano il cattivo uso del potere di macro organizzazione da parte dell’amministrazione locale dalla quale dipendono quanto, piuttosto, il fatto che il conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Avvocatura, così come assunto dal Sindaco, abbia comportato ripercussioni negative nella loro sfera giuridica sotto il profilo del trattamento loro riservato, asseritamente contrario alla dignità professionale di un avvocato, a nulla rilevando la collocazione funzionale alle dipendenze di un ente locale. In definitiva, il punto nevralgico della domanda rivolta dai ricorrenti al G.a. è la corretta applicazione, nei loro riguardi, delle posizioni soggettive scaturenti direttamente dall’attuazione della legge 247 del 2012, finalizzata a introdurre una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Ma queste posizioni giuridiche vanno qualificate senz’altro alla stregua di veri e propri diritti soggettivi dei quali deve conoscere il G.o., in veste di giudice del lavoro. Tanto deve dirsi non solo in merito ai profili di concreta attuazione del servizio, quanto anche in relazione agli aspetti retributivi, pure esplicitamente chiamati in causa dagli odierni deducenti. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono eccezionali ragioni per procedere a compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.