

22 Ottobre 2015
(TAR Veneto, sez. III, ordinanza n. 1016/15; depositata l’8 ottobre)


TAR Veneto, sez. III, ordinanza 7 – 8 ottobre 2015, n. 1016
Presidente Settesoldi – Estensore Ricchiuto
Fatto e diritto
Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.
Come è noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo.
Sulla base della disposizione così richiamata si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014; Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015), mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC (Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014).
Ne consegue che, in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio.
Dispone, infatti, l’art.37 che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Ritenuto che l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte;
Considerato che ricorrendo nella fattispecie le suddette condizioni, in applicazione dell’art. 37 c.p.a., è quindi possibile consentire la rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie;
Ritenuto, pertanto, che è possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del presente ricorso entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria della Sezione.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone, per le ragioni sopra esplicitate, la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente nel termine indicato in parte motiva.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.





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