Vietato l’invio via PEC della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici

Con la digitalizzazione della pa è frequente che i bandi di concorso e/o per l’abilitazione professionale prevedano la PEC o, per analogia, la compilazione del format online come unica modalità d’invio della domanda d’iscrizione o, come nella fattispecie annotata, anche l’invio per raccomandata a/r, a pena di esclusione. L’annotata sentenza del Tar Puglia evidenzia l’illiceità di tale scelta dato che il d.P.R. n. 487/94 prevede che possa essere presentata solo personalmente o per raccomandata a/r, escludendo espressamente ogni altro mezzo.

È quanto sancito dal Tar Puglia sez. III numero 752 depositata il 9 giugno 2016. Si noti che nella stessa data questo Tar ha depositato diverse sentenze sui concorsi tra cui la numero 759/16 in cui si esclude la violazione dell’anonimato circa le modalità d’individuazione del candidato tramite codice a barre informatico alfanumerico utile per accedere anche agli elaborati corretti , la busta gialla in cui va inserito il cartoncino con le sue generalità e la busta trasparente in cui sono contenuti le prove da svolgersi. Il caso. Il ricorrente aveva presentato personalmente all’ASL BAT la domanda di partecipazione indetta dalla stessa per un posto di Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Andria - Canosa di Puglia. Il bando, però, prevedeva che la presentazione delle domande di partecipazione dovesse avvenire a pena di esclusione, a mezzo posta raccomandata a/r, ovvero a mezzo pec . Fu perciò escluso dalla gara ed ha impugnato vittoriosamente il bando perché in contrasto con il d.P.R. numero 487/94 che regola la materia. Niente spedizione digitale per partecipare ai bandi pubblici. Ai sensi dell’articolo 4 d.P.R. numero 487/94, recante Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo . Si noti che il bando richiamava espressamente questa norma e che, ai sensi dell’articolo 70 comma XIII T.U.P.I., come esplicato nella circolare numero 12/10 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non è ammessa alcuna deroga alla forma cartacea. La prassi poi equipara l’invio delle istanze, domande e dichiarazioni dei privati rivolte alla pa per mezzo posta alla consegna manuale, che l’interessato potrebbe preferire onde evitare il rischio di disfunzioni del servizio postale e consentirgli l’integrale disponibilità del termine CdS 655 e 6678/10, Cass. civ. 11028/08 e Tar Piemonte 3935/10 . Orbene l’invio esclusivamente a mezzo PEC o per raccomandata a/r non è lecito perché viola i principi di certezza dei termini di partecipazione al concorso, la par condicio dei concorrenti ed è contradditorio, non rispondendo, poi, ad alcun concreto interesse della P.A. la consegna della domanda cartacea è ammessa vista la spedizione postale. PEC sempre vietata? Onde non ingenerare dubbi sul tenore della sentenza si precisi che questa modalità d’invio è illecita quando è l’unica, ma può essere prevista in aggiunta alla presentazione in forma cartacea, come sancito dall’articolo 65 d.lgs. numero 82/05 e dall’articolo 4 d.P.R. numero 68/08. Infatti la nullità dell’impugnato bando è dovuta all’esclusione della presentazione diretta e manuale. E per le abilitazioni? Sarebbe interessante capire se questo principio sia o meno estensibile anche agli esami di abilitazione professionale, dato che spesso le due discipline sono equiparate, per alcuni aspetti, dalla prassi e dalla stessa G.U. che pubblica i relativi bandi nella IV Serie speciale Concorsi ed esami. Spesso, poi, questi esami sono diventati de facto dei concorsi. Se così fosse molti bandi sarebbero nulli perché prevedono la compilazione di un modulo digitale abilitazione per l’iscrizione nell’albo degli esperti qualificati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del maggio 2016 o le stesse modalità di quello contestato abilitazioni a Perito industriale ed Agrotecnico, entrambi i bandi sono pubblicati nella G.U. numero 30/16 e per la professione di medico chirurgo sessione 2016 . Infine si noti che il Decreto del Ministero di Giustizia del 2 settembre 2015, con cui è stata indetta l’ultima sessione dell’esame di abilitazione forense, all’articolo 4 prevede l’invio della domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica secondo precise modalità definite ai punti 3-6 della norma stessa.

TAR Puglia, sez. III, sentenza 5 maggio – 9 giugno 2016, n. 752 Presidente Gaudieri – Estensore Lenzi Fatto e diritto Il ricorrente ha impugnato, in via principale, la deliberazione n. 1418/2015 a mezzo della quale è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di un direttore dell’U.O.C. di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Andria-Canosa, motivata con riferimento all’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione a mezzo di consegna diretta e non mediante una delle due modalità previste dalla lex specialis del concorso invio mediante PEC o raccomandata A/R. Il ricorrente evidenzia che tra le clausole di esclusione annoverate dall’avviso pubblico non rientra il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda e lamenta la obiettiva confusione ingenerata dal tenore letterale della norma dell’avviso che consente al candidato di scegliere esclusivamente” una delle suddette modalità invio mediante PEC o raccomandata A/R. Impugna, inoltre, per contrasto con l’art. 4 D.P.R. 487/94, l’avviso pubblico e il regolamento interno relativo alle procedure concorsuali – se esistente - ove debbano interpretarsi nel senso di escludere la presentazione diretta della domanda. La ASL B.A.T. ha resistito alla domanda. Accolta l’istanza cautelare seguita dal pedissequo provvedimento di ammissione del candidato con riserva, adottato dall’ente con delibera 415/2016 , all’udienza del 5/5/16 il ricorso è stato introitato per la decisione. Va preliminarmente evidenziato che la dichiarazione del difensore della ASL resa, su domanda del Collegio, alla camera di consiglio del 11/2/16 relativa all’inesistenza di qualsivoglia norma regolamentare interna recante la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali consente - per ragioni di economia processuale – di prescindere dalla richiesta di esibizione del regolamento interno, sollecitata da parte ricorrente fin dal ricorso introduttivo. Ancora in rito, va disposto lo stralcio delle note difensive depositate dalla resistente solo in sede di discussione, stante la loro tardività e tenuto conto dell’opposizione all’acquisizione formulata dalla difesa del ricorrente. Nel merito, la domanda è fondata. Ai sensi dell’art. 4 DPR 487/94, recante Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo ”. La norma prevede, dunque, due modalità alternative di presentazione della domanda di partecipazione, inequivocabilmente equivalenti, entrambe in forma cartacea”, alle quali legittimamente ciascuna amministrazione può aggiungere una modalità di presentazione in via telematica della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 65 d. l.vo 82/2005 e dall’art. 4 DPR 68/2005. Orbene, può innanzi tutto osservarsi che costituisce principio generale, applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, quello che afferma l’equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta delle istanze, domande o dichiarazioni rivolte dai privati alla P.A., desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l’integrale disponibilità del termine cfr. CdS, V, 14 settembre 2010, n. 6678 CdS, V, 10 febbraio 2010, n. 655 Cass. Civ., II, 5 maggio 2008, n. 11028 ”, così, TAR Piemonte, sez. 2, sent. 29/10/10 n. 3935. Inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in atti, in mancanza come nel caso di specie di contraria disposizione recata dal regolamento interno dell’ente che indice la selezione, i bandi di concorso non possono derogare alla disciplina generale del reclutamento contenuta nel D.P.R. cit. peraltro, oggetto di espresso richiamo nell’avviso pubblico per il quale è causa , in ossequio all’art. 70 co.13 T.U.P.I. che stabilisce In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”. Ne deriva che - anche a voler ritenere non equivoca” la clausola dell’avviso pubblico disciplinante modalità e termini di presentazione della domanda che, chiaramente, conclude è esclusa ogni altra forma di presentazione e di trasmissione, pena la non ammissione” - ed anche a voler, quindi, superare il contrasto intrinseco rinveniente dall’omessa inclusione, nell’elenco delle cause escludenti, di una modalità di presentazione diversa dalla PEC o dalla raccomandata l’esclusione del ricorrente deriva la propria illegittimità da quella dell’avviso di selezione ritualmente impugnato in parte qua , che, in spregio alla normativa nazionale pur espressamente richiamata, preclude la consegna brevi manu della domanda di partecipazione. Né va tralasciato, sotto diverso profilo, che il divieto implicito di presentare domande a mezzo di consegna diretta non pare rispondere ad alcun apprezzabile interesse della P.A. procedente che pure ammette, per la stessa selezione, domande in formato cartaceo pervenute per posta , né essere posto a garanzia della par condicio dei concorrenti come sostenuto dalla ASL in sede di discussione orale ovvero della certezza sul rispetto dei termini di partecipazione al concorso. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del gravame, va annullato l’avviso pubblico nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione possa essere inoltrata solo a mezzo racc. A/R ovvero PEC e, conseguentemente, annullata la delibera di esclusione n. 1418/2015. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Condanna la ASL resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge e C.U. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.