Non conta la quantità dei titoli, ma la qualità dell’attività svolta e valutata secondo indici internazionali

Nessuna censura per le scelte della commissione di una procedura comparativa per un posto di ricercatore area medico-chirurgica irrilevante il lavoro all’estero, i quattro brevetti, le numerose conferenze e diverse pubblicazioni all’attivo del ricorrente, se hanno un basso impatto scientifico secondo l’indice di Hirsh e gli indicatori scentometrici conformi Cons. Stato n. 2872 e n. 2858 del 24 maggio 2013 la qualità dell’attività svolta prevale sulla quantità dei titoli.

È questo il principio di diritto ricavabile dalla sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 5019 emessa il 20 maggio 13. È analoga alla sopra citata giurisprudenza di legittimità, pur se relativa ad altre aree accademiche filosofia teoretica ed evidenzia che non può essere mossa alcuna critica alle scelte valutative che rispettino questi parametri internazionali e l’inesistenza dell’ obbligo di astensione per il commissario curatore delle opere del candidato, non essendo riferibile alle ipotesi di mera collaborazione scientifica tra un commissario ed un candidato ovvero all’ordinario rapporto docente-allievo o mero rapporto d’ufficio CDS nn. 2858 e 1512/13, 354/09, pareri 2598/97 e 1335/93 , carenti di un sodalizio economico stabile e costante CDS n. 8/99 . Il caso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato proclamato il vincitore dell’unico posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/18 presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza a concorso procedura comparativa dei titoli . Lamentava vari vizi dello stesso e che il convenuto avesse meno titoli di lui. Infatti nella seduta preliminare, in deroga all’articolo 6 del bando, la Commissione, a suo dire, non aveva fissato i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, limitandosi l’organo preposto a richiamare i criteri generali stabiliti dal bando, a loro volta conformi a quelli delineati dal d.m. 28.7.2009 . Alla terza, poi, li aveva illegittimamente modificati, preferendo su tutto la produzione qualitativa/quantitativa del singolo candidato. Orbene vantava 25 progetti di ricerca, 89 partecipazioni a congressi, la titolarità di tre brevetti, la presenza di cinque progetti finanziati, tutti elementi numericamente nettamente prevalenti rispetti a quelli del vincitore . Il Tar, elaborando il suddetto principio di diritto, ha respinto le sue doglianze, confermando il provvedimento ed il voto dell’altro concorrente dovuto al migliore rapporto qualitativo/quantitativo elaborato secondo detti indici scentometrici. Quali termini d’impugnazione quelli del bando o di legge? Il bando e l’atto con cui sono fissate le modalità ed i termini di gravame 7 gg dalla pubblicazione degli esiti del concorso della procedura sono meri atti endoprocedimentali se li avesse rispettati e proposto un appello orientato in tal senso sarebbe stato inammissibile. Solo decorso questo periodo, correttamente, ha avuto conferma della sua illegittimità, perché asseritamente lesivo dei suoi interessi ed ha potuto impugnarlo nei termini di legge. È stata respinta, perciò, l’eccezione preliminare dell’ente. Criteri di valutazione comparativa dei dati curriculari e dei titoli. Smentita la tesi attorea la Commissione aveva agito nel rispetto del bando indicando le categorie dei titoli ed i criteri di valutazione delle pubblicazioni, stabilendo che ciascuno sarebbe stato giudicato considerando specificamente la significatività che assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, richiamando altresì la previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 7, l. n. 230/05 in ordine alla qualifica di titolo preferenziale per il dottorato di ricerca e per le altre attività svolta in qualità di assegnisti e contrattisti nonché di borsisti post dottorato . Si teneva conto della originalità a livello universitario, della rilevanza dei risultati come constatata all’interno della stessa comunità scientifica di riferimento Tar Lazio, sez. III, nn. 4631 e 2684/12, CDS n. 6209/11 e n. 3040/04 , nonché della prolifica continuità dei questi contributi , fatti salvi periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali . L’indice di Hirsh ed l’Impact factor. Il primo, creato nel 2005 da un professore universitario californiano, quantifica la prolificità e l'impatto del lavoro degli scienziati, basandosi sia sul numero delle loro pubblicazioni e delle citazioni ricevute ed argina le lacune dell’I mpact factor , che è una mera misura bibliometrica. Per la comparazione dei concorrenti sono applicati in ordine decrescente sono fattori scriminanti che giustificano un effetto recessivo in graduatoria. Sono applicati a tutti i concorsi per avere accesso e per l’avanzamento di carriera nel mondo universitario e scientifico Parere del CDS n. 950/12 . Quantità non sempre è indice di qualità. Il vincitore, anche in relazione alla sua età, aveva svolto un’intensa, coerente, originale ed innovativa attività accademica con risultati tali da riportare, applicando questi indici scentometrici, il voto elevato conseguito l’altro aveva tanti titoli, ma incoerenti con la classe di concorso la casa editrice delle sue opere non aveva diffusione nell’area chirurgica e qualitativamente inferiori, sì che è stato respinto il suo ricorso.

TAR Lazio, sez. III sentenza 20 marzo – 20 maggio 2013, n. 5019 Presidente Bianchi - Estensore Correale Fatto Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 2 agosto 2012 e depositato il successivo 4 settembre, il dr. Massimo Chiaretti chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto in epigrafe con cui erano stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/18 presso la I Facolta' di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza che avevano portato alla nomina del dr. Giovanni Casella quale vincitore. Il ricorrente, richiamando il contenuto del relativo bando e premettendo che la Commissione aveva sostanzialmente trascurato alcuni suoi titoli e dati curriculari dando invece rilievo ad altri del vincitore che non erano provati, lamentava, in sintesi quanto segue. Violazione dl 180/08 conv. in l. 1/09 e del dm 28.7.2009. Violazione artt. 4 e 6 bando di concorso. Violazione art. 3 l. n. 241/90. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione principio di trasparenza, disparità di trattamento” . Risultava omessa, nella seduta preliminare della Commissione, ai sensi di quanto imposto dall’art. 6 del bando, la fissazione di criteri e modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, limitandosi l’organo preposto a richiamare i criteri generali stabiliti dal bando, a loro volta conformi a quelli delineati dal d.m. 28.7.2009. Ad ogni modo, la Commissione aveva tenuto conto solo del primo criterio sub a richiamato nel bando nella valutazione delle pubblicazioni e, nella terza riunione, aveva illegittimamente modificato i parametri e le modalità di valutazione stabilendo che tale criterio era considerato il criterio primario, integrato dagli elementi curriculari solo in caso di parità, e che il conseguimento del dottorato di ricerca o la frequentazione di laboratori esteri prestigiosi non avrebbero deposto in modo determinante se non accompagnati da una produzione qualitativa/quantitativa. Non risultava, quindi, data adeguata e paritaria valutazione ai titoli posseduti dai candidati, tra cui quello preferenziale del possesso del dottorato di ricerca, che solo il ricorrente vantava, con conseguente favor” nei confronti del vincitore, che aveva presentato titoli nettamente inferiori a quelli del ricorrente. Inoltre, i giudizi individuali e quelli collegiali non erano sufficientemente motivati e non riconoscevano il titolo preferenziale del dottorato di ricerca e la titolarità di brevetti del ricorrente. Illogiche apparivano anche le valutazioni del titolo sub b Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, in quanto il vincitore, contrariamente al ricorrente, non risultava affidatario di alcun corso universitario. Parimenti illogiche erano le valutazioni per il titolo sub c Prestazione di servizi di formazione e ricerca anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Istituti pubblici italiani o all’estero”, in quanto i giudizi nei confronti del vincitore non trovavano adeguata giustificazione alla luce dei documenti presentati mentre quelli nei confronti del ricorrente erano assenti o stringati in relazione alla documentazione prodotta. Assente era anche la valutazione del dr. Chiaretti per il titolo sub d Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri” nonostante le numerose attività documentate dal ricorrente, anche in campo clinico. Macroscopico divario a favore del ricorrente era riscontrabile anche per i titoli su f , g , e h , laddove il ricorrente documentava 25 progetti di ricerca, 89 partecipazioni a congressi, la titolarità di tre brevetti, la presenza di cinque progetti finanziati, tutti elementi numericamente nettamente prevalenti rispetti a quelli del vincitore. In ordine alle pubblicazioni, infine, il ricorrente non era stato valutato sulla tesi di dottorato al momento della discussione e non risultava applicato il criterio della originalità e innovatività delle stesse, che contraddistingueva invece quelle del dr. Chiaretti. Si costituivano in giudizio l’Università intimata e il controinteressato, dr. Casella, chiedendo la reiezione del ricorso. Alla camera di consiglio la trattazione della causa era rinviata all’udienza di merito. In prossimità di questa, i dott.ri Chiaretti e Casella depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa era trattenuta in decisione. Diritto Il Collegio, preliminarmente, osserva che il ricorso risulta tempestivamente proposto nei termini di decadenza dalla avvenuta conoscenza del provvedimento finale di approvazione degli atti della procedura e di dichiarazione del relativo vincitore, identificandosi questo come atto lesivo definitivo, per cui non possono essere condivise le diverse conclusioni dell’amministrazione resistente che richiamavano la circostanza legata alla necessità di contestare i criteri fissati dalla commissione entro i successivi sette giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 del bando, in quanto solo con la concreta applicazione di tali criteri il ricorrente ha ritenuto posto in essere un operato illegittimo da parte della commissione, con la conseguenza che sarebbe stata invece inammissibile un’impugnativa orientata avverso mero atto endoprocedimentale come poteva qualificarsi entro il suddetto termine di sette giorni il provvedimento che aveva fissato detti criteri. Chiarito ciò, il Collegio rileva, però, che il ricorso non può trovare accoglimento. La procedura in esame ha visto una seduta preliminare in data 6 giugno 2011 ove una prima Commissione giudicatrice nominata con decreto rettorale del 3 marzo 2011 ha fissato, in relazione al bando e alla normativa vigente, i criteri di valutazione dei titoli, distinguendoli in dieci diverse categorie contraddistinte dalle lettere da a a j e specificando testualmente che La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”, richiamando altresì la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 7, l. n. 230/05 in ordine alla qualifica di titolo preferenziale per il dottorato di ricerca e per le altre attività svolta in qualità di assegnisti e contrattisti nonché di borsisti post dottorato. In tale seduta preliminare la Commissione individuava anche i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, suddividendoli in quattro categorie, quali a originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica, b congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate c rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica d determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”. La Commissione, inoltre, precisava che avrebbe altresì valutato la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Era poi riconosciuto, ove possibile, l’utilizzo di specifici indici per la valutazione delle pubblicazioni. In virtù della sopravvenuta sostituzione di tale Commissione mediante nuovo decreto rettorale dell’11 gennaio 2012, la nuova Commissione, nella prima riunione del 18 aprile 2012, precisava di prendere atto che la definizione dei criteri e delle modalità per la valutazione comparativa dei candidati era già stata deliberata dalla precedente, per cui riteneva di recepire come validi i criteri da questa deliberati, dichiarandosi di attenervisi e stabilendo il calendario delle successive riunioni. Nella seconda riunione del 30 maggio 2012 i candidati venivano chiamati ad illustrare e discutere il proprio curriculum” ed i propri titoli della Commissione che, a conclusione, procedeva alla relativa valutazione e alla formulazione degli giudizi individuali. Nella terza riunione del 15 giugno 2012, la Commissione provvedeva a stilare i giudizi collegiali relativi ai cinque candidati che avevano completato l’iter concorsuale, richiamando l’applicazione dei criteri comparativi per la valutazione delle pubblicazioni e dando rilievo alla specificazione secondo la quale Nel primo criterio a vi è l’importanza delle pubblicazioni, che è notoriamente desunta dagli indicatori scientometrici e tra questi la combinazione tra l’importanza della rivista e le citazioni ricevute, che è espressa dall’indice di Hirsch. Tale criterio, considerato come primario dalla Commissione, verrà integrato, in caso di parità, dei successivi criteri ed ulteriormente dagli elementi curriculari. La Commissione ritiene, ad esempio, che aver conseguito il Dottorato di Ricerca o aver frequentato laboratori esteri prestigiosi, senza avere una corrispondente produzione qualitativa/quantitativa, non deponga in modo determinante nella valutazione comparativa. La commissione, quindi, dopo una ponderata valutazione comparativa, con deliberazione assunta all’unanimità, indica quale vincitore della presente valutazione comparativa il Dott. Giovanni Casella, che agli indicatori scientometrici nettamente migliori”. Era quindi redatta la relazione finale, cui seguiva il decreto di approvazione della procedura impugnato nella presente sede. Passando ad esaminare il gravame, il Collegio rileva che con un unico, articolato, motivo di ricorso il dr. Chiaretti contesta le modalità di giudizio seguite dalla Commissione. In particolare, sostiene il ricorrente che la Commissione giudicatrice nella seduta preliminare avrebbe omesso di specificare criteri e modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, contrariamente a quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso. Sul punto il Collegio però evidenzia che tale norma del bando prevedeva che la commissione avrebbe provveduto a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, facendo riferimento esplicitamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, d.l. n. 180/2008 nonché dal d.m. 28.7.09 e richiamando proprio le 10 categorie poi riportate dalla prima Commissione nella sua seduta preliminare, oltre ad altre indicazioni sulle modalità che risultano seguite dalla prima e dalla seconda Commissione che ha fatto proprie, nell’ambito della sua discrezionalità, quanto recepito in precedenza. La circostanza che si sia limitata a riprodurre i criteri del bando e della normativa di riferimento, che erano alquanto dettagliati e specifici, non è circostanza che caratterizza illegittimità dell’operato dell’organo giudicante sotto tale profilo, laddove tutti i criteri risultano richiamati e non omessi, circostanza sola, quest’ultima, che avrebbe potuto indurre a censurare la modalità di fissazione dei criteri e laddove non sussiste alcun obbligo per la Commissione di integrare comunque i criteri già espliciti di cui al bando e al d.m. cit Inoltre, appare sufficientemente evidente, dall’esame del relativo verbale, che la Commissione abbia inteso evidenziare sin dalla riunione preliminare la volontà di riconoscere significatività rilevante alla qualità dell’attività di ricerca svolta dal candidato per quel che riguardava la valutazione dei titoli nonché di riconoscere prevalenza, essendo posto come criterio sub a , alla originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica, ed alla congruenza di ciascuna di esse al settore scientifico disciplinare criterio sub b , evidenziandosi, così, che la Commissione ha dato luogo alla valutazione tanto dei titoli quanto delle pubblicazioni, compreso il dottorato di ricerca, e che la valutazione di ciascun elemento sarebbe stata effettuata su profili di quantità ma anche di qualità in base alla consistenza complessiva della produzione dei candidati, dando luogo in tal modo ad operato discrezionale esente da vizi di illegittimità secondo quanto invece prospettato dal ricorrente. Tale impostazione di massima, unita alla specificità dei criteri di riferimento richiamati dalla Commissione, non rendevano necessaria alcuna integrazione ulteriore al fine del giudizio discrezionale di valore posto in essere dalla Commissione medesima, che comunque ha poi applicato tali valutazioni con modalità omogenee, come rilevabile dai giudizi individuali e da quello collegiale. Chiarito ciò e passando alla considerazione delle specifiche valutazioni sui due candidati, il Collegio rileva quanto segue in ordine agli ulteriori profili di censura del ricorrente. Sostiene il dr. Chiaretti che la seconda” Commissione avrebbe illegittimamente deciso di tenere conto del solo primo criterio sub a per la valutazione delle pubblicazioni e di aver poi, nella terza riunione, modificato i parametri dopo aver conosciuto i titoli, prevedendo un criterio integrativo nel caso di parità sul criterio a e subordinando la valutazione del dottorato di ricerca o la frequentazione di laboratori esteri prestigiosi al riscontro di una corrispondente produzione quali/quantitativa. Il Collegio, in merito, rileva che non risulta che il solo criterio sub a sia stato ritenuto al fine della valutazione delle pubblicazioni, limitandosi la Commissione a riportare l’ordine di importanza già evidenziato dall’art. 3 d.m. 28.7.09, n. 89 e il relativo ordine decrescente che rappresenta proprio la modalità evidenziata, tendente all’applicazione del criterio susseguente solo al fine di ulteriormente affinare il giudizio comparativo Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.11, n. 6209 e 29.7.09, n. 4708 nonchè Sez. IV, 14.5.04, n. 3040 . Nella terza riunione del 15.6.2012, quindi, la Commissione non ha integrato i criteri dopo aver conosciuto i titoli e le pubblicazioni ma ha richiamato tale principio, evidenziando la primarietà” del criterio sub a – riconosciuta come tale anche dal d.m. cit. che lo pone al primo posto – integrabile con ulteriori modalità di affinamento del giudizio fondate proprio su quell’attenzione anche all’apporto qualitativo, oltre che quantitativo, già precisata nella riunione preliminare i cui orientamenti risultano fatti propri” dalla seconda Commissione. Ciò è chiarito dallo stesso verbale, ove è detto che gli elementi curriculari quali/quantitativi sarebbero stati utilizzati in caso di parità, precisando che solo ad esempio”, si richiamava la necessità di valutare anche la tipologia di produzione del candidato oltre al mero possesso del Dottorato di ricerca o alla frequentazione di laboratori prestigiosi. In sostanza, la Commissione, nell’ambito della sua discrezionalità, ha preferito ancorare la valutazione definitiva non al mero dato quantitativo ma anche a quello qualitativo e ciò non appare palesemente illogico, contraddittorio o erroneo in fatto in relazione alle norme regolatrici della procedura, secondo gli unici parametri di legittimità valutabili nella presente sede. L’ordine di importanza dei criteri, quindi, era prefigurato dalla normativa di riferimento e la Commissione non ha integrato alcuno di essi ma ha solo specificato l’attenzione ai profili qualitativi della produzione dei titoli dei candidati, specificando che non poteva essere considerato determinante” il mero Dottorato di ricerca o la frequentazione di laboratori prestigiosi se non accompagnati da adeguata produzione e ciò appare in sintonia con la modalità di selezione propria di tale procedura, tesa a valutare l’attitudine scientifica complessiva del candidato TAR Lazio, Sez. III, 22.5.12, n. 4631 più che la sua mera esperienza pratica e quantitativa, come invece può accadere per la valutazione dei titoli in altre tipologie concorsuali, quali, ad esempio, quelle per dirigente medico ospedaliero. Per quel che riguarda la mancata valutazione dei titoli preferenziali, il Collegio rileva che essi non indicavano una oggettiva prevalenza sugli altri ma erano valutabili in senso decisivo, proprio perché preferenziali”, solo in caso di sostanziale parità tra giudizi, come d’altronde evidenziato negli stessi criteri sopra richiamati tale parità però non risultava sussistere per quelle che erano le conclusioni discrezionali della Commissione. In realtà tali titoli preferenziali del ricorrente risultano considerati in quanto, nel profilo curriculare del dr. Chiaretti, sono richiamati il Dottorato di ricerca e i quattro brevetti del ricorrente tre nazionali e uno internazionale quale estensione del terzo nazionale e tali titoli risultano anche richiamati nel giudizio collegiale ma sono stati, evidentemente, ritenuti recessivi a fronte della valutazione anche qualitativa della produzione e dei titoli ulteriori del vincitore, come si evince dalla lettura dei giudizi relativi. Il giudizio individuale del prof. Custureri evidenzia la prevalenza agli aspetti qualitativi del profilo del dr. Casella, definito di ottimo” livello rispetto al buon” livello riconosciuto al ricorrente. Così pure per quel che riguarda il prof. Di Cataldo, che richiama – non senza significato – l’integrale e ininterrotta attività in ambiente universitario del dr. Casella, a differenza del ricorrente che ha svolto parte dell’attività in ambiente ospedaliero, e indica il vincitore come particolarmente” meritevole, laddove il dr. Chiaretti è considerato solo discretamente” meritevole, anche perché le sue tre pubblicazioni con Impact Factor erano edite su riviste a diffusione non prettamente chirurgica. Analogamente, il prof. Renda definisce il dr. Casella un ottimo” candidato, a differenza del dr. Chiaretti definito di buon livello”, richiamando coerentemente l’impostazione generale della Commissione, tendente a privilegiare, con scelta discrezionale esente da censure di illegittimità nel senso sopra richiamato trattandosi nel caso di specie di procedura per ricercatore universitario, l’attività svolta integralmente in ambito universitario. Tali conclusioni si rispecchiano coerentemente nel giudizio collegiale, laddove è evidenziato proprio che il dr. Casella ha sempre lavorato in ambiente universitario, dedicandosi anche all’attività sperimentale, vantando un’ampia attività chirurgica in relazione all’età, un’attività scientifica congruente con il Settore MED/18, originale e innovativa, pubblicazioni edite su riviste con elevato Impact Factor, una notevole padronanza degli argomenti discussi e buone capacità di ragionamento scientifico, con indici scientometrici elevati”, così come elevato era l’indice di Hirsch. Il giudizio collegiale per il dr. Chiaretti, invece, evidenziava la sua lunga attività assistenziale e di dirigente medico nonché presso l’Esercito Italiano, quindi fuori dall’ambiente universitario erano richiamati il Dottorato e i brevetti ma le sue pubblicazioni, solo parzialmente congruenti con il Settore MED/18, risultavano edite su riviste a diffusione non prettamente chirurgica e il ricorrente possedeva indici scientometrici di medio livello”, così come medio” era l’indice Hi. Sulla base di tale impostazione, coerentemente enucleabile nei giudizi individuali e collegiale, quindi, non si riscontra la fondatezza delle ulteriori doglianze del ricorrente basate su singoli aspetti e profili della valutazione, che deve essere invece considerata nel suo insieme alla luce dei criteri generali enucleati in precedenza. Così, per quel che riguarda la valutazione dell’attività didattica, il Collegio osserva che la stessa non può essere scissa dal complesso dell’attività di ricerca e di ordine scientifico posta in essere dal candidato in relazione alla coerenza con lo specifico settore MED/18 di riferimento, in ordine alla particolare originalità a livello universitario e alla rilevanza dei risultati come constatata all’interno della stessa comunità scientifica di riferimento, che rappresentano elementi discriminanti per quel che riguarda la specifica procedura concorsuale per posti di ricercatore universitario TAR Lazio, Sez. III, 21.3.12, n. 2684 . Per quel che riguarda il vincitore della procedura in questione emerge il livello qualitativo dell’attività chirurgica presa in considerazione anche in relazione all’età del candidato e alle esperienze conseguite all’estero. Il ricorrente nel richiamare l’attività didattica che poteva vantare non specifica la sua diretta rilevanza in relazione al settore disciplinare preso in considerazione. Inoltre, non appare rilevante l’affermazione per la quale nei giudizi individuali si faceva riferimento soltanto ad una discreta esperienza del dr. Chiaretti, laddove in realtà il parametro di valutazione era proprio quello di ordine prettamente qualitativo in riferimento al settore disciplinare considerato ed al complesso dell’attività di formazione seguita, per la quale si evince la preferenza discrezionale della Commissione rivolta alla produzione scientifica universitaria piuttosto che alla quantità di esperienze maturate essenzialmente in ambito ospedaliero vantata dalla ricorrente. Tale conclusione appare evidente anche in relazione all’attività di ricerca, che il ricorrente lamenta essere stata trascurata, dato che dai giudizi individuali principalmente, poi condensati in una coerente valutazione collegiale, emerge la specificazione dei profili qualitativi considerati in relazione alla tipologia di chirurgia eseguita dal vincitore, laddove per il ricorrente era sempre posto l’accento sulla congruenza con l’attività ospedaliera e non sulla originalità delle relative applicazioni, con posizione recessiva dei profili quantitativi, non ignorati dalla commissione. L’attività di partecipazione a congressi richiamata dal ricorrente non appare, poi, imporre una sua prevalenza tale da far considerare un illogico favor” per il vincitore, dato che non risulta evidenziato ove vi sia stata un’attività diretta quale”relatore”, come condivisibilemente osservato nelle sue difese dal controinteressato. Per quel che riguarda le pubblicazioni, poi, emerge con chiarezza nei giudizi la prevalenza degli indici scientometrici del vincitore, evidenziata anche dalla maggior valore qualitativo delle riviste nelle quali risultavano editi i lavori considerati. Come detto, infine, la tesi di dottorato risulta considerata ma, alla luce delle argomentazioni più volte evidenziate in precedenza, non poteva essere qualificata come titolo prevalente ma solo quale titolo meramente preferenziale” nell’ipotesi di riscontrata parità sostanziale nei giudizi tra candidati, qui assente per quanto dedotto in precedenza in ordine all’ordine qualitativo della valutazione. Alla luce di quanto dedotto, quindi, può concludersi nel senso che la Commissione non ha valutato soltanto il criterio sub a per le pubblicazioni e non ha modificato i criteri in corso di procedura dopo aver conosciuto i titoli dei candidati, evidenziando soltanto un elemento discrezionale decisivo relativo alla considerazione della qualità e dell’importanza delle pubblicazioni stesse nonché di tutta la produzione, anche in riferimento ai titoli, dei candidati nel settore specifico di riferimento e in relazione all’ambito universitario considerato. In sostanza, il divario di ordine quantitativo riconoscibile al ricorrente non è stato considerato elemento decisivo, con giudizio discrezionale che sfugge alla valutazione di legittimità sottoposta all’attenzione del Collegio nella presente sede, perché la Commissione è stata chiara nell’evidenziare la necessità di dare importanza anche e soprattutto alla produzione qualitativa. Le motivazioni richiamate negli atti della procedura appaiono sufficienti nell’ambito della discrezionalità tecnica riconoscibile alla Commissione medesima e chiariscono a sufficienza il canone di giudizio, sia per quello che riguarda i giudizi individuali sia per quello collegiale, fondato sulla valutazione complessiva della posizione del candidato essenzialmente sotto il profilo qualitativo espresso in ambito principalmente universitario. Per quanto dedotto quindi il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono comunque eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del giudizio, attesa la complessità della fattispecie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.