Natura ed onere di motivazione del parere di congruità sulla parcella del legale

Il parere di congruità della notula, emesso dal COA, è un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale vigente, ma implica una valutazione di congruità della prestazione. Non si limita, perciò, ad un mero riscontro di conformità alla stessa, bensì è espressione di un potere discrezionale se la liquidazione è contenuta tra i limiti massimo e minimo non necessita di motivazione.

Spetta, però, al legale che lo contesti dedurre e provare che il giudizio stesso si sia tradotto in una determinazione, che finisce con il prescindere dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese CdS nnumero 8749/09 e 9352/10 . È quanto deciso dal Tar Perugia sez. I nella sentenza numero 395 depositata il 10 maggio 2016. Il caso. Al termine di una causa civile per l’accertamento della violazione delle distanze legali tra due alberghi siti sul lago Trasimeno e l’eliminazione delle opere illecitamente realizzate, il legale ricorrente presentava al cliente una notula pari ad € 34.560, vista la compensazione delle spese legali, malgrado la sua vittoria Trib. Perugia numero 2614 del 14/11/14 . Questi la contestava e chiedeva il parere di congruità del COA che liquidava gli onorari in una somma pari ad € 16.000. L’avvocato impugnava il parere per vari vizi, riassumibili nel difetto di motivazione. Il Tar ha respinto il ricorso per i motivi in epigrafe. Quale tariffa applicare in caso di modifiche in corso di lite? Uno dei punti contestati era la scelta delle tariffe per il legale si doveva applicare quelle ex d.m. numero 140/12, mentre il COA aveva calcolato la parcella in base a quelle ex d.m. numero 55/14. Infatti non poteva accogliere la doglianza del legale sulla loro inopponibilità in quanto la causa era antecedente alla loro vigenza la notula contestata era successiva alla loro entrata in vigore 2/4/14 , perché emessa dopo la sentenza numero 2164/14, su cui si fondava il credito vantato dal professionista. No alla motivazione. Come detto non vige alcun obbligo di motivare il decurtamento dei compensi, tanto più che il COA con una nota del 11/5/15 gli ha esplicato che le valutazioni di merito sono [] da ritenersi incorporate nelle annotazioni e nei depennamenti posti a margine della Sua nota, che prevedeva uno scaglione di riferimento differente rispetto a quanto dichiarato negli atti di causa . Quale scaglione? L’avvocato nel pagare il contributo unificato aveva scelto il valore indeterminato , come anche il COA nel calcolare la sua notula, ma nel liquidare gli onorari aveva applicato le tariffe di quello di valore compreso tra € 500.000 ed € 1.500.000 . La materia del contendere accertamento della realizzazione di un edificio in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non consente d’individuare un valore certo della causa, perciò è corretta la scelta del valore indeterminato . Il Tar precisa che il pro-memoria” esplicativo del valore della causa, ipotizzante un intervento di demolizione e di consolidamento, anche a prescindere dalla sua attendibilità, non ha valore, in quanto attiene alla fase di esecuzione della sentenza . Consigliere o COA chi liquida la parcella? È questo uno dei punti più controversi. Infatti il Consigliere responsabile del procedimento in annotazioni a margine della notula contestata aveva annotato un importo di € 21.387, mentre il COA aveva poi liquidato la somma sopra indicata. L’annotazione del Consigliere, però, ha valore di mera proposta e non è vincolante, tanto più che il regolamento interno numero 2/15, recependo una prassi diffusa, impone che la liquidazione venga effettuata dal Consiglio dell’Ordine in tutti i casi in cui la parcella sia superiore ad euro 20.000 . Vista la peculiarità della vertenza anche stavolta le spese sono state compensate.

TAR Perugia, sez. I, sentenza 27 gennaio – 10 maggio 2016, n. 395 Presidente Potenza – Estensore Fantini Fatto L’avv. Stefano Goretti impugna il provvedimento in data 10 aprile 2015 con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia gli ha liquidato un compenso professionale nella misura di euro sedicimila per l’attività procuratoria svolta per conto e nell’interesse del sig. Luigi Fazzuoli nel corso di una controversia civile dallo stesso introdotta, dinanzi al Tribunale di Perugia, nei confronti della sig.ra Ivanella Fazzuoli, al fine di fare accertare il mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni da parte della convenuta si trattava di due alberghi siti in prossimità del lago Trasimeno e di chiedere la conseguente condanna a porre in essere le opere necessarie ad eliminare il manufatto illecitamente realizzato. Precisa che la causa si è conclusa con la sentenza 14 novembre 2014, n. 2614 del Tribunale di Perugia, di accoglimento della domanda del proprio assistito, e di condanna della convenuta alla eliminazione delle opere edificate a distanza inferiore a cinque metri dal confine ed al ripristino delle condizioni di regolarità delle distanze tra confini, con ordine di arretramento e/o demolizione delle opere edificate ad una distanza inferiore a cinque metri dal confine, e con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Espone di avere, all’esito del giudizio, presentato al proprio cliente la richiesta di pagamento dei compensi professionali per euro 34.560,00, importo però contestato dal sig. Fazzuoli, che contestualmente ricorreva in prevenzione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Da qui la richiesta all’Ordine professionale, da parte del ricorrente, di liquidazione della notula per l’importo predetto, redatta ai sensi del d.m. n. 140 del 2012 in tale sede il ricorrente illustrava, tra l’altro, l’iter processuale durato dieci anni, nonché il valore della causa sul quale applicare lo scaglione tariffario. Avverso l’impugnato provvedimento di liquidazione del compenso professionale deduce i seguenti motivi di diritto 1 Violazione di legge difetto di motivazione eccesso di potere per illogicità, allegando che, ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, i criteri di liquidazione del compenso sono dati dal valore effettivo della controversia art. 5 , dal vantaggio conseguito dal cliente art. 4 , dal fatto che l’attività difensiva sia stata svolta nei confronti di più parti, ed in particolare anche di un terzo progettista e direttore dei lavori chiamato in causa dalla convenuta art. 3, comma 4 , nonché dall’impegno profuso art. 11, commi 1 e 3 . Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine a tali argomenti espressi dal ricorrente. La prospettiva del difetto di motivazione non cambierebbe ove si ritenesse applicabile il d.m. n. 55 del 2014, il quale enuclea comunque gli stessi criteri di cui al d.m. n. 140 del 2012. 2 Violazione del d.m. n. 140 del 2012 eccesso di potere per sviamento, allegando, rispetto alle annotazioni apposte sulla notula, che erroneamente l’avvocato coordinatore della Commissione parcelle civili/penali” ha fatto applicazione del d.m. n. 55 del 2014, essendo questo entrato in vigore successivamente alla conclusione del processo e comunque, nell’ambito di quest’ultimo testo normativo, la regola per le cause di valore indeterminato non è data dal solo art. 5, comma 5, ma anche dal comma 6. In ogni caso deve ritenersi erroneo il riferimento al valore indeterminato” che nell’atto di citazione è indicato ai soli fini del contributo unificato. Peraltro la liquidazione è sbagliata, in quanto le domande avrebbero dovuto essere parametrate ad un valore indeterminabile di particolare importanza trattandosi del parziale abbattimento di un edificio a tre piani . 3 Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione, nella considerazione che a margine della nota competenze professionali” il consigliere dell’Ordine ha siglato la liquidazione di un compenso professionale per euro 21.387,00, mentre poi, senza alcuna motivazione espressa, il compenso è stato determinato in euro 16.000,00. Si è costituito in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Perugia puntualmente controdeducendo alle censure avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso. All’udienza del 27 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1.- I primi due motivi di ricorso, essendo in rapporto di complementarietà, e comunque incentrati sul vizio motivazionale, possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati. Occorre anzitutto premettere come la parcella professionale del ricorrente debba seguire, ad avviso del Collegio, la disciplina contenente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e non già quella di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140. Ed infatti la notula è successiva alla conclusione della causa, nella quale la sentenza è stata depositata il 14 novembre 2014, con conseguente applicabilità del d.m. n. 55 del 2014 la cui entrata in vigore, a termini dell’art. 29, avviene il giorno successivo alla data della pubblicazione nella G.U., risalente al 2 aprile 2014 . Ciò precisato, va ricordato che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione. Non esaurendosi dunque siffatta valutazione di congruità in un mero riscontro di conformità alla tariffa delle prestazioni professionali degli avvocati, la liquidazione così effettuata interviene nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale e, se contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari il che non è contestato nella fattispecie , non richiede specifica motivazione, spettando al contrario al professionista che lo contesti dedurre e provare che il giudizio stesso si sia tradotto in una determinazione, che finisce con il prescindere dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese in termini Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352 Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8749 . La liquidazione della parcella del ricorrente non è dunque inficiata da vizio motivazionale, tanto più che, nella vicenda in esame, vi è stata la nota dell’Ordine degli Avvocati di Perugia in data 11 maggio 2015 che ha esplicitato al ricorrente come le valutazioni di merito sono [] da ritenersi incorporate nelle annotazioni e nei depennamenti posti a margine della Sua nota, che prevedeva uno scaglione di riferimento differente rispetto a quanto dichiarato negli atti di causa . Piuttosto, esaminando le censure del ricorrente, il Consiglio ha legittimamente preso a parametro lo scaglione di valore indeterminabile alto , mentre il ricorrente aveva applicato quello del valore tra euro 500.000,00 ed euro 1.500.000,00 ed invero la domanda di accertamento della realizzazione di un edificio in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non consente di individuare il valore effettivo della controversia, e, del resto, lo stesso ricorrente aveva indicato un valore indeterminato ai fini del contributo unificato. Il pro-memoria” esplicativo del valore della causa, ipotizzante un intervento di demolizione e di consolidamento, anche a prescindere dalla sua attendibilità, non ha valore, in quanto attiene alla fase di esecuzione della sentenza. 2. - Con il terzo mezzo si deduce poi la contraddittorietà dell’operato dell’Ordine, che, nelle annotazioni apposte a margine della notula dal Consigliere delegato, ha individuato un importo pari ad euro 21.387,00, per poi successivamente liquidare, come si evince dall’elenco allegato al verbale dell’adunanza del Consiglio in data 10 aprile 2015, euro 16.000,00 di parcella professionale. Anche tale censura non coglie nel segno, in quanto l’annotazione del Consigliere responsabile del procedimento ha il solo valore di proposta, mentre la liquidazione viene effettuata dal Consiglio dell’Ordine in tutti i casi in cui la parcella sia superiore ad euro 20.000,00, come da prassi poi trasfusa nel regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 27 marzo 2015, n. 2 art. 6 . 3. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi, data la peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.