Sì alla stabilizzazione del personale precario anche se è possibile scorrere la graduatoria di un precedente concorso

di Raffaele Squeglia

di Raffaele Squeglia La stabilizzazione del personale precario alle dipendenze della pubblica amministrazione è ammissibile anche in presenza di idonei inclusi nella graduatoria di un precedente concorso, relativa al medesimo profilo professionale previsto per la procedura di stabilizzazione. Ciò sempre che non sia previsto un espresso obbligo, in capo all'amministrazione, di scorrere la graduatoria al fine di assumerne gli idonei. Lo ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5012 depositata lo scorso 5 settembre. L'obbligo di scorrere la graduatoria di un precedente concorso è vincolante solo se normativamente stabilito. La sentenza esaminata conferma la pronuncia di primo grado del TAR Puglia - sezione staccata di Lecce, con cui era stata già rigettata in primo grado l'impugnativa - proposta da un gruppo di dipendenti dell'ASL di Brindisi - del piano di stabilizzazione dei lavoratori precari in servizio presso le ASL della Regione Puglia. Osserva sul punto che in assenza di un obbligo normativo stabilito nella precedente disciplina, non in quella vigente al momento del verificarsi dei fatti di causa , la scelta di scorrere la graduatoria piuttosto che di ricorrere dalla procedura di stabilizzazione è rimessa alla discrezionalità dell'ente. La decisione dell'ente di stabilizzare è coerente con le scelte politiche operate dal legislatore statale e regionale. Nel rigettare l'appello, il Consiglio di Stato avalla la legittimità della scelta operata dall'amministrazione, richiamandosi ad una opzione di fondo del legislatore che sia in sede nazionale, con la legge finanziaria n. 296/2006, sia in ambito regionale, ha ritenuto di privilegiare la posizione di coloro i quali avevano già collaborato o stavano all'epoca prestando la propria attività, seppure sotto la forma di rapporti a tempo determinato, con la pubblica amministrazione. Derogabilità del principio del pubblico concorso. In motivazione viene evidenziato che la Corte Costituzionale, con la propria pronuncia n. 274 del 2003, ha affermato la possibilità di derogare alla regola del concorso pubblico ricorrendo particolari situazioni che la connotano come non irragionevole. In tal senso, non può ritenersi illegittima la decisione di stabilizzare lavoratori che hanno già collaborato per periodi significativi almeno tre anni nel quinquennio anteriore con il servizio sanitario nazionale. Peraltro, si tratta di personale già in possesso di adeguata professionalità e che ha superato prove selettive di accesso all'impiego. Anche lo scorrimento della graduatoria, come la stabilizzazione, è strumento derogatorio al principio del pubblico concorso. Il collegio rileva altresì che non solo il ricorso alla procedura di stabilizzazione ma anche lo scorrimento della graduatoria costituisce una deroga al principio del pubblico concorso sancito in costituzione. Sottolinea come, nella fattispecie, avrebbe potuto legittimamente ricorrere all'una od altra forma di reclutamento del personale, non esistendo alcun ordine di priorità tra stabilizzazione del precariato e scorrimento delle graduatorie.