Ricorso amministrativo notificato via PEC: valido, nullo o sanabile?

La sentenza annotata s’inserisce, acuendolo, nel contrasto giurisprudenziale su questo argomento, dettando una terza tesi intermedia secondo cui la costituzione delle parti convenute in giudizio sana la nullità del ricorso introduttivo notificato via PEC. Seguendo, poi, la più recente giurisprudenza sulla liquidabilità delle astreintes nel giudizio di ottemperanza nega questa sanzione per l’eccessivo ritardo nell’introduzione del giudizio e per non aggravare ulteriormente l’esorbitante debito pubblico.

È quanto deciso dalla sentenza del Tar Veneto sez. III n. 369/15, depositata il 27 marzo, che approfondisce il dibattito, piuttosto acceso, sulla validità o meno del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo spedito via PEC, dato che non sono state adottate le dovute regole tecniche per trasporre le disposizioni del PCT nel processo amministrativo. Il caso. La ricorrente aveva visto riconosciuto il suo diritto all’equo indennizzo dalla CDA di Venezia col decreto n. 1486/06, mai impugnato dalla PCM né dal MEF che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1225 l. n. 296/06 e 55, comma 2 - bis l. n. 134/12, nel 2010 venivano così citati in giudizio per l’adempimento. Chiedeva anche le astreintes previste dall’articolo 114, comma 4, lett. e c.p.a Il fulcro della sentenza è la validità o meno del ricorso introduttivo spedito via PEC, risolto nei termini di cui sopra. Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso, visto che ha negato le astreintes . Nullità sanabile del ricorso via PEC. Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all’articolo 16 - quater , comma 3 - bis del d.l. n. 179/12, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento ovvero i commi 2 e 3 del medesimo articolo 16 - quater , e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al d.m. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica . Contrasto giurisprudenziale sul punto. Come detto sul punto si sono sviluppate altre due tesi contrastanti, ma tutte queste opinioni sono basate sul fatto che sinora, come detto, non sono state adottate le sopra menzionate regole tecniche. La tesi maggioritaria ammette la validità delle comunicazioni di segreteria via PEC, ma non anche la notifica dei ricorsi in assenza dell’autorizzazione ex articolo 52 comma 2, c.p.a. CdS Ass. Plen. 33/14, Tar Lazio 396/15 e Pescara 49/15 , mentre, al contrario, quella sinora minoritaria, ma in costante affermazione, prevede un’analogia con il PCT, sì che la mancata autorizzazione di cui all’articolo 52 c.p.a. non può essere ostativa all’uso di questa forma speciale di notifica, che impone l’autorizzazione del COA solo nel caso in cui l’avvocato chieda di procedere direttamente alla notifica ai sensi dell’articolo 7, l. n. 53/94 e secondo le modalità previste dall’articolo 20, l n. 890/82. La legittimità della notifica via PEC si desume anche dagli artt. 1 l. n. 53/94, 42 della legge delega 266/02, 87 d.lgs n. 259/03 e dal d.P.C.M. del 13/11/14 Tar Napoli 923/15 . La tardiva notifica esclude la sanzione ex articolo 114 c.p.a Mentre il ricorso deve essere accolto, visto che non è stata provata l’esecuzione di detto provvedimento CDS A.P. 2/12 e Tar Veneto n. 681/14 , non si possono liquidare le astreintes sia per l’elevato debito pubblico, sì che sarebbero troppo gravose per le già precarie finanze dello Stato, ma soprattutto perché l’eccessivo ritardo nell’esperimento del giudizio d’ottemperanza e della relativa notifica fanno venire meno i presupposti di questa sanzione Tar Lazio 629 e 1809/15 . Malgrado la causa fosse seriale e non complessa il Tar non ha compensato le spese di lite addebitandole alle PA convenute.

Tar Veneto, sez. III, sentenza 18 – 27 marzo 2015, n. 369 Presidente Settesoldi – Estensore Farina Fatto e diritto In esito al giudizio di equa riparazione promosso nell’interesse della sig.ra G. R. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte d’Appello di Venezia con decreto n. 1486/2006, munito di formula esecutiva in data 6.5.2010 e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12.8.2010, ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.840,00, oltre interessi legali il, suddetto decreto, non impugnato, è passato in giudicato peraltro, detto decreto, sebbene recasse la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato notificato al Ministero qui intimato, atteso che questi è il soggetto tenuto a dare esecuzione ai decreti in materia di equa riparazione pronunciati nei riguardi del medesimo, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusto il disposto di cui all’art. 1, comma 1225 L. n. 296/2006, così come interpretato in via autentica dal comma 2 bis dell’art. 55 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/12 tuttavia, l’amministrazione non ha prestato esecuzione all’ordine impartito dalla Corte di Appello di corrispondere le somme così liquidate in favore del ricorrente. Con il ricorso in epigrafe, in ragione della persistente inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente, chiede l’ottemperanza del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati e aggiornati con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati, e un’ulteriore somma da corrispondere ai sensi dell’art. 114, comma 4 lettera e cod. proc. amm., in ipotesi di ulteriore inadempimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994. Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater , e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica. Non essendo stata fornita prova dell’intervenuta esecuzione della sentenza il ricorso d’ottemperanza deve essere accolto, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato C.d.S., A.P., n. 2/2012 C.d.S., V, 24.8.10 Tar Veneto, III, n. 681/2014 e 346/2013 e va pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione. Va invece respinta la richiesta di applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4 lett. e, CPA al riguardo il Collegio osserva anzitutto che la prevista eventuale nomina del commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l’ipotesi di violazione o inosservanza successiva alla presente sentenza per il ritardo passato, dati i tempi decorsi tra la notifica della sentenza munita di clausola esecutiva e la proposizione del presente giudizio – anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza più recente - T.A.R. Lazio, Sez. I bis n. 629 e 1809/2015 non emerge la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della sanzione de quo, anche perché il Collegio non può ignorare l’esistenza delle ragioni ostative rappresentate dal fatto notorio dell’eccessivo debito pubblico. Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili. Le spese di lite, considerata la mancanza di complessità e di difficoltà determinate dal carattere seriale della controversia, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per l’esecuzione del giudicato così provvede lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e ordina al Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla ricorrente le somme come calcolate in motivazione. Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o di un suo delegato, che in caso di perdurante 60 giorni dalla comunicazione della sentenza inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della ricorrente entro i successivi 30 giorni. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 500,00 + oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.