Disturbi dell'apprendimento per lo studente liceale: i genitori devono attivarsi per tempo se lo scarso rendimento è dovuto a problemi di salute

Ciò in quanto non può essere attribuita alla struttura scolastica la responsabilità per non aver applicato la legge se nemmeno la famiglia ha ben chiare le motivazioni del disagio che ha determinato valutazioni del tutto negative, in materie fondamentali per la prosecuzione degli studi in un liceo scientifico.

Perchè le valutazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’Amministrazione sulla base di discipline tecnico-scientifiche, implicante valutazione delle conoscenze acquisite dagli allievi e giudizio finale sull’idoneità dei medesimi, per accedere al livello superiore del corso di studi seguito. La valutazione scolastica e l'interesse dell'allievo tra DSA e BES. L'apprezzamento, insindacabile nel merito, è soggetto a riscontro di legittimità – in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale – nei limiti dell’avvenuta piena cognizione dei fatti oggetto di causa, nonché della corretta applicazione dei parametri della disciplina, in concreto applicabile Cons. Stato, VI, numero 694/2009 e numero 3357/2010 IV, numero 6201/2003 . Tuttavia, un riscontro del tipo sopra indicato è particolarmente complesso in rapporto alle valutazioni scolastiche, per loro natura indirizzate a garantire un’efficace formazione dei giovani secondo le finalità istituzionali proprie dell’istruzione pubblica finalità, che possono configurare la non ammissione alla classe superiore, come riconoscimento della necessità che i destinatari dell’atto rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare con coerenza di sviluppo cognitivo – senza ulteriori difficoltà di apprendimento e con maggiori possibilità di effettiva formazione – l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi. Degno di nota, a tale proposito, la decisione 5785 del Consiglio di Stato, Sezione VI, depositata il 24 novembre 2014, che non investe la congruità del giudizio negativo finale, espresso dai docenti, ma l’assunto dell’omesso adempimento, da parte della scuola, dell’obbligo di verificare la presenza di disturbi dell’apprendimento, tali da richiedere per l’alunno interessato un percorso didattico differenziato, a norma della legge numero 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico . Disturbi dell'apprendimento. La suddetta legge 170/2010 stabilisce principi per garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità [] . Essa sensibilizza al riguardo i docenti e le famiglie art. 2 , in presenza di delicate problematiche, legate a disturbi dell’apprendimento DSA dislessia, disortografia e discalculia e tali da comportare limitazioni importanti”, pur in presenza di capacità cognitive adeguate”, nonché in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”. La possibilità di piani di studio personalizzati ha fondamento anche nell’art. 2, comma 1, lettera l legge numero 53/2003 delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale , con riferimento a bisogni educativi speciali” BES , che comprendono sia ragioni di svantaggio sociale o culturale, sia i predetti disturbi specifici di apprendimento. Peraltro, il carattere particolarmente complesso dei disturbi specifici di apprendimento, che emergono di solito in età pre-scolare o nei primi anni di studio, possono manifestarsi anche successivamente, con modalità di più difficile identificazione. Appare evidente, in ogni caso, ha osservato il Collegio, che l’obbligo di pervenire a diagnosi di DSA, di cui all’art. 3 della citata legge numero 170/2010, si riferisce a patologie da identificare in base a criteri di ordinaria diligenza, sulla base di condotte che non siano manifestamente riconducibili a mere problematiche adolescenziali, anche a seguito di specifiche e tempestive informazioni ricevute dalla famiglia. Giustificazioni inammissibili. L’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato, comunque, non può comportare – ex post – la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell’art. 2 della medesima legge numero 170/2010. Il percorso didattico personalizzato infatti – per studenti che presentino specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate – deve assicurare il raggiungimento di un livello di preparazione congruo alla condizione dello studente cioè non artificiosamente disallieneante la sua reale capacità di apprendimento rispetto alla progressione dell’offerta formativa e sufficiente per la prosecuzione degli studi. Un tale livello non è recuperabile – ed anzi è reso, in danno dello studente, di più difficile raggiungimento – in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di gravi deficit cognitivi.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 settembre – 24 novembre 2014, numero 5785 Presidente Severini – Estensore De Michele Fatto e diritto Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. VIII, numero 5851/13 del 18 dicembre 2013, notificata alle diverse parti in causa il 9 e 10 giugno 2014, veniva accolto il ricorso proposto dai signori -omissis-– nella qualità di genitori e legali rapresentanti del minore -omissis-, non ammesso alla classa IV del-omissis-– avverso il giudizio di non ammissione, in quanto viziato per difetto di istruttoria e violazione della legge numero 170 in data 8 ottobre 2010. Il minore in questione, infatti, sarebbe stato affetto da DSA Disturbo Specifico dell’Apprendimento e avrebbe avuto pertanto diritto ad un piano didattico personalizzato, con ogni onere di accertamento al riguardo a carico della scuola. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto l’atto di appello in esame numero 6181/14, notificato il 18 giugno 2014 , nel quale si rilevava come nella sentenza stessa fosse stata recepita un’interpretazione di equivalenza fra Disturbo Specifico di Apprendimento DSA e Bisogni Educativi Speciali BES , ai sensi della citata legge numero 170/2010, in ogni caso senza che della specifica situazione del minore interessato venisse fornito adeguato riscontro, al di là di un referto di prima consultazione psico-terapeutica, prodotto soltanto il 28 maggio 2013, ovvero otto giorni prima della fine dell’attività didattica per l’anno scolastico di riferimento 2012/2013 . In tale contesto – non presentando il giovane alcun evidente deficit intellettivo – non sarebbe stato possibile per la scuola attivare più tempestivamente uno specifico percorso individuale, peraltro senza che la documentazione, tardivamente prodotta dalla famiglia, risultasse adeguata sul piano probatorio. Si è costituito in giudizio, avendo raggiunto la maggiore età, lo studente interessato, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 101 Cod. proc. amm Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, inoltre, nella sentenza appellata sarebbero state correttamente esposte le ragioni del lamentato difetto di istruttoria, in quanto la scuola avrebbe dovuto attivare, nel caso di specie, ogni utile iniziativa prevista dalla legge numero 170/2010”, al fine di accertare la sussistenza di un disturbo dell’apprendimento e di comunicarlo alla famiglia, come puntualmente previsto dall’art. 3 della legge stessa. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe disposto l’annullamento di un giudizio di non promozione carente di motivazione, nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico”, dovendo ritenersi inutiliter data” una valutazione non supportata da quel percorso pedagogico specifico, che consente all’alunnodi far emergere le proprie competenza ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati”. Preso atto delle opposte argomentazioni sopra sintetizzate – e ravvisati gli estremi per emettere pronuncia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., con rituale preavviso al riguardo alle parti costituite – il Collegio ritiene che l’appello sia meritevole di accoglimento. Appare infondata, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità, contenendo l’appello sia censure ben precise difetto di motivazione e di istruttoria , in rapporto alla sentenza di primo grado, sia soprattutto compiute argomentazioni, nel merito delle quali può ritenersi che il contestato giudizio di non ammissione non fosse affetto dai vizi rilevati nella pronuncia appellata. Dalla documentazione depositata emergono infatti valutazioni del tutto negative, circa il rendimento dello studente in questione durante l’anno scolastico, in materie fondamentali per la prosecuzione degli studi in un liceo scientifico. Tali valutazioni costituivano espressione di discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’Amministrazione sulla base di discipline tecnico-scientifiche, per quanto qui interessa nello svolgimento dell’attività didattica, implicante valutazione delle conoscenze acquisite dagli allievi e giudizio finale sull’idoneità dei medesimi, per accedere al livello superiore del corso di studi seguito. Tale apprezzamento, insindacabile nel merito, è comunque soggetto a riscontro di legittimità – in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale – nei limiti dell’avvenuta piena cognizione dei fatti oggetto di causa, nonché della corretta applicazione dei parametri della disciplina, in concreto applicabile cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2009, numero 694 e 3 luglio 2010, numero 3357 IV, 13 ottobre 2003, numero 6201 . Un riscontro del tipo sopra indicato, in effetti, è particolarmente complesso in rapporto alle valutazioni scolastiche, per loro natura indirizzate a garantire un’efficace formazione dei giovani secondo le finalità istituzionali proprie dell’istruzione pubblica finalità, che possono configurare la non ammissione alla classe superiore, come riconoscimento della necessità che i destinatari dell’atto rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare con coerenza di sviluppo cognitivo – senza ulteriori difficoltà di apprendimento e con maggiori possibilità di effettiva formazione – l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi. Tali margini, per quanto risulta dagli atti, non appaiono superati nel caso di specie. La questione sottoposta a giudizio, d’altra parte, non investe la congruità del giudizio negativo finale, espresso dai docenti, ma l’assunto dell’omesso adempimento, da parte della scuola, dell’obbligo di verificare la presenza di disturbi dell’apprendimento, tali da richiedere per l’alunno interessato un percorso didattico differenziato, a norma della legge 8 ottobre 2010, numero 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico . Detta normativa stabilisce principi per garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità []”. Essa sensibilizza al riguardo i docenti e le famiglie cfr. art. 2 , in presenza di delicate problematiche, legate a disturbi dell’apprendimento DSA dislessia, disortografia e discalculia e tali da comportare limitazioni importanti”, pur in presenza di capacità cognitive adeguate”, nonché in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”. La possibilità di piani di studio personalizzati ha fondamento anche nell’art. 2, comma 1, lettera l della legge 28 marzo 2003, numero 53 delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale , con riferimento a bisogni educativi speciali” BES , che comprendono sia ragioni di svantaggio sociale o culturale, sia i predetti disturbi specifici di apprendimento. È noto d’altra parte il carattere particolarmente complesso dei disturbi specifici di apprendimento, che emergono di solito in età pre-scolare o nei primi anni di studio, ma che possono manifestarsi anche successivamente, con modalità di più difficile identificazione. Appare evidente, in ogni caso, che l’obbligo di pervenire a diagnosi di DSA, di cui all’art. 3 della citata legge numero 170 del 2010, si riferisce a patologie da identificare in base a criteri di ordinaria diligenza, sulla base di condotte che non siano manifestamente riconducibili a mere problematiche adolescenziali, anche a seguito di specifiche e tempestive informazioni ricevute dalla famiglia. L’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato, comunque, non può comportare – ex post – la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell’art. 2 della medesima legge numero 170 del 2010. Il percorso didattico personalizzato infatti – per studenti che presentino specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate – deve assicurare il raggiungimento di un livello di preparazione congruo alla condizione dello studente cioè non artificiosamente disallieneante la sua reale capacità di apprendimento rispetto alla progressione dell’offerta formativa e sufficiente per la prosecuzione degli studi. Un tale livello non è recuperabile – ed anzi è reso, in danno dello studente, di più difficile raggiungimento – in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di gravi deficit cognitivi. Nella situazione in esame, ad avviso del Collegio, non possono ravvisarsi i presupposti per l’annullamento del giudizio scolastico impugnato. Per il giovane interessato, infatti, risulta prodotto un solo certificato medico in data 28 maggio 2013, senza che da tale certificato emerga una precisa diagnosi di DSA si riporta infatti nello stesso quanto riferito dai genitori dell’alunno interessato, circa un pregresso quadro sintomatologico”, riferibile secondo uno specialista a suo tempo consultato a sindrome di Asperger” patologia di una certa gravità, riconducibile all’autismo , con disarmonia evolutiva”, che si sarebbe tradotta in difficoltà ipercinetica” e labilità attentiva”. Dopo tali prime consultazioni – sempre in base a quanto riferito dagli stessi genitori, senza alcun riscontro documentale – non si sarebbe comunque giunti ad una specifica descrizione patologica”, con conseguente omessa attivazione di qualsiasi percorso terapeutico”. A seguito di tale primo colloquio, lo psicologo consultato si limitava quindi ad individuare una compromissione qualitativa della relazione sociale”, in quanto il ragazzo avrebbe verbalizzato e comunicato con criticità i propri stati emotivi, con ravvisate esigenze di strategie di training cognitivo-comportamentali”. La certificazione sopra sintetizzata – se da una parte poteva costituire principio di prova, circa la sussistenza di un disturbo dell’apprendimento – specificava dall’altra la situazione di un adolescente, la cui stessa famiglia non aveva chiara percezione della sussistenza di tale disturbo, meramente ipotizzato in presenza di risultati scolastici negativi, ma al di fuori di ogni tempo utile per avviare un percorso didattico personalizzato, ai fini della conclusione dell’anno scolastico 2012/2013. A tale percorso peraltro, con nota numero 3546/FP del 30 agosto 2013, indirizzata alla famiglia, la scuola si manifestava senz’altro disponibile, ma senza aver potuto modificare le valutazioni didattiche già effettuate, nei confronti di un allievo, che in ambito scolastico era ritenuto – come si legge nella predetta nota – di buona intelligenza e buone capacità di apprendimento, ma non sempre corretto sul piano comportamentale”, con conclusiva, ravvisata insufficienza del grado di preparazione raggiunto. In tale contesto non appaiono, in concreto, individuabili omissioni o scarsa diligenza dell’autorità scolastica, in rapporto ad una situazione tale da giustificare solo l’avvio di ulteriori accertamenti, per un’effettiva diagnosi di DSA. Una diagnosi – quella appena indicata – singolarmente richiesta dalla famiglia in epoca di molto successiva a quella, in cui di norma si evidenziano disturbi dell’apprendimento e quindi, presumibilmente, riferita a manifestazioni di entità lieve e non immediatamente apprezzabile da osservatori esterni, tanto da essere ignorata dagli stessi genitori i soli, comunque, in possesso di informazioni che, ove più tempestivamente fornite, avrebbero in ipotesi potuto consentire l’attivazione dei complessi accertamenti da effettuare, mentre nessuna allegazione probatoria investe specifiche anomalie comportamentali, non riconducibili ad esuberanza giovanile, che avrebbero dovuto essere rilevate dal personale docente, in base agli indicati parametri di ordinaria diligenza . Non risulta effettuata da parte dei medesimi genitori, peraltro, alcuna attivazione, anche successiva, per completare la diagnosi del disturbo, al fine di avviare il percorso didattico conseguente. È stato anzi segnalato dalla parte appellata, nella camera di consiglio in data odierna, che il ragazzo avrebbe successivamente affrontato corsi di recupero in una scuola privata, con conseguente sussistenza di un interesse soltanto residuale – di carattere morale e risarcitorio – alla coltivazione del presente giudizio un giudizio, nell’ambito del quale le ragioni rappresentate non appaiono, tuttavia, meritevoli di accoglimento. Deve ritenersi invece fondato, per le ragioni esposte, l’appello dell’Amministrazione scolastica, con le conseguenze precisate in dispositivo. Le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di €. 2.000,00 euro duemila/00 . P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2.000,00 euro duemila/00 per i due gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto altresì che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.